AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2021.

(Agenzia delle Entrate)

 

Definizione del contenuto informativo, delle modalità applicative e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

 

Dispone

 

1. Contenuto informativo dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da erogare al locatore in caso di riduzione dell'importo del canone di locazione

1.1. L'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da erogare al locatore in caso di riduzione dell'importo del canone di locazione, previsto dall'articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, contiene le seguenti informazioni:

il codice fiscale del locatore, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo e il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;

l'IBAN del conto corrente intestato al locatore richiedente il contributo;

la rinuncia al contributo in caso di istanza già inviata;

i dati del contratto o dei contratti relativi ad immobili situati in comuni ad alta densità abitativa e che costituiscono l'abitazione principale del locatario, oggetto di rinegoziazione, la data di inizio e fine del nuovo canone rinegoziato, l'importo del canone annuo prima e dopo la rinegoziazione con l'indicazione della quota di possesso del locatore richiedente il contributo.

 

2. Modalità di predisposizione dell'istanza per il riconosci-mento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione

2.1 È approvato l'allegato modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione" (di seguito "Istanza") con le relative istruzioni, composto da un frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e dal "quadro A".

2.2. L'Istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

2.3. Nell'applicativo web vengono precompilati, sulla base delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria, i dati del contratto di locazione e quelli relativi alla rinegoziazione già comunicata tramite il modello RLI al momento della presentazione dell'istanza.

2.4. Nell'applicativo web, è possibile indicare i dati relativi alla rinegoziazione del canone di locazione che si intenderà porre in essere entro il 31 dicembre 2021.

2.5. L'applicativo web calcola l'importo del contributo teorico massimo, determinato in base ai dati trasmessi da colui che predispone l'istanza.

 

3. Modalità e termini di trasmissione dell'istanza

3.1. La trasmissione dell'Istanza è effettuata esclusivamente mediante il servizio web di cui al precedente punto 2.2.

3.2. L'Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.

3.3. Per ciascun locatore può essere presentata una sola istanza, anche in presenza di più contratti di locazione o di più rinegoziazioni per il medesimo contratto.

3.4. La trasmissione dell'Istanza può essere effettuata dal 6 luglio al 6 settembre 2021.

3.5. Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare tramite lo stesso servizio web una nuova Istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. È possibile, inoltre, presentare - entro il 31 dicembre 2021 - una rinuncia all'Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

3.6. A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione. Successivamente, è rilasciata una seconda ricevuta contenente l'importo che sarà effettivamente erogato secondo le modalità definite nel successivo punto 4.

3.7. Le ricevute sono messe a disposizione solo del soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione "ricevute" della propria area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate ("la mia scrivania") e nella sezione "Consultazione degli invii effettuati" dell'applicazione web.

 

4. Requisiti per la presentazione dell'istanza ed erogazione del contributo

4.1. Il contributo spetta a condizione che:

- la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data;

- l'immobile adibito ad uso abitativo sia situato in un comune ad alta tensione abitativa e costituisca l'abitazione principale del locatario;

- il contratto di locazione sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l'anno 2021 o per parte di esso;

- la rinegoziazione con riduzione del canone sia comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all'Agenzia delle entrate tramite il modello RLI;

- la rinegoziazione abbia una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.

4.2. Successivamente al 6 settembre 2021, data di chiusura del canale telematico per la presentazione delle istanze, l'Agenzia mette a disposizione del soggetto richiedente, nell'area riservata del sito internet, l'importo teorico massimo del contributo calcolato rispetto al numero totale delle istanze che hanno ottenuto la prima ricevuta di presa in carico di cui al punto 3.6. e delle risorse del Fondo istituito dall'articolo 9-quater, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come incrementate dall'articolo 42, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (1). Qualora le risorse stanziate siano inferiori all'ammontare complessivo dei contributi desumibile dalle istanze validamente presentate, l'Agenzia delle entrate provvede al riparto proporzionale delle risorse stanziate sulla base del rapporto tra l'ammontare dei fondi disponibili e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti. La percentuale di riparto è resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2021, pagg. 1187, 1762; I.L.P. 2021, pag. 900.

 

4.3. Successivamente al 31 dicembre 2021, l'Agenzia effettua l'elaborazione delle istanze che hanno ottenuto la prima ricevuta di presa in carico di cui al punto 3.6. e per le quali non sia stata presentata istanza di rinuncia dopo la data del 6 settembre 2021, controllando la coerenza dei dati in esse indicati rispetto ai contratti di locazione e alle relative rinegoziazioni risultanti al sistema dell'Anagrafe tributaria. Per ciascuna istanza l'Agenzia determina l'effettivo contributo spettante, non considerando eventuali contratti di locazione terminati prima dell'efficacia della rinegoziazione programmata o eventuali rinegoziazioni non comunicate o comunicate con dati diversi da quelli indicati nell'istanza.

Inoltre, se un contratto di locazione è cessato anticipatamente nel corso dell'anno 2021, sono considerate le sole mensilità di canone rinegoziato che hanno esplicato effetto fino alla data di risoluzione del contratto.

4.4. L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto locatore, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo. Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l'Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del locatore. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa SpA con la quale l'Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.

 

5. Attività di controllo

5.1. Sulla base dei dati presenti nell'Istanza e prima di erogare il contributo, l'Agenzia delle entrate effettua controlli per valutare l'esattezza e la coerenza dei predetti dati con le informazioni presenti in Anagrafe tributaria al 31 dicembre 2021.

5.2. In caso di indebita percezione del contributo a danno dello Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 316-ter del Codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), ove ne ricorrano i presupposti.

 

6. Trattamento dei dati

6.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6 paragrafo 3., lettera b) del Regolamento n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - è individuata nell'articolo 9-quater, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che ha introdotto un contributo a fondo perduto da erogare al locatore in caso di riduzione dell'importo del canone di locazione. La norma affida all'Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, le modalità di effettuazione dell'Istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni previste dalla norma stessa.

6.2. L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero procedimento disciplinato nei precedenti paragrafi. La PagoPA Spa assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/16, con riferimento alle attività di trattamento svolte per la verifica - per conto di Agenzia delle entrate - che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente il contributo. L'Agenzia delle entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei Spa al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/16.

I dati oggetto di trattamento, indicati all'articolo 1 del presente provvedimento, sono:

- i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale), dei rappresentanti legali o dei tutori firmatari dell'Istanza, degli intermediari delegati alla trasmissione;

- i dati inerenti al contratto di locazione, alle relative rinegoziazioni del canone e l'IBAN del richiedente il contributo;

- gli eventuali dati relativi a peculiari condizioni legali desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).

I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo e per le verifiche successive sulla spettanza del contributo e l'eventuale recupero degli importi non spettanti. I dati che l'Agenzia delle entrate trasmette a PagoPA Spa al momento della verifica dell'intestazione dell'IBAN vengono comunicati con modalità sicure, secondo le policies di sicurezza - organizzative e tecnologiche - interne. L'Agenzia delle entrate al termine della verifica riceve da PagoPA Spa la sola comunicazione di coincidenza/non coincidenza, oppure di informazione non disponibile; non vengono dunque acquisiti dall'Agenzia delle entrate dati ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari a consentire il buon esito dell'erogazione del contributo.

6.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione [art. 5, par.1., lett. e) del Regolamento UE n. 2016/679], l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento.

6.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza [art. 5, par.1., lett. f) del Regolamento UE n. 2016/679] che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione dell'iustanza venga effettuata esclusivamente mediante un servizio web del sito internet dell'Agenzia delle entrate, dall'interessato o da un suo intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente;

6.5. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito web dell'Agenzia delle entrate ed è parte integrante dell'Istanza per richiedere il contributo a fondo perduto.

6.6. Sul trattamento dei dati personali previsto dal presente provvedimento è stata eseguita la valutazione d'impatto (DPIA) prevista dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679.

 

Motivazioni

Con il presente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (Decreto ristori) sono definite le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del predetto articolo.

L'istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene i riferimenti del contratto di locazione relativo all'immobile adibito ad uso abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa e che costituisce l'abitazione principale del locatario, l'IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell'intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

La trasmissione dell'istanza è effettuata mediante un servizio web messo a disposizione nell'area riservata del soggetto richiedente; sulla base dei dati dell'istanza, la procedura espone l'importo teorico massimo del contributo spettante. Il valore definitivo del contributo è calcolato nel rispetto del limite di spesa di 100 milioni di euro. Se le risorse stanziate risultano inferiori all'ammontare complessivo dei contributi teorici calcolati, l'Agenzia provvede al riparto proporzionale delle risorse stanziate sulla base del rapporto tra l'ammontare dei fondi disponibili e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti, comunicando la percentuale di riparto mediante apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Dopo il 31 dicembre 2021, l'Agenzia controlla la coerenza dei dati delle istanze trasmesse rispetto ai contratti di locazione e alle relative rinegoziazioni risultanti al sistema dell'Anagrafe tributaria. Per ciascuna istanza l'Agenzia determina l'effettivo contributo spettante.

Il contributo è erogato mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario. Prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle entrate verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa Spa con la quale l'Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

 

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

- Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6);

- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

˗ Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

˗ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

˗ Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016

˗ Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193

˗ Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

˗ Decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69.

 

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