AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 5 agosto 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 2004)
Istituzione di nuovi valori di foglietti bollati per cambiali e di nuove marche per cambiali.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Istituzione di nuovi valori di foglietti bollati per cambiali e marche per cambiali.
1.1 Sono istituiti i foglietti bollati per cambiali nei seguenti valori:
a) eurocent. 0,60; € 1,20; € 2,40; € 3,00; € 6,00; € 9,00; € 12,00; € 15,00; € 18,00; € 21,00; € 24,00; € 30,00; € 36,00; € 42,00; € 48,00 € 54,00; € 60,00; € 120,00; aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento;
1.2 Sono istituite le marche per cambiali nei seguenti valori:
b) eurocent. 0,60; € 1,20; € 2,40; € 6,00; € 12,00; € 30,00; € 60,00; aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 2 al presente provvedimento.
Motivazioni
Con la legge 23 novembre 2001, n. 409 (7), com'è noto, è stato convertito in legge il D.L. 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.
A seguito di tale provvedimento, gli importi di tutti i valori bollati, già espressi in lire, sono stati sostituiti da importi in euro mediante la prevista operazione di cambio, senza che la tariffa dell'imposta di bollo subisse, pertanto, alcuna modifica.
Tenuto conto che la predetta tariffa, per quanto concerne l'imposta assolta sul foglietto bollato per cambiale, prevede non un'imposta fissa, bensì un'imposta proporzionale (12‰) all'importo dell'obbligazione assunta e che gli attuali tagli di foglietti per cambiali riflettono, anche se convertiti in euro, un'imposta rapportata alla preesistente valuta, si rende opportuno modificare gli importi dell'imposta attualmente indicati sulla cambiale, per far sì che possano riflettere, in proporzione, gli importi dell'obbligazione stessa assunta nell'attuale valuta.
Ciò comporta la necessità di istituire nuovi tagli sia di foglietti per cambiali sia di marche per cambiali, vista la complementarietà di quest'ultime nell'assolvimento dell'importo esatto da corrispondere per l'obbligazione posta in essere.
Pertanto, sentite anche le categorie interessate, nonchè il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio XII, al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, con il presente provvedimento istituisce i nuovi foglietti per cambiali e le nuove marche per cambiali, aventi le caratteristiche tecniche indicati negli allegati 1 e 2 al presente provvedimento.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 3508; I.L.P. 2001, pag. 2742.
2. Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
3. Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 - disciplina dell'imposta di bollo - art. 39: vendita di valori bollati e allegata tariffa, approvata con D.M. 20 agosto 1992, emanato ai sensi dell'art. 10, comma 6-bis, decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge n. 359/1992.
Legge 23 novembre 2001, n. 409: conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.
Legge 31 luglio 2004, n. 191: conversione con modificazioni del decreto-legge n. 168 del 12 luglio 2004, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2004
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