AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 4 marzo 2009.
(Agenzia delle Entrate)
Disposizioni attuative dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, relativo alle modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali possono ricorrere le condizioni per le agevolazioni previste nel medesimo articolo e per garantire agli operatori l'attribuzione dei relativi crediti d'imposta.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone
1. Comunicazione alle banche ed agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali possono ricorrere le condizioni per le agevolazioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 185 del 2008
1.1. L'Agenzia delle entrate individua i soggetti per i quali è possibile determinare, sulla base dei dati disponibili in Anagrafe tributaria, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008 (27).
1.2. Gli elenchi dei suddetti soggetti includono le persone fisiche per le quali, dai dati desumibili dall'Anagrafe tributaria, è possibile verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 2.
1.3. Tali soggetti devono risultare intestatari di mutuo ipotecario, acquirenti di abitazione appartenente alle categorie catastali previste dall'articolo 2 e possessori di abitazione con i medesimi requisiti in base ai dati catastali.
1.4. I soggetti aventi diritto non inclusi nell'elenco possono richiedere alla banca o all'intermediario finanziario mutuante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 mediante autocertificazione per attestare il possesso dei requisiti. Le banche e gli intermediari provvedono alla conservazione delle autocertificazioni che vanno esibite su richiesta degli organi di controllo.
1.5. L'Agenzia delle entrate trasmette, mediante il canale Entratel, con le modalità descritte nell'allegato tecnico al presente provvedimento, l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti alle banche e agli intermediari finanziari individuati, sulla base delle informazioni da questi trasmesse all'Anagrafe tributaria ai sensi dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (28) come soggetti eroganti dei mutui sui quali è applicabile l'agevolazione. Ogni singola banca o intermediario finanziario è destinatario dell'elenco che riguarda i soli mutui da ciascuno erogati.
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(27) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3604, 2009, pag. 612; I.L.P. 2008, pag. 2469, 2009, pag. 412.
(28) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, pag. 386; I.L.P. 1992, pag. 200.
2. Individuazione della persona designata al trattamento dei dati personali
Ciascuna banca o intermediario finanziario deve formalmente comunicare il nominativo del soggetto abilitato alla ricezione degli elenchi dei mutuatari.
Il responsabile designato è l'unico incaricato alla ricezione delle informazioni inviate dall'Agenzia delle entrate e dovrà osservare nel trattamento dei dati il rispetto della normativa vigente in materia di dati personali.
L'incaricato successivamente al ricevimento del file contenente il nominativo dei contribuenti mutuatari deve dare conferma dell'avvenuto scarico dei dati.
Le predette comunicazioni devono essere indirizzate all'Agenzia delle entrate alla casella di posta elettronica dc.sac.gestionedichiarazioni.mutuiprimacasa@agenziaentrate.it.
Decorsi 15 giorni dalla data in cui è reso consultabile, il file non sarà più disponibile su Entratel.
3. Modalità tecniche per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione dei crediti d'imposta pari alla parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 185 del 2008
3.1. La quota delle rate per ciascun mutuatario posta a carico dello Stato è determinata dalle singole banche o intermediari finanziari ed anticipata da questi al mutuatario attraverso l'applicazione del criterio di calcolo previsto dall'articolo 2, comma 1.
3.2. L'assunzione da parte dello Stato delle quote delle rate a suo carico è effettuata mediante l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (29) e successive modificazioni.
3.3 I soggetti beneficiari del credito d'imposta indicheranno in apposita sezione del Modello 770 l'ammontare del credito maturato nonché i relativi utilizzi.
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(29) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2847; I.L.P. 1997, pag. 1914.
4. Modalità tecniche per il monitoraggio dei flussi finanziari Per il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle operazioni poste in essere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ed ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 9, del citato decreto, l'Agenzia delle entrate comunica mensilmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze, gli importi delle compensazioni esercitate, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241, dalle banche e dagli intermediari finanziari, utilizzando l'apposito codice tributo.
Motivazioni
Il presente provvedimento attua quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano stabilite le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilità delle citate disposizioni.
Il provvedimento prevede altresì, le modalità per garantire l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni nonché il monitoraggio dei relativi flussi finanziari.
Riferimenti normativi
Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 (Suppl. ord.). Testo coordinato Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 (Suppl.ord.);
Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 [articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4];
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1 e 6, comma 1), Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Roma, 4 marzo 2009