AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 luglio 2019.

(Agenzia delle Entrate)

 

Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

 

Dispone:

 

1. Modalità di trasmissione telematica e dati da trasmettere

1.1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (1), possono adempiere all'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, nei termini previsti dal comma 6-ter del medesimo articolo 2, come modificato dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, mediante i seguenti servizi on line messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi":

a) servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di "ventilazione", ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento;

b) servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di "ventilazione".

1.2. La trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service" fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva) ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

1.3. I servizi di cui ai precedenti punti 1.1. e 1.2. sono messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate entro il 29 luglio 2019 e sono utilizzabili per il periodo previsto dal c. 6-ter dell'art. 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015.

1.4. La trasmissione del file contenente i dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata, secondo le modalità di cui ai precedenti punti 1.1. e 1.2., direttamente dal contribuente ovvero da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. In quest'ultimo caso, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell'Agenzia delle entrate e costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 2356; I.L.P. 2015, pag. 1124.

 

2. Trattamento dei dati

2..1 I dati, cioè la partita IVA del soggetto obbligato, la data dei corrispettivi, l'importo dei corrispettivi distinto per aliquota IVA o con indicazione del regime di "ventilazione", inviati all'Anagrafe tributaria sono acquisiti, ordinati e messi a disposizione dei soggetti passivi IVA di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015 al fine di supportare i medesimi soggetti nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, nonché al fine della valutazione della loro capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

2.2. I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati secondo i princìpi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

2.3. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono puntualmente tracciate.

 

3. Sicurezza dei dati

3.1. I sistemi utilizzati garantiscono un adeguato livello di sicurezza per la protezione dei dati.

3.2. L'autenticità, la inalterabilità e la riservatezza nella trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri è garantita dal sigillo elettronico avanzato apposto al file inviato al sistema dell'Agenzia delle entrate e dalla connessione protetta verso tale sistema in modalità web service su canale cifrato TLS 1.2, secondo le disposizioni delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

3.3. La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza.

 

4. Correzioni ed evoluzioni delle specifiche tecniche

4.1. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche allegate saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

 

Motivazioni

L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 stabilisce che: "A decorrere dall'1 gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, comma 1, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dall'1 luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad € 400.000".

L'articolo 12-quinques del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha modificato il comma 6-ter dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, prevedendo che nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al citato comma 1, decorrente dall'1 luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a € 400.000 e dall'1 gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Pertanto, al fine di consentire ai soggetti che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico - individuato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 quale strumento tecnologico di cui all'articolo 2, comma 3, del menzionato decreto legislativo n. 127 del 2015 - di assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro i più ampi termini previsti dalla norma, con il presente provvedimento sono definite ulteriori modalità per la trasmissione dei dati, utilizzabili nel periodo transitorio individuato dal citato articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 127 del 2015.

La trasmissione telematica può essere effettuata anche avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. In tal caso, gli intermediari incaricati della trasmissione rilasciano al contribuente l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, nonché copia della comunicazione trasmessa e della relativa ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell'Agenzia delle entrate e costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

 

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

b) Normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

legge 27 luglio 2000, n. 212;

Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

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