AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 8 febbraio 2022.

(Agenzia delle Entrate)

 

Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all'estero, come previsto dalla disciplina in materia di monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività.

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

 

Dispone

 

1. Attività di analisi per promuovere l'assolvimento degli obblighi tributari in relazione alle attività detenute all'estero e agli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività

1.1. Al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività detenute all'estero, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, nonché di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività, l'Agenzia delle entrate individua, a seguito dell'analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, secondo il Common Reporting Standard (CRS), i contribuenti che presentano possibili anomalie dichiarative.

 

2. Attività di selezione per l'individuazione dei contribuenti a cui inviare la comunicazione

2.1. A seguito dell'attività di analisi descritta al punto 1., l'Agenzia invia una comunicazione per la promozione della compliance ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti, adottando una serie di misure dirette ad escludere dalla selezione le posizioni relative ai soggetti presumibilmente non tenuti all'adempimento dichiarativo o per i quali l'irregolarità ha carattere meramente formale.

A tale scopo, per massimizzare l'efficacia della selezione, così da tutelare adeguatamente i contribuenti, l'Agenzia utilizza le informazioni contenute nelle banche dati in suo possesso, incluse quelle presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari.

 

3. Oggetto della comunicazione

3.1. La comunicazione di cui al punto 2.1. contiene le seguenti informazioni:

a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente;

b) numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;

c) codice atto;

d) descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l'indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera;

e) possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione "l'Agenzia scrive" del proprio Cassetto fiscale;

f) istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso;

g) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, prioritariamente tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;

h) modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione provinciale competente, prioritariamente mediante PEC, e-mail o telefono, e, per tutta la durata dell'emergenza Coronavirus, recandosi in ufficio solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l'effettiva esigenza, come da indicazioni presenti sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

 

4. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare l'errore o l'omissione e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

4.1. I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione di cui al punto 2.1. possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta, secondo le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

 

5. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza

5.1. I dati e gli elementi di cui al punto 3.1. sono resi disponibili alla Guardia di Finanza mediante condivisione tra le 2 unità organizzative del partner tecnologico Sogei Spa di supporto all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza, previa autorizzazione da parte delle strutture titolari dei dati dell'Agenzia delle entrate. I dati di fonte estera, di cui alla lettera e) del citato punto 3.1., includono:

- lo Stato estero cha ha trasmesso l'informazione;

- l'istituto finanziario presso cui è detenuto il conto;

- il numero identificativo del conto;

- l'ammontare del saldo del conto e la valuta in cui è espresso;

- gli importi dei pagamenti accreditati sul conto, a titolo di dividendi, interessi, proventi lordi o altro, nonché la relativa valuta in cui sono espressi.

 

Motivazioni

L'articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza.

In particolare, con il presente provvedimento sono dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dalle Autorità estere e i dati dichiarativi.

L'art. 8, paragrafo 3-bis., della Direttiva del Consiglio n. 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva numero 2014/107/UE (cosiddetta DAC2), dispone che gli Stati membri devono trasmettere, per i periodi d'imposta dall'1 gennaio 2016, le informazioni riguardanti i residenti negli altri Stati membri in relazione ai conti finanziari di cui siano titolari.

Il Common Reporting Standard (CRS), elaborato dall'OCSE, prevede, sempre a decorrere dal periodo d'imposta 2016, lo scambio di analoghe informazioni anche a livello extra-UE.

In particolare, sono scambiati i dati identificativi dei titolari di conto e, nel caso il titolare sia un ente o una società, anche i dati identificativi della persona o delle persone che esercitano il controllo, qualora ne ricorrano i presupposti.

Le informazioni scambiate riguardano, sotto il profilo oggettivo, l'identificativo del conto, il nome e l'identificativo dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, il saldo o valore del conto, l'importo di interessi, dividendi e altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto, e gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie, pagati o accreditati sul conto.

I dati pervenuti nell'ambito del flusso DAC2/CRS sono stati già utilizzati, con riferimento ai periodi d'imposta 2016 e 2017, per l'invio di comunicazioni volte alla promozione dell'adempimento spontaneo (provvedimenti del Direttore dell'Agenzia n. 299737 del 21 dicembre 2017, n. 247672 del 12 luglio 2019 e n. 348195 del 6 novembre 2020).

Con il presente provvedimento si dispone l'invio di nuove comunicazioni, basate su analoghi criteri selettivi applicati ai dati pervenuti per l'anno 2018 e successivi.

I medesimi dati saranno messi a disposizione nella sezione "l'Agenzia scrive" del Cassetto fiscale del contribuente.

A fronte della comunicazione ricevuta il contribuente potrà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa e beneficiare delle sanzioni in misura ridotta, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Con riferimento ai precedenti invii di comunicazioni, l'Agenzia ha richiesto, in data 31 ottobre 2018, il parere del Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'articolo 36, comma 4, del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e dall'art. 2-quinquesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101.

Con provvedimento n. 84 del 4 aprile 2019, il Garante ha autorizzato l'Agenzia ad effettuare il trattamento dei dati personali, ritenendo idonee le misure individuate dall'Agenzia per attenuare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati, attraverso la previsione di:

i) apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, volte a minimizzare i rischi di accessi non autorizzati ai dati utilizzati;

ii) l'effettuazione di controlli sulla qualità dei dati utilizzati e sulle elaborazioni logiche effettuate;

iii) l'applicazione di garanzie al trattamento automatizzato dei dati personali per ridurre prudenzialmente i rischi di errore;

iv) la previsione di adeguate modalità di coinvolgimento del contribuente;

v) la conservazione dei dati per i tempi previsti dalle norme sull'accertamento tributario.

 

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

Disciplina normativa di riferimento

Direttiva del Consiglio n. 2011/16/UE come modificata dalla Direttiva del Consiglio n. 2014/107/UE;

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29;

legge 18 giugno 2015, n. 95;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2015, n. 303;

Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, la legge 10 febbraio 2005, n. 19 recante adesione della Repubblica italiana alla Convenzione e la legge 27 ottobre 2011, n. 193 recante Ratifica ed esecuzione del relativo Protocollo emendativo;

Accordo multilaterale tra i Paesi OCSE in materia di scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, per l'implementazione dello standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common reporting standard), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e le successive sottoscrizioni;

Articolo 31-bis del DPR n. 600/1973 in materia di assistenza per lo scambio di informazioni tra le Autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea;

decreto-legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

Articolo 2 della legge 15 dicembre 2014, n.186;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni - Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficialen.187 del 12 agosto 1998;

legge 27 luglio 2000, n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Regolamento UE/679/2016 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, recante adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008;

Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 91828 del 12 maggio 2017, recante le modalità con cui sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, informazioni riguardanti possibili anomalie relative ad imponibili non dichiarati;

legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636);

provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 84 del 4 aprile 2019.

 

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