AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 6 aprile 2021.

(Agenzia delle Entrate)

 

Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali. Disposizioni di attuazione del comma 6 dell'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

 

Dispone

 

1. Definizioni

1.1. Per decreto 2020 si intende il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1.2. Per decreto-legge 2021 si intende il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

1.3. Per uffici si intendono le Direzioni centrali, le Direzioni regionali, le Direzioni provinciali, il Centro operativo di Pescara e il Centro operativo servizi fiscali di Venezia.

 

2. Atti di cui al comma 1 dell'articolo 157 del decreto 2020

2.1. Gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 157 del decreto 2020, emessi entro il 31 dicembre 2020 in quanto i relativi termini di decadenza sono scaduti tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020, sono notificati nel periodo previsto dal medesimo comma 1 secondo le modalità indicate ai successivi punti da 2.2. a 2.3.

2.2. Gli uffici notificano gli atti di cui al punto 2.1 distribuendoli possibilmente in modalità pressoché uniforme, seguendo prioritariamente l'ordine cronologico di emissione.

2.3. Gli uffici derogano alle disposizioni di cui ai punti precedenti nei casi di indifferibilità e urgenza riscontrata successivamente o al fine del perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

 

3. Atti e comunicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 157 del decreto 2020, tenuto conto di quanto statuito dall'articolo 5 del decreto-legge 2021

3.1. Gli atti e le comunicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 157 del decreto 2020, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020, sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo indicato dal successivo comma 2-bis secondo le modalità indicate al punto 3.2. La disposizione di cui al 1° periodo è derogata nei casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. La disposizione di cui al primo periodo è derogata altresì con riferimento agli invii delle comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2021.

3.2. La notificazione degli atti e l'invio delle comunicazioni di cui al punto 3.1. sono distribuiti tenendo conto anche delle notificazioni degli atti, degli invii delle comunicazioni e della messa a disposizione degli inviti elaborati dopo il 31 dicembre 2020, e dei tempi necessari all'espletamento degli adempimenti propedeutici al regolare esercizio delle attività di riscossione.

4. Ulteriori disposizioni

4.1. Le disposizioni previste dal presente provvedimento possono essere integrate con successivi provvedimenti, come previsto dal comma 6 dell'art. 157 del decreto 2020.

 

Motivazioni

In considerazione degli effetti critici dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sui contribuenti, l'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (decreto 2020) ha previsto che:

- gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione di cui al comma 1, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tenere conto del periodo di sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che scadono tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono emessi dagli uffici entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo indicato dal comma 1 dell'articolo 157;

- gli atti e le comunicazioni di cui al comma 2, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo indicato dal comma 2-bis dell'articolo 157;

- per gli atti e le comunicazioni caratterizzati da indifferibilità e urgenza e nei casi in cui l'emissione dell'atto è necessaria al perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, la notifica può essere effettuata senza tener conto delle deroghe in precedenza citate. Il presente provvedimento, come previsto dal c. 6 del citato art. 157, individua le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica, in modo che distribuendo le attività in un arco temporale più ampio, possa essere reso più agevole l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati.

Tale arco temporale, è stato oggetto, nel tempo, di diverse modifiche; al riguardo tale termine, inizialmente compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2021, è stato da prima modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, che lo aveva individuato tra l'1 febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022, e successivamente rivisto dall'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, che lo aveva spostato tra l'1 marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

Entrambe le disposizioni in precedenza citate sono state abrogate dall'articolo 1, c. 2, della legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, che ha anche stabilito che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi DD.LL. 15 gennaio 2021, n. 3, e 30 gennaio 2021, n. 7.

Inoltre, l'articolo 22-bis del citato decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, introdotto in sede di conversione, ha modificato l'articolo 157 del decreto 2020 sostituendo i commi 1, 2-bis, 3 e 4 e individuando il periodo compreso tra l'1 marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 quale arco temporale entro cui effettuare la notificazione degli atti. Da ultimo è intervenuto l'articolo 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto-legge 2021) che, nell'introdurre una definizione delle somme richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non inviate per effetto della sospensione disposta dall'articolo 157 del decreto 2020, ha impatti sulla distribuzione degli invii e sui termini. In considerazione quindi del consolidamento del quadro normativo in materia e, in particolare, visto quanto statuito dall'articolo 5 del decreto-legge 2021, è emanato il provvedimento di cui al comma 6 dell'art. 157 del decreto 2020 per fornire indicazioni agli uffici con riferimento alla ripresa delle attività.

In particolare, al punto 2 del presente provvedimento viene previsto che gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 157 del decreto 2020 siano notificati in modalità possibilmente uniforme, seguendo prioritariamente l'ordine cronologico di 4 emissione; al riguardo gli uffici terranno conto dei carichi di lavoro assegnati, attese le risorse umane a disposizione. In fase di pianificazione delle attività, gli uffici terranno altresì conto anche degli effetti sui soggetti di cui si avvarranno per la notifica degli atti (messi, operatori postali) in modo da evitare per quanto possibile agli stessi incrementi significativi dei carichi di lavoro. È fatta salva la deroga nei casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Il punto 3. del provvedimento prevede che la notificazione degli atti e l'invio delle comunicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 157 del decreto 2020 siano distribuiti nel periodo indicato dal successivo comma 2-bis, tenendo conto anche delle notificazioni degli atti, degli invii delle comunicazioni e della messa a disposizione degli inviti elaborati dopo il 31 dicembre 2020, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 157, nonché tenendo conto dei tempi necessari all'espletamento delle attività propedeutiche all'esercizio della riscossione. In considerazione della sopravvenuta entrata in vigore del decreto-legge 2021, per consentire l'espletamento delle attività necessarie per dare attuazione alla definizione di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, è prevista altresì una deroga alla distribuzione degli invii e ai termini stabiliti dal comma 2-bis per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 157 del decreto 2020.

 

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59[(art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39: approvazione del Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641: disciplina delle tasse sulle concessioni governative (Tariffa articolo 21);

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi;

decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 (articolo 5): misure in materia tributaria;

decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131: approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;

decreto legislativo del 31 ottobre 1990, n. 346: approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni;

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema delle dichiarazioni;

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e istituzione di una addizionale regionale all'IRPEF;

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471: riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, delle legge 23 dicembre 1996, n. 662;

legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (articolo 21-bis): misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (articolo 23, comma 21): disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché 6 di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3: Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari;

decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7: proroga dei termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21: disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41; misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

 

 

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