AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2016.

(Agenzia delle Entrate)

 

Imprese bancarie non residenti. Metodi di calcolo del fondo di dotazione di cui all'art. 152, comma 2, 2° periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Definizioni

1.1. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento,

a. per imprese bancarie o banche si intendono le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria;

b. per fondo di dotazione o free capital si intende il capitale proprio (o capitale di rischio), non produttivo di interessi passivi;

c. per fondo di dotazione contabile si intende il fondo di dotazione risultante dal rendiconto della stabile organizzazione redatto secondo le disposizioni di cui all'articolo 152, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 (6);

d. per fondo di dotazione effettivo si intende il fondo di dotazione rilevante per l'esame di congruità ai fini fiscali, rappresentato (i) dagli elementi di capitale, non produttivi di interessi passivi, iscritti nel rendiconto patrimoniale e valorizzati tenendo conto delle date di eventuale incremento e/o decremento degli stessi (criterio del cosiddetto pro rata temporis) e (ii) dalle eventuali rettifiche fiscali;

e. per fondo di dotazione congruo ai fini fiscali si intende il fondo di dotazione calcolato sulla base delle disposizioni del presente provvedimento;

f. per gap di free capital o gap di fondo di dotazione si intende la differenza negativa tra il fondo di dotazione effettivo e quello congruo ai fini fiscali;

g. per rettifica fiscale si intende la variazione in aumento fatta in dichiarazione dei redditi, relativa agli interessi passivi correlati ai debiti riclassificati figurativamente in fondo di dotazione ovvero agli interessi attivi corrispondenti alla remunerazione delle maggiori risorse finanziarie disponibili derivanti dall'aumento del fondo di dotazione al fine di renderlo fiscalmente congruo;

h. per disposizioni di vigilanza o istruzioni di vigilanza si intendono le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani;

i. per patrimonio di vigilanza si intende la somma del capitale di classe 1 (o patrimonio di base) e del capitale di classe 2 (o patrimonio supplementare), secondo le definizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai requisiti prudenziali per gli Enti creditizi e le imprese di investimento, del 26 giugno 2013 (di seguito anche Regolamento UE);

j. per attivi ponderati per il rischio (anche APR) o risk weighted asset (anche RWA) si intendono le attività in bilancio e fuori bilancio moltiplicate per appositi coefficienti di rischio individuati dalle disposizioni di vigilanza vigenti pro tempore.

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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 2019; I.L.P. 2014, pag. 1059.

2. Ambito di applicazione

2.1. Le disposizioni del presente provvedimento disciplinano la determinazione del fondo di dotazione fiscalmente congruo delle stabili organizzazioni italiane di imprese bancarie non residenti.

3. Determinazione del reddito. L'applicazione del functionally separate entity approach

3.1. Le imprese bancarie non residenti che svolgono l'attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione determinano il fondo di dotazione in conformità ai criteri definiti in sede OCSE e, in particolare, alle Linee guida contenute nel documento denominato 2010 Report on the attribution of profits to permanent establishment, tenendo conto delle funzioni svolte, dei beni (o attività) utilizzati e dei rischi assunti, secondo il metodo del functionally separate entity approach.

3.2. In applicazione dell'approccio di cui al punto 3.1., il reddito della stabile organizzazione deve essere determinato considerando tutte le attività dalla stessa svolte, incluse le transazioni poste in essere con parti indipendenti, quelle con parti correlate, nonché quelle con le altre parti dell'impresa cui la stessa appartiene. A tal fine, dovrà essere condotta un'analisi suddivisa nelle seguenti fasi:

a. analisi funzionale e fattuale finalizzata all'individuazione delle funzioni svolte dalla stabile organizzazione (functions) e, conseguentemente, dei beni materiali e immateriali utilizzati (assets) e dei rischi assunti (risks). La fase si conclude con la determinazione del fondo di dotazione o free capital idoneo a supportarne le funzioni, i beni e i rischi;

b. determinazione dei corrispettivi delle operazioni tra la stabile organizzazione e le altre parti dell'impresa cui la stessa appartiene secondo le disposizioni dettate dall'articolo 9 e dall'articolo 110, comma 7, del TUIR. Nella valutazione delle transazioni poste in essere dalla stabile organizzazione alla stessa deve essere attribuito il medesimo merito creditizio dell'impresa nel suo complesso.

3.3. La chiave di allocazione per attribuire i beni e i rischi alla stabile organizzazione svolgente attività bancaria è rappresentata soprattutto dalle funzioni KERT (Key entrepreneurial risk taking functions: attività decisionali relative all'accettazione e/o alla gestione dei rischi di una singola attività finanziaria o di un portafoglio di attività finanziarie) dalla stessa effettivamente svolte, a prescindere da quanto riportato nel rendiconto economico e patrimoniale.

3.4. La chiave di allocazione per attribuire i beni e i rischi diversi da quelli aventi natura finanziaria è generalmente rappresentata dalle significant people functions ovvero dalle funzioni significative, rilevanti per l'assunzione e/o la gestione di tali rischi nonché per l'attribuzione di tali beni, svolte dal personale della stabile organizzazione. Fanno eccezione i beni materiali per i quali il criterio di attribuzione è rappresentato dal luogo di utilizzo degli stessi.

4. Determinazione dell'ammontare dei mezzi finanziari. Il fondo di dotazione

4.1. L'ammontare dei mezzi finanziari di cui la stabile organizzazione deve essere dotata si determina, nella forma sia di capitale di rischio che di capitale di debito, sulla base delle funzioni svolte, dei beni utilizzati e dei rischi assunti dalla stabile organizzazione stessa. A tal fine, determinato il valore dell'attivo patrimoniale e, quindi, del passivo, questo deve essere ripartito tra capitale di rischio e capitale di debito attraverso la preventiva determinazione del fondo di dotazione congruo a supportare le funzioni svolte, i beni utilizzati e i rischi assunti dalla stabile organizzazione.

4.2. L'attribuzione del fondo di dotazione alla stabile organizzazione può essere anche solo figurativa e, quindi, può essere effettuata a soli fini fiscali.

4.3. Il fondo di dotazione fiscalmente congruo deve essere confrontato con il fondo di dotazione effettivo: se si verifica un gap di fondo di dotazione si procede alla correzione, anche solo figurativa, del fondo di dotazione effettivo riqualificando, in misura corrispondente al gap, il capitale di debito in capitale proprio non produttivo di interessi passivi.

4.4. Gli interessi passivi in eccesso dedotti dal reddito della stabile organizzazione devono essere ripresi a tassazione attraverso una apposita variazione in aumento da effettuare in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

4.5. Ai fini di cui al punto 4.4., si utilizza il tasso di interesse effettivamente applicato nei trasferimenti di fondi tra l'impresa non residente e la sua stabile organizzazione. E' consentito ricorrere alla media ponderata dei tassi d'interesse applicati.

4.6. Quando la struttura finanziaria della stabile organizzazione non evidenzia finanziamenti produttivi di interessi passivi, si procede alla correzione, anche solo figurativa, (i) del proprio rendiconto patrimoniale integrando il lato passivo con un maggiore fondo di dotazione e il lato attivo con investimenti fruttiferi di pari importo e (ii) del proprio rendiconto economico, facendo emergere gli interessi attivi che rappresentano la remunerazione delle maggiori risorse finanziarie disponibili (cosiddetto rendimento teorico del gap di fondo di dotazione).

4.7. A seguito dell'attribuzione alla stabile organizzazione del corretto ammontare di fondo di dotazione, è possibile allocare alla stessa anche gli elementi del patrimonio di vigilanza produttivi di interessi passivi, eventualmente presenti nel bilancio della casa madre, secondo gli stessi criteri adottati per l'attribuzione del fondo di dotazione.

4.8. Se i tassi d'interesse dei suddetti elementi sono stati già considerati nel determinare il tasso delle transazioni relative ai trasferimenti di fondi tra la stabile organizzazione e l'impresa cui la stessa appartiene, gli interessi passivi corrispondenti agli eventuali maggiori tassi di tali elementi non sono ammessi in deduzione dal reddito della stabile organizzazione stessa.

4.9. In ogni caso, gli interessi passivi deducibili in capo alla stabile organizzazione non possono essere superiori a quelli determinati applicando le disposizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del TUIR.

5. Determinazione del fondo di dotazione. Metodi di calcolo

5.1. Il fondo di dotazione fiscalmente congruo della stabile organizzazione deve essere determinato facendo ricorso ad uno dei metodi indicati nel richiamato Report OCSE e, in particolare,

a) il metodo della allocazione del capitale (o capital allocation approach), che consente di attribuire alla stabile organizzazione una porzione del capitale proprio dell'impresa cui la stessa appartiene;

b) il metodo della sotto-capitalizzazione (o thin capitalization approach), che consente di attribuire alla stabile organizzazione lo stesso fondo di dotazione di un'impresa indipendente che svolge, in Italia, le medesime o analoghe attività, nelle medesime o simili condizioni.

5.2. Il metodo di cui alla lettera a) del punto 5.1. è utilizzabile a condizione che la giurisdizione ove è fiscalmente residente l'impresa cui la stabile organizzazione appartiene consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali, in particolare, di natura finanziaria.

5.3. Nel caso di utilizzo del metodo di cui alla lettera a) del punto 5.1., la chiave di allocazione è rappresentata dal rapporto tra i beni e i rischi attribuiti alla stabile organizzazione e il totale dei beni e rischi dell'impresa bancaria non residente cui la stessa appartiene, espressi entrambi in termini di attivi ponderati per il rischio (BIS ratio approach). Ai fini del calcolo del BIS ratio, gli attivi ponderati per il rischio devono essere determinati in modo uniforme ed omogeneo, adottando le metodologie effettivamente utilizzate ai fini di vigilanza dall'impresa non residente. Il patrimonio che deve essere idealmente ripartito tra la stabile organizzazione italiana e l'impresa non residente è quello di vigilanza individuale (solo basis) e non quello di vigilanza consolidato (consolidated basis).

5.4. In alternativa, è consentito utilizzare il metodo della quasi sotto-capitalizzazione (o quasi thin capitalization approach), che comporta l'attribuzione alla stabile organizzazione di un fondo di dotazione determinato applicando alla stessa le disposizioni di vigilanza italiane pro tempore vigenti, come se fosse un'impresa bancaria indipendente operante nel territorio dello Stato.

5.5. Il metodo della quasi sotto-capitalizzazione (o quasi thin capitalization approach), in linea con gli orientamenti accolti in sede OCSE, assume la natura di safe harbour. Conseguentemente, è consentito alla stabile organizzazione far ricorso all'utilizzo di uno degli altri due metodi di calcolo individuati al punto 5.1., anche nell'ipotesi in cui l'ammontare del fondo di dotazione risultante dall'adozione di uno di essi, purché fiscalmente congruo, dovesse risultare inferiore rispetto a quello calcolato con il presente metodo alternativo.

5.6. L'applicazione del metodo di cui al punto 5.4. richiede l'utilizzo delle istruzioni di vigilanza vigenti pro tempore in Italia per misurare i rischi assunti tramite l'attività svolta dalla stabile organizzazione, e va applicato secondo le indicazioni di cui alle seguenti lettere:

a) ai fini del calcolo degli attivi ponderati per il rischio (o RWA) è consentito l'utilizzo sia di metodologie standardizzate che di quelle più complesse (cosiddette metodologie avanzate) previste dalle disposizioni di vigilanza. Queste ultime possono essere applicate a condizione che

(i) siano effettivamente utilizzate dall'impresa nel suo complesso,

(ii) il loro utilizzo sia stato preventivamente autorizzato dall'Autorità di vigilanza del Paese presso cui ha sede l'impresa cui la stabile organizzazione appartiene,

(iii) sia previsto un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali con la giurisdizione ove ha sede l'impresa cui la stabile organizzazione appartiene;

b) nel caso di utilizzo di metodologie avanzate, i corrispondenti requisiti patrimoniali non possono essere inferiori a determinate percentuali (cosiddetto floor) del requisito patrimoniale calcolato secondo le disposizioni di vigilanza in vigore alla fine del 2006;

c) il fondo di dotazione necessario a sostenere i rischi assunti dalla stabile organizzazione deve essere determinato moltiplicando

(i) il complesso degli attivi ponderati per il rischio per

(ii) il coefficiente medio di patrimonializzazione relativo al capitale primario di classe 1 dei primi cinque gruppi bancari italiani per totale dell'attivo. Tale coefficiente può essere rilevato anche nell'Appendice alla relazione annuale pubblicata dalla Banca d'Italia;

d) ai fini della determinazione del fondo di dotazione congruo a fini fiscali, si deve tener conto anche degli elementi (quali, ad esempio, le attività immateriali e le partecipazioni in soggetti del settore finanziario) che, ai fini delle disposizioni di vigilanza sono detratti dal capitale primario di classe 1 richiedendo, di fatto, requisiti patrimoniali aggiuntivi;

e) la verifica dell'adeguatezza patrimoniale, avendo esclusiva valenza fiscale, deve essere effettuata in modo tale da assicurare che il fondo di dotazione sia costantemente congruo per l'intero periodo d'imposta.

Motivazioni

L'articolo 7, lettera b) del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147 (7) ha sostituito l'articolo 152 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Nella versione attualmente in vigore, l'articolo 152 detta le modalità di determinazione del reddito di società ed enti commerciali non residenti derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione, sancendo, al comma 1, che il reddito della stessa è determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i princìpi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche.

A tali fini, secondo quanto previsto dal comma 2, la stabile organizzazione si considera entità separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Inoltre, il fondo di dotazione ad essa riferibile è determinato in piena conformità ai criteri definiti in sede OCSE.

Con la medesima norma si rinvia al Direttore dell'Agenzia delle entrate per l'emanazione di uno o più provvedimenti per l'individuazione dei metodi di calcolo del fondo di dotazione.

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 2646; I.L.P. 2015, pag. 1254.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;

articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: Testo unico delle imposte sui redditi (art. 152);

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.

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