AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 5 maggio 2005.

(Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2005)

 

Approvazione delle caratteristiche e delle modalità d'uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e delle caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione delle caratteristiche e delle modalità d'uso del contrassegno.

1.1. Il contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (7), deve avere le caratteristiche ed essere utilizzato secondo le indicazioni contenute nell'allegato A al presente provvedimento.

2. Approvazione delle caratteristiche tecniche del sistema informatico.

2.1. Le caratteristiche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate sono indicate nell'allegato B al presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Motivazioni

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, art. 3, comma 1, numero 3-bis, introdotto dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 (8), l'imposta di bollo può essere assolta mediante pagamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, un apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo.

Ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (9), anche la tassa di concessione governativa, ove ne sia previsto il pagamento mediante marche da bollo, deve essere assolta con le stesse modalità dell'art. 3 sopra citato.

L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal citato decreto-legge n. 168 del 2004, prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonchè le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.

Con il presente provvedimento, pertanto, si dà attuazione alle sopra citate disposizioni normative, mediante approvazione delle caratteristiche e delle modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, al fine di garantirne la riconoscibilità da parte dei contribuenti e degli uffici preposti al controllo, gli standard di sicurezza e la tracciabilità informatica, nonchè dei requisiti del sistema informatico idoneo ad assicurare il collegamento tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate, al fine di garantire la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti e il controllo sull'operato dei rivenditori.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 5 marzo 1997, n. 59 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

- Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

b) disposizioni in materia di tributi da assolversi con contrassegni rilasciati con modalità telematiche, sostitutivi delle marche da bollo;

- decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, artt. 3, 4 e 39, così come modificati dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

- decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Roma, 5 maggio 2005

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 2331.

(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 2493; I.L.P. 2004, pag. 1706.

(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 1126; I.L.P. 2005, pag. 790.

Allegati A e B ...omissis...

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