AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 4 marzo 2014.

(Agenzia delle Entrate)

 

Attivazione del servizio di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale relativo a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento dispone:

Dispone:

1. Ambito di applicazione

1.1. Il presente provvedimento disciplina le modalità di consultazione, gratuita ed in esenzione da tributi, delle banche dati ipotecaria e catastale relativamente ai beni immobili dei quali il soggetto che effettua la consultazione risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

1.2. Il presente provvedimento disciplina altresì le modalità di accesso alla banca dati catastale, gratuito ed in esenzione da tributi, effettuato presso gli sportelli catastali decentrati, relativamente a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

2. Accesso al servizio di consultazione telematica

2.1. A decorrere dal 31 marzo 2014, l'accesso al servizio di cui al punto 1.1. è consentito, in una 1ª fase di erogazione dello stesso, alle persone fisiche registrate ai servizi telematici Entratel e Fisconline definiti, rispettivamente, al Capo II e al Capo IV del decreto dirigenziale 31 luglio 1998.

2.2. Relativamente agli atti catastali, il servizio di consultazione fornisce esclusivamente le informazioni relative agli immobili di cui il soggetto risulta intestatario, individuati nella banca dati catastale tramite il codice fiscale del soggetto abilitato ai servizi Entratel/Fisconline che effettua la consultazione.

2.3. Relativamente ai registri immobiliari, il servizio di consultazione fornisce esclusivamente le informazioni relative alle formalità informatizzate in cui siano presenti sia il soggetto abilitato ai servizi Entratel/Fisconline che effettua la consultazione, individuato tramite il codice fiscale, sia gli immobili di cui il medesimo risulta intestatario negli atti catastali.

3. Accesso alla banca dati catastale presso gli sportelli catastali decentrati

3.1. A decorrere dal 31 marzo 2014, l'accesso al servizio di consultazione della banca dati catastale, gratuito e in esenzione da tributi, relativo agli immobili di cui all'articolo 2, comma 4, è esteso alle consultazioni telematiche effettuate presso gli sportelli catastali decentrati, secondo le regole applicabili presso gli Uffici dell'Agenzia.

3.2. All'atto della richiesta, il richiedente persona fisica dovrà esibire, al fine dell'esenzione, un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3.3. Relativamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche, la richiesta è effettuata dal legale rappresentante o altro rappresentante organicamente riferibile all'ente, che, oltre ad esibire il proprio documento di identità o di riconoscimento, dovrà comprovare la propria qualità di rappresentante - legale od organico - del soggetto cui la visura stessa si riferisce, anche mediante apposita dichiarazione sostitutiva.

3.4. La documentazione di cui ai commi precedenti è conservata presso lo sportello catastale decentrato, ai fini delle verifiche da parte dell'Agenzia, anche a campione, sulla spettanza dell'esenzione.

Motivazioni

L'art. 6, comma 5-quater, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (5), prevede che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

Il successivo comma 5-quinquies dispone che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio sono stabiliti modalità e tempi per estendere il servizio di consultazione di cui al comma 5-quater anche per via telematica in modo gratuito e in esenzione da tributi.

L'art. 23-quater, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (6), ha previsto, a decorrere dall'1 dicembre 2012, l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate.

Al fine di attuare le disposizioni di cui al comma 5-quinquies dell'art. 6 del decreto-legge n. 16 del 2012, con il presente provvedimento viene definita la modalità di consultazione telematica, gratuita e in esenzione da tributi, delle banche dati ipotecaria e catastale per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline.

In fase di 1ª attuazione, la consultazione è consentita solo alle persone fisiche; il servizio di consultazione telematica rende disponibile il relativo esito solo se il codice fiscale presente nelle banche dati ipotecaria e catastale coincide con quello del titolare dell'abilitazione ai servizi Fisconline o Entratel. La consultazione riguarda, relativamente agli atti catastali, gli immobili di cui il soggetto risulta intestatario e, relativamente ai registri immobiliari, le formalità informatizzate in cui siano presenti sia il soggetto, sia gli immobili di cui il medesimo risulta intestatario negli atti catastali.

Dalla medesima data del 31 marzo 2014, l'accesso gratuito al servizio di consultazione della banca dati catastale è esteso alle consultazioni richieste presso gli sportelli catastali decentrati, secondo le regole applicabili presso gli Uffici dell'Agenzia, come illustrate nella circolare n. 4/T del 28 settembre 2012. La documentazione concernente la richiesta è conservata presso lo sportello catastale decentrato, ai fini delle verifiche da parte dell'Agenzia, anche a campione, sulla spettanza dell'esenzione.

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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pagg. 852, 1460; I.L.P. 2012, pagg. 404, 724.

(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pagg. 2275, 2448; I.L.P. 2012, pagg. 1131, 1224.

Riferimenti normativi

a) Ordinamento dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57, comma 1, art. 62, commi 1 e 2, art. 64).

b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

c) Incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (art. 23-quater).

d) Disciplina normativa di riferimento

Legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al Libro Sesto del Codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle Conservatorie dei registri immobiliari (art. 16 e segg.);

decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (art. 6, comma 5-quater e 5-quinquies).

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