AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 6 agosto 2009.

(Agenzia delle Entrate)

 

Provvedimento di determinazione della misura del credito d'imposta di cui all'articolo 15, comma 8-septies, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e di approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

...omissis...

Dispone:

1. Misura del credito d'imposta

1.1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 15, comma 8-septies, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (23), è riconosciuto in misura corrispondente ad una quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate posseduto e utilizzato per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci dalle imprese autorizzate.

1.2. Per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate il credito d'imposta è stabilito nella misura del 38,50% dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo.

1.3. Per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate il credito d'imposta è stabilito nella misura del 77% dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo.

2. Limite di fruizione del credito d'imposta

2.1. Il credito d'imposta indicato al punto 1 compete nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previsti per gli "aiuti di importo limitato":

- dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 recante modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

- dalla Comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009, come modificata dalla Comunicazione del 25 febbraio 2009 recante il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

- dalla decisione C(2009)2477 del 28 maggio 2009 della Commissione europea relativa all'aiuto di Stato N 248/2009.

3. Adempimenti

3.1. I soggetti interessati, prima della fruizione del credito d'imposta di cui al punto 1, devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestano:

- che non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008 (articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 3 giugno 2009);

- che non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea (articolo 2, comma 4, del D.P.C.M. 3 giugno 2009);

- di beneficiare del credito d'imposta nel rispetto del limite di aiuti di € 500.000,00 nel triennio 2008/2010, al lordo delle imposte dovute, determinato tenendo conto degli aiuti di importo limitato di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 3 giugno 2009 e degli aiuti de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 [articolo 3, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 3 giugno 2009].

3.2. La dichiarazione sostitutiva è redatta utilizzando il modello allegato al presente provvedimento ed è presentata a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento all'Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara, via Rio Sparto, n. 21, c.a.p. 65129, Pescara. Il modello può essere prelevato gratuitamente dai siti internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, www.finanze.it, e dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.it.

3.3. I beneficiari del credito di imposta devono indicarne l'importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato.

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(23) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pagg. 1892, 2228; I.L.P. 2009, pag. 1284.

Motivazioni

Nel limite di spesa di 44 milioni di euro, l'articolo 15, comma 8-septies, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riconosce alle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, posseduto e utilizzato per la predetta attività, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate; la misura del credito di imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate.

La norma conferma per il 2009 l'agevolazione per l'autotrasporto disposta per il 2008 dall'articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (24), in relazione alla quale il successivo comma 27 demandava a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione della misura del credito d'imposta, tenendo conto del numero degli aventi diritto, nonché l'emanazione di eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.

Il comma 31 dell'articolo 83-bis citato attribuiva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la verifica della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea, delle misure previste nel medesimo articolo 83-bis.

Al riguardo, con note n. 0062812 del 18 giugno 2009 e n. 0076980 del 3 agosto 2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che per l'anno 2009 il corrispondente credito d'imposta va riconsiderato nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01, paragrafo 4.2.2 (riguardante le nuove misure di aiuti di Stato di importo limitato e compatibile per il finanziamento delle imprese nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), recepita nell'ordinamento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009.

Il D.P.C.M. 3 giugno 2009, al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 2 dell'articolo 9, prevede che le misure istituite devono essere conformi alla Comunicazione e alle decisioni di autorizzazione della Commissione europea.

Il medesimo D.P.C.M. 3 giugno 2009, ai commi 2 e 4 dell'articolo 2 e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, ha stabilito che le pubbliche amministrazioni competenti alla concessione degli aiuti verificano, riguardo agli aventi diritto, che non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008, che non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti oggetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea, nonché il rispetto del limite complessivo di € 500.000,00 degli aiuti di importo limitato e de minimis fruiti nel triennio 1 gennaio 2008-31 dicembre 2010.

Le linee guida per l'applicazione del D.P.C.M. 3 giugno 2009, emanate dal Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie con nota prot. n. 0004451 del 9 giugno 2009, prevedono che qualora tale verifica implichi il ricorso a dichiarazioni da parte dei soggetti beneficiari, le amministrazioni competenti possono acquisire dichiarazioni con valore di dichiarazione sostitutiva nel rispetto delle norme del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La misura del credito d'imposta spettante è stata determinata sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione studi e ricerche economico fiscali con nota del 30 luglio 2009 prot. n. 3789, ripartendo lo stanziamento di 44 milioni di euro in base alle stime riguardanti gli importi pagati a titolo di tasse automobilistiche per l'anno 2007 relativi ai veicoli aventi massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate e massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, posseduti e utilizzati per l'attività di autotrasporto di merci, tenuto conto di un incremento prudenziale della numerosità dei beneficiari nel 2009.

Infine è prevista, con finalità di monitoraggio della spesa, l'indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi dell'impresa di autotrasporto che ne fruisce.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

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(24) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pagg. 2224, 2694; I.L.P. 2008, pagg. 1462, 1812.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 [art. 5, comma 1; art. 6, comma 1];

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Articolo 15, comma 8-septies, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 - Supplemento Ordinario n. 140/L);

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 recante: "Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009 );

comunicazione della Commissione europea 17 dicembre 2008 (2009/C 16/01), come modificata dalla comunicazione della Commissione europea 25 febbraio 2009 (2009/C 83/01) concernente: "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 83/01 del 7 aprile 2009);

decisione della Commissione europea C(2009) 4177 del 28 maggio 2009 (aiuto di Stato N248/2009) relativa agli aiuti di importo limitato e compatibile alle imprese nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 151/19 del 3 luglio 2009);

regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006);

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 concernente il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

legge 6 giugno 1974, n. 298: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada";

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante: "Nuovo codice della strada";

decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 1953, n. 59 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche).

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