AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 6 aprile 2016.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modifiche ai provvedimenti del 2 agosto 2013 e del 31 marzo 2015 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Esclusione dall'obbligo della comunicazione

1.1. Per l'anno 2015, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Amministrazioni autonome, sono escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui al provvedimento del 2 agosto 2013.

1.2. Per il medesimo anno, i soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a € 3.000, al netto dell'IVA.

1.3. Per il medesimo anno, i soggetti di cui all'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a € 3.600, al lordo dell'IVA.

Motivazioni

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, da applicarsi alle Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rendendo operative, dal 6 giugno 2013, le regole tecniche per la gestione dei processi di fatturazione elettronica verso le Pubbliche amministrazioni.

Inoltre, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, è stata data attuazione alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015). In base al nuovo meccanismo, infatti, alcune Pubbliche amministrazioni, anche se non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, sono tenute a versare direttamente all'erario l'imposta che in fattura è stata addebitata loro dai fornitori.

Pertanto, in un'ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria e al fine di non gravare di ulteriori incombenze gli Enti pubblici, il presente provvedimento prevede, in modifica del provvedimento del 31 marzo 2015, che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome, sono escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per l'anno 2015.

Inoltre, tenuto conto delle difficoltà segnalate dagli operatori per il tramite delle associazioni di categoria ed al fine di non aggravare gli adempimenti di alcune categorie di contribuenti, ai punti 1.2. e 1.3. del presente provvedimento è stato stabilito che i soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono esclusi, per l'anno 2015, dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore ad € 3.000, al netto dell'IVA. Per le medesime motivazioni, i soggetti di cui all'art. 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario, per l'anno 2015, al lordo dell'IVA, inferiore ad € 3.600.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

b) Disciplina normativa di riferimento

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 1, commi da 209 a 213 e comma 361);

legge 31 dicembre 2009, n. 196 (art. 1, comma 2);

legge 23 dicembre 2014, n. 190 [art. 1, comma 629, lettera b)];

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni (art. 21);

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (artt. 17-ter);

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (art. 3, commi 2-bis e 3);

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 22 dicembre 2010

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 2 agosto 2013

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 5 novembre 2013;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 31 marzo 2015.

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