AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2017.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modalità di fruizione del credito d'imposta in caso di accesso ai finanziamenti agevolati a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Credito d'imposta nei casi di accesso al finanziamento agevolato

1.1. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 424, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (2), nel caso di accesso ai finanziamenti agevolati per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive è commisurato, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

1.2. Il credito d'imposta di cui al punto 1.1. è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.

1.3. Il soggetto finanziatore recupera l'importo della sorte capitale e degli interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ovvero di quello previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (3). La compensazione è esercitata a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento.

1.4. Le somme di cui al punto 1.3. sono recuperate dal soggetto finanziatore anche mediante la cessione del credito secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero ai sensi dell'articolo 1260 Codice civile. Il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del soggetto cessionario relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione.

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2016, pag. 193; I.L.P. 2016, pag. 65.

(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 227; I.L.P. 2008, pagg. 130, 229.

2. Trasmissione dei dati

2.1. Il soggetto finanziatore comunica all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate, i dati di eventuali risoluzioni, secondo modalità e termini approvati con successivo provvedimento.

Motivazioni

L'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n 225, modificato dall'articolo 10, decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, disciplina l'azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza, articolandola in 2 fasi.

In particolare, la 1ª fase è volta all'organizzazione e all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alla realizzazione di interventi per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private.

La 2ª fase dà avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei Ministri, sentita la regione interessata.

L'articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016), in attuazione dell'articolo 2, lettera d), della citata legge n. 225 del 1992, stabilisce che per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive derivanti da eventi calamitosi vengono concessi contributi a favore dei soggetti danneggiati con le modalità del finanziamento agevolato.

Il comma 423 dell'articolo 1, della citata legge n. 208 del 2015, prevede che i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle disponibilità di cui al comma 427.

Il successivo comma 424 dell'articolo 1, della citata legge n. 208 del 2015, prevede che in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d'imposta fruibile esclusivamente in compensazione in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Il medesimo comma 424 prevede che le modalità di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite massimo di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Il presente provvedimento emanato ai sensi del citato c. 424, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 individua le modalità di utilizzo del credito d'imposta erogato per gli interventi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive a seguito di eventi calamitosi.

In particolare, è previsto che il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento agevolato avvenga mediante il credito d'imposta che viene utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso. I soggetti finanziatori recuperano l'importo della sorte capitale e degli interessi, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti attraverso l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ovvero di quello previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In analogia a quanto disposto con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 luglio 2009 e dell'11/1/2013 e del 4/2/2013 sulle modalità di fruizione del credito d'imposta in caso di finanziamento agevolato a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 che ha interessato la regione Abruzzo e dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 che ha interessato alcuni territori delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, è previsto che l'importo delle rate può essere recuperato anche mediante la cessione del credito secondo quanto previsto dall'art. 43-ter del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, ovvero ai sensi dell'art. 1260 del Codice civile.

La verifica del rispetto del limite massimo annuale di 60 milioni di euro di cui al citato comma 424 è effettuata sulla base della convenzione tra l'Associazione bancaria italiana e la Cassa depositi e prestiti del 17 novembre 2016 che subordina la stipula dei contratti di finanziamento e le relative erogazioni al rispetto del suddetto limite annuale.

Con successivo provvedimento saranno definiti modalità e termini per la trasmissione telematica da parte dei soggetti finanziatori all'Agenzia delle entrate, degli elenchi dei soggetti beneficiari, dell'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, del numero e dell'importo delle singole rate, dei dati di eventuali risoluzioni.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

legge 28 dicembre 2015, n. 208;

deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2016.

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