AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 8 febbraio 2016.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modalità attuative del contributo per l'acquisto di strumenti musicali nuovi e del correlato credito d'imposta a favore del produttore o del rivenditore, di cui all'art. 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Oggetto

1.1. Il provvedimento individua le modalità applicative per l'attribuzione del contributo una tantum di € 1.000 previsto dall'art. 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (2), nel limite complessivo di 15 milioni di euro, a favore degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente Ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo Ordinamento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, anticipato dal rivenditore o produttore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, e del correlato credito di imposta, di pari importo, spettante a quest'ultimo.

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2016, pag. 193; I.L.P. 2016, pag. 65.

2. Ambito soggettivo, oggettivo e temporale del contributo

2.1. Il contributo spetta agli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati di cui all'allegato 1, iscritti e in regola con il pagamento delle tasse e contributi dovuti all'istituzione, nell'anno accademico 2015-2016 o 2016-2017, ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo Ordinamento, indicati nell'allegato n. 2.

2.2. Il contributo è concesso per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo e coerente con il corso principale cui è iscritto lo studente, in base all'allegato 2, o per lo strumento considerato affine, in base alle dichiarazioni di conformità con gli obiettivi disciplinari del corso di studio rilasciate dalle istituzioni di appartenenza.

2.3. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati nel 2016, una sola volta, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, per un importo non superiore ad € 1.000 e, comunque, in misura non eccedente il prezzo dell'acquisto, nel limite complessivo dello stanziamento di spesa di 15 milioni di euro.

3. Modalità di riconoscimento del contributo

3.1. Per accedere al contributo, che è erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita praticato dal rivenditore o produttore, lo studente richiede al conservatorio di musica o all'istituto musicale pareggiato, che è tenuto al relativo rilascio, un certificato d'iscrizione non ripetibile per tale finalità, da cui risulti il suo cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione nonché lo strumento musicale coerente con il corso di studi.

3.2. Il predetto certificato, che attesta la sussistenza dei requisiti per fruire del contributo ed indica lo strumento agevolabile, è predisposto dal Conservatorio di musica o dall'Istituto musicale pareggiato in duplice esemplare di cui uno conservato dall'emittente e uno rilasciato allo studente il quale è tenuto a consegnarlo al produttore o al rivenditore al momento dell'acquisto dello strumento.

3.3. Il produttore o il rivenditore conserva il certificato di iscrizione fino al termine entro il quale l'Agenzia delle entrate può esercitare l'attività di accertamento e documenta la vendita dello strumento mediante fattura, anche semplificata, o ricevuta fiscale o scontrino parlante che indichi, oltre agli altri dati ordinariamente richiesti, il codice fiscale dello studente, il prezzo totale della vendita, sul quale è applicata l'imposta sul valore aggiunto, e l'ammontare pagato mediante il contributo.

4. Credito d'imposta per il produttore o rivenditore

4.1. Ai rivenditori o ai produttori degli strumenti musicali è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto agli studenti sotto forma di sconto, nel limite delle risorse stanziate di 15 milioni di euro, assegnate in ordine cronologico.

4.2. Per fruire del credito d'imposta, il rivenditore o produttore, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate i seguenti dati: il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell'istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo totale, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, e l'ammontare del contributo.

4.3. I rivenditori o produttori degli strumenti musicali effettuano le comunicazioni previste al punto precedente a decorrere dal 28 aprile 2016 utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle entrate, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, o avvalendosi degli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Al fine della compilazione e della trasmissione telematica dei file devono essere utilizzati i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.

4.4. Per ogni comunicazione di cui al punto 4.2 inviata, il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta in ragione della capienza nello stanziamento complessivo di cui al punto 2.3., della correttezza dei dati e della verifica dell'unicità del bonus assegnabile a ciascuno studente.

4.5. Il credito d'imposta maturato è utilizzabile dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio dell'apposita ricevuta che ne attesta la fruibilità, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare maturato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet del servizio telematico Entratel o Fisconline. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate è istituito il codice per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

4.6. Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell'apposita ricevuta di cui al punto 4.4., la vendita dello strumento musicale non si concluda il rivenditore o il produttore invierà una comunicazione di annullamento della vendita, utilizzando i medesimi servizi e prodotti software di cui al punto 4.3., così da consentire allo studente di poter usufruire nuovamente del contributo. Il rivenditore o produttore dello strumento musicale che avesse già utilizzato in compensazione il relativo credito di imposta dovrà riversarlo tramite modello F24 utilizzando lo stesso codice tributo di cui al punto 4.5.

4.7. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai produttori e dai rivenditori ai sensi del presente provvedimento, le risorse stanziate per la copertura finanziaria del credito d'imposta sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia Prot. n. 36294 delle entrate - Fondi di bilancio", aperta presso la Banca d'Italia.

5. Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito

5.1. L'Amministrazione finanziaria verificherà il rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e, qualora accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta da parte dei produttori o dei rivenditori, per il mancato rispetto degli adempimenti posti a loro carico, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo disposizioni di legge.

Motivazioni

L'art. 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riconosce, per l'anno 2016, a favore degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente Ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo Ordinamento, un contributo per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Lo sconto è rimborsato al rivenditore sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

La norma dispone, altresì, che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

Pertanto, con il presente provvedimento, acquisiti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca gli elenchi delle Istituzioni musicali nonché dei relativi corsi e degli strumenti con essi coerenti, riportati negli allegati 1 e 2 al provvedimento stesso, sono definiti l'ambito soggettivo, oggettivo e temporale del contributo, le modalità di riconoscimento dello stesso e del correlato credito d'imposta per il produttore o rivenditore, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nel limite complessivo di 15 milioni di euro.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con compensazione;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, concernente il "Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.";

legge 28/12/2015, n. 208, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)" e, in particolare, l'art. 1, c. 984.

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