AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 settembre 2021.

(Agenzia delle Entrate)

 

Proroga del termine per l'invio dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

 

Dispone

 

1. Proroga del termine per l'invio dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

1.1. Il termine per l'invio dell'istanza di cui al punto 3.4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 luglio 2021, riguardante la richiesta del contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione, è prorogato al 6 ottobre 2021.

1.2. Entro lo stesso termine sono inviate eventuali istanze sostitutive di quelle precedentemente trasmesse.

 

Motivazioni

Il comma 3 dell'articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (Decreto ristori) ha demandato ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità attuative necessarie per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto da erogare al locatore in caso di riduzione dell'importo del canone di locazione.

In attuazione del citato articolo 9-quater, il punto 3.4. del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 180139/2021, del 6 luglio 2021, ha stabilito che l'istanza per il riconoscimento del predetto contributo debba essere inviata tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate entro il 6 settembre 2021.

Al fine di consentire ad un maggior numero di contribuenti di fruire dell'agevolazione, tenuto conto anche che l'intervallo temporale previsto per la presentazione dell'istanza è coinciso con il periodo estivo, con il presente provvedimento è disposto il differimento del termine di presentazione dell'istanza al 6 ottobre 2021.

Entro lo stesso termine del 6 ottobre 2021 dovranno essere inviate eventuali istanze sostitutive di quelle precedentemente trasmesse, mentre resta invariato il termine del 31 dicembre 2021 per l'invio della rinuncia al contributo, come previsto al punto 3.5. del citato provvedimento del 6 luglio 2021.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

 

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

- Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, c. 1; art. 6);

- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12/1/2001.

Disciplina normativa di riferimento

˗ Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

˗ decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

˗ Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

˗ decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193

˗ decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

˗ decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69

˗ provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 luglio 2021.

 

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