AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 7 maggio 2018.

(Agenzia delle Entrate)

 

Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2018.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Attività economiche per le quali elaborare gli indici sintetici di affidabilità fiscale

1.1. Nell'allegato 1 sono individuate le attività economiche per le quali è prevista l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

1.2. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al punto precedente, sono applicati a partire dal periodo d'imposta 2018, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Motivazioni

Il presente provvedimento, emanato ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96 (6), recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli Enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", individua le ulteriori attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, a partire dall'annualità di imposta 2018.

Al riguardo, il citato articolo 9-bis, al comma 2, dispone che: "Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni 2 anni dalla loro 1ª applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione".

Nel merito si premette che, nel presente provvedimento, tali ulteriori attività economiche, sono state individuate, tenuto conto che:

- con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 settembre 2017, è stato approvato il programma delle elaborazioni relative a 70 indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2017;

- il comma 931 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (7) ha disposto che gli indici sintetici di affidabilità fiscale si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;

- sono stati approvati, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 marzo 2018, 69 dei 70 indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nel citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 settembre 2017, la cui applicazione è prevista a partire dal periodo d'imposta 2018;

- per l'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo al codice attività 71.12.30 - Attività tecniche svolte da geometri, già contenuto nel programma delle elaborazioni relative agli indici sintetici di affidabilità fiscale approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 settembre 2017 sono in corso le attività di approfondimento e di confronto con le organizzazioni di categoria interessate;

- nella riunione del 28 marzo 2018, la Commissione degli esperti ha espresso, all'unanimità, parere positivo alla proposta di elaborare, a partire dal periodo d'imposta 2018, appositi indici sintetici di affidabilità fiscale "semplificati", basati su dati contabili e del personale, relativi alle attività economiche attualmente soggette ai parametri.

Tanto premesso, si rileva che il comma 8 del citato articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 prevede che la commissione degli esperti, istituita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, esprima il proprio parere in relazione alle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici stessi; fino alla costituzione della citata Commissione, le sue funzioni sono svolte da quella prevista per gli studi di settore.

Tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Commissione degli esperti nelle riunioni del 14 dicembre 2017 e del 28 marzo 2018, con il presente provvedimento si individuano, all'allegato 1, le ulteriori attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, a partire dall'annualità di imposta 2018.

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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2017, pag. 2043.

(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2018, pag. 321; I.L.P. 2018, pag. 129.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina degli Indici sintetici di affidabilità fiscale

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007: Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate;

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, (articolo 9-bis) convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli Enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo";

legge 27 dicembre 2017, numero 205 (articolo 1, comma 931): Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

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