AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 6 aprile 2018.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modalità attuative per la fruizione della detrazione di cui all'art. 15, comma 1, lett. e-ter), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Oggetto

1.1. La detrazione dall'imposta lorda delle persone fisiche, prevista nella misura del 19%, dall'articolo 15, comma 1, lett. e-ter), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1, comma 665, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (2) spetta per le spese sostenute, a partire dall'1 gennaio 2018, dai soggetti sia minori che maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

1.2. La detrazione spetta anche per le spese sostenute nell'interesse dei familiari indicati nell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo.

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2018, pag. 321; I.L.P. 2018, pag. 129.

2. Requisiti necessari per il riconoscimento della detrazione

2.1. Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o Strutture accreditate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 170 dell'8 ottobre 2010, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico", che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell'interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA.

2.2. La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato risulti dalla certificazione di cui al comma precedente ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.

2.3. Ai fini della detrazione, le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

3. Definizione di strumenti compensativi e di sussidi tecnici ed informatici per i quali spetta la detrazione

3.1. Si considerano strumenti compensativi, gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria. Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:

- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;

- il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;

- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;

- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;

- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

3.2. Si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso alla informazione e alla cultura.

Motivazioni

L'art. 1, commi da 665 a 667, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riconosce, a partire dall'anno 2018, a favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, la detrazione del 19% dall'imposta lorda delle persone fisiche delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici ed informatici, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

La norma dispone, altresì, che la detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell'interesse di familiari a carico.

La norma prevede, infine, che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 205 del 2017, sono definite le disposizioni attuative per la fruizione della detrazione.

Pertanto, con il presente provvedimento, acquisito il parere del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono definiti l'oggetto, i requisiti per il riconoscimento della detrazione e la definizione di strumenti compensativi e di sussidi tecnici ed informatici.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;

legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e, in particolare, l'articolo 1, commi da 665 a 667;

legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante: "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669 e relative Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA ;

decreto interministeriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 17 aprile 2013, concernente le "Linee guida per la predisposizione di protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA";

Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012 su: "Indicazione per la diagnosi e la certificazione dei DSA".

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