AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2011.
(Agenzia delle Entrate)
Disposizioni di attuazione dell'articolo 23, commi 24 e 25 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 - Estensione alle società ed enti di assicurazione degli obblighi di risposta telematica alle indagini finanziarie nonché degli obblighi di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone:
1. Estensione degli obblighi di risposta telematica alle indagini finanziarie
1.1. A decorrere dal 30 giugno 2012, le richieste degli Organi preposti al controllo e le risposte da parte delle società e degli enti di assicurazione, riguardanti le attività finanziarie di cui al punto 2.2., sono effettuate esclusivamente in via telematica ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 51, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, secondo le modalità e le regole tecniche di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
1.2. Le società e gli enti di assicurazione sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate, entro il termine del 30 aprile 2012, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando il tracciato di cui all'allegato n. 5 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2007.
2. Estensione degli obblighi di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari
2.1. A decorrere del 30 giugno 2012 le società e gli enti di assicurazione, limitatamente ai rapporti di cui al punto 2.2., effettuano le comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari in essere dal 6 luglio 2011 secondo le modalità e i termini di cui ai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2007, del 29 febbraio 2008, del 20 dicembre 2010 e loro successive modifiche ed integrazioni.
2.2. Sono oggetto di comunicazione da parte delle società e degli enti di assicurazione i dati attinenti alle polizze unit-linked, polizze index-linked ed ai contratti e alle operazioni di capitalizzazione.
2.3. Le comunicazioni di cui al punto 2.1. comportano l'esonero dalla comunicazione prevista dall'art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 605/1973, limitatamente ai dati riguardanti le attività finanziarie di cui al punto 2.2. del presente provvedimento.
Motivazioni
Con il presente provvedimento si attuano le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 24 e 25, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (41), le quali hanno ampliato la platea dei soggetti ai quali l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 51, comma 2, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, può richiedere dati e notizie relative ai propri clienti, includendovi le società e gli enti di assicurazione.
In tal modo, sono acquisite, tramite la procedura telematica di supporto alle indagini finanziarie, dati e notizie di natura finanziaria relativi a tutti i contratti di assicurazione attuati attraverso piani finanziari pluriannuali d'investimento e forme pensionistiche complementari, riguardanti essenzialmente le polizze di tipo unit-linked, le polizze di tipo index-linked e i contratti ed operazioni di capitalizzazione.
Inoltre, le società e gli enti di assicurazione sono tenuti a comunicare all'Archivio dei rapporti finanziari l'esistenza e la natura dei suddetti rapporti da essi intrattenuti, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari compreso il codice fiscale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni.
Le comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari comportano l'esonero dalla comunicazione di cui all'articolo 7, comma 13, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, limitatamente ai dati relativi alle polizze unit-linked, polizze index-linked e ai contratti ed operazioni di capitalizzazione.
---------
(41) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pagg. 1892, 2116; I.L.P. 2011, pagg. 1379, 1495.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento
Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (art. 23, commi 24 e 25);
decreto interministeriale 27 giugno 2000, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art. 32, comma 1, numero 7);
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 (art. 51, comma 2, numero 7);
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Art. 7, comma 6, 11 e 13);
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 marzo 2005;
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005, prot. n. 2005/188870;
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2007, prot. n. 2007/9647;
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2007;
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 febbraio 2008, prot. n. 2008/31934;
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 novembre 2010, prot. n. 2010/165906.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, legge 24 dicembre 2007, n. 244.