AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 7 ottobre 2021.

(Agenzia delle Entrate)

 

Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ancorché in presenza di fatture elettroniche emesse o corrispettivi memorizzati e trasmessi telematicamente o operazioni transfrontaliere comunicate, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni.

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

 

Dispone

 

1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

1.1. Al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di specifici contribuenti, soggetti passivi ai fini IVA, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni derivanti dal confronto tra le fatture elettroniche emesse, i corrispettivi telematici memorizzati e trasmessi e le operazioni transfrontaliere comunicate dal contribuente, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (1), e le Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA, previste dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 . In particolare, sono messe a disposizione le informazioni dalle quali emerge che, in relazione a ciascun trimestre di riferimento, risultano emesse fatture elettroniche o memorizzati e trasmessi corrispettivi telematici o comunicate operazioni transfrontaliere e non risulta pervenuta alcuna Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

L'Agenzia delle entrate rende disponibili le informazioni, il cui dettaglio è riportato ai successivi punti 1.2. e 2.2., per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

1.2. Informazioni rese disponibili ai contribuenti di cui al punto 1.1.:

a. codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;

b. numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di riferimento;

c. codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;

d. modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata, resi disponibili nei modi descritti nel successivo punto 2.2.;

e. invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture o dei corrispettivi in possesso dell'Agenzia delle entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 2356.

 

2. Modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni

2.1. L'Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2., agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata - attivati dai contribuenti ai sensi dell'art. 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

2.2. La stessa comunicazione di cui al punto 2.1. e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili da parte del contribuente all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi", nella sezione "Consultazione", area "Fatture elettroniche e altri dati IVA", dove sono resi disponibili i seguenti dati:

a. numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per il trimestre di riferimento;

b. dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:

tipo fattura

tipo documento

numero fattura/documento

data di emissione

identificativo cliente/fornitore

imponibile/importo

aliquota IVA e imposta

natura operazione

esigibilità IVA

c. dati relativi al flusso di trasmissione:

identificativo SdI/file

data di invio e numero della posizione del documento all'interno del file

data di consegna della fattura

d. dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente:

numero documenti commerciali

data e ora di rilevazione

matricola del dispositivo

identificativo dell'invio telematico

imponibile/ammontare

aliquota IVA e imposta

natura dell'operazione

ventilazione IVA

importo resi/annulli

dati del pagamento.

 

3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

3.1. Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.

 

4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza

4.1. I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza tramite strumenti informatici.

 

5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

5.1. I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall'Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata.

 

Motivazioni

L'articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza.

In particolare, con il presente provvedimento sono dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra le fatture elettroniche emesse dal contribuente, i corrispettivi memorizzati e trasmessi telematicamente o le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere inviate dal contribuente stesso e le comunicazioni liquidazioni periodiche IVA. In particolare, l'elenco dei contribuenti destinatari delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è costituito da coloro per i quali non è pervenuta la Comunicazione liquidazioni periodiche IVA per il trimestre di riferimento, sebbene risultino aver emesso fatture nello stesso periodo o memorizzato e trasmesso corrispettivi o comunicato transazioni con l'estero. Gli elementi e le informazioni riportati ai punti 1.2. e 2.2. del presente provvedimento forniscono al contribuente indicazioni utili a porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

 

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 - Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni - Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.187 del 12 agosto 1998;

legge 27 luglio 2000, n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e successive modificazioni;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, recante adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008;

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;

legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636);

decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23;

decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, recante regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 aprile 2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 maggio 2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 ottobre 2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 aprile 2020, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 maggio 2020, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 settembre 2020, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2021, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2021, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 agosto 2021, recante regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino ai sensi dell'art. 12

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, cosiddetto Decreto Crescita, convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, recante definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 maggio 2018, recante regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 aprile 2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2020, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 maggio 2018;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 aprile 2020, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 maggio 2018;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2020, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 marzo 2021, recante modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 settembre 2021, recante modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri;

Codice in materia di protezione dei dati personali, D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.L.vo 10 agosto 2018, n. 101;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

 

 

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