AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 marzo 2017.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-bis.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

DISPONE

1. Modalità di esercizio dell'opzione

1.1. Le persone fisiche che presentano i requisiti di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del TUIR possono optare per il regime di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero di cui al medesimo articolo 24-bis.

1.2. L'opzione per il regime di imposta sostitutiva si perfeziona:

a) con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui i soggetti di cui al punto 1.1. hanno trasferito la residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR in Italia; ovvero

b) con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta successivo a quello in cui i soggetti di cui al punto 1.1. hanno trasferito la residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR in Italia.

1.3. Ai fini dell'accesso al regime il contribuente può presentare una specifica istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (4).

1.4. Nell'istanza di interpello il contribuente, tra l'altro, indica:

a) i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale nonché, se già residente, il relativo indirizzo di residenza in Italia;

b) lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a 9 periodi di imposta nel corso dei 10 precedenti l'inizio di validità dell'opzione;

c) la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione;

d) gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi del comma 5 dell'articolo 24-bis del TUIR.

1.5. Nell'istanza il contribuente indica la sussistenza degli elementi necessari per il riscontro delle condizioni per l'accesso al regime dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, compilando l'apposita check list allegata al presente provvedimento e presentando la relativa documentazione a supporto, ove rilevante.

1.6. L'istanza di interpello di cui al punto 1.3. può essere presentata anche nella ipotesi di applicabilità della presunzione di cui all'articolo 2, comma 2-bis del TUIR. Si applica il punto 1.5.

1.7. L'istanza di interpello è presentata dal contribuente alla Direzione centrale accertamento mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero presentazione per via telematica attraverso l'impiego della casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. In tale ultimo caso l'istanza è inviata alla casella di posta elettronica certificata dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it

.

Per i soggetti non residenti senza domiciliatario nel territorio dello Stato, l'istanza di interpello di cui al punto 1.3. può essere trasmessa alla casella di posta elettronica ordinaria dc.acc.upacc@agenziaentrate.it

. L'istanza deve essere sottoscritta con firma autografa, ovvero, nei casi in cui il documento è trasmesso via posta elettronica certificata, con firma digitale o con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1.8. L'istanza di cui al punto 1.3. può essere presentata anche se non sono ancora decorsi i termini per radicare la residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR sul territorio dello Stato.

1.9. L'opzione è esercitata entro i termini di presentazione delle dichiarazioni di cui al punto 1.2., anche qualora, essendo stata presentata specifica istanza di interpello di cui al punto 1.3., non sia ancora pervenuta la risposta da parte dell'Agenzia delle entrate.

1.10. L'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un'ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell'opzione o di decadenza dal regime di cui al paragrafo 3.

1.11. Gli Stati o territori esteri di cui al comma 5 dell'articolo 24-bis del TUIR, per i quali il contribuente ha esercitato, in sede dell'esercizio dell'opzione o successivamente, la facoltà di non avvalersi dell'applicazione del regime di imposta sostitutiva, possono essere integrati da ulteriori Stati o territori in una dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata esercitata la predetta facoltà.

1.12. Nel caso in cui il contribuente non presenti l'istanza di interpello, gli elementi di cui ai punti 1.4. e 1.5. sono indicati nella dichiarazione nella quale si perfeziona l'esercizio dell'opzione per il regime di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da parte del contribuente.

1.13. Fermo restando quanto disposto dal titolo I del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, nell'istanza di interpello di cui al punto 1.3. la mancata indicazione dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del punto 1.4., la mancata o incompleta compilazione della check list o la mancata o incompleta allegazione dei documenti a supporto di cui al punto 1.5. costituiscono cause di inammissibilità dell'interpello ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 156 del 2015, mentre la mancata indicazione del requisito di cui alla lettera c) del punto 1.4. è regolarizzabile ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 156 del 2015.

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 2721.

2. Modalità di esercizio dell'opzione per uno o più familiari

2.1. La persona fisica di cui al punto 1.1. può esercitare l'opzione per il regime di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero anche per uno o più familiari di cui all'articolo 433 del Codice civile purché soddisfino le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del TUIR.

2.2. L'estensione dell'opzione si perfeziona mediante specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui il familiare trasferisce la residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR in Italia ovvero nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta successivo a quello del trasferimento della residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR del familiare in Italia.

2.3. Nella dichiarazione di cui al punto 2.2., il contribuente che ha esteso l'opzione per il regime ai familiari indica gli elementi di cui al punto 1.4. riferiti ai medesimi familiari.

2.4. Ciascun familiare a cui si estende il regime manifesta l'intenzione di avvalersi dell'estensione degli effetti dell'opzione nella dichiarazione dei redditi riferita al 1° periodo d'imposta di efficacia dell'estensione stessa.

2.5. Nella dichiarazione dei redditi di cui al punto 2.4., il familiare indica gli elementi identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto che ha effettuato l'opzione estendendone gli effetti nonché gli elementi di cui ai punti 1.4. e 1.5.

2.6. Qualora sia presentata istanza di interpello di cui al punto 1.3. il soggetto che esercita l'opzione indica, per ciascun familiare, gli elementi di cui al punto 1.4., anche qualora il trasferimento di residenza del familiare avvenga in uno dei periodi di imposta successivi a quello in cui è stata esercitata l'opzione. L'istanza è sottoscritta dai familiari unitamente al soggetto che intende estendere loro gli effetti dell'opzione; in tal caso il familiare indica gli elementi di cui ai punti 1.4. e 1.5. ed è esonerato dalla compilazione dei medesimi elementi in sede di presentazione della sua dichiarazione dei redditi.

2.7. L'istanza di interpello di cui al punto 1.3. può essere presentata anche nella ipotesi di applicabilità, ai familiari a cui è stata estesa l'opzione, della presunzione di cui all'articolo 2, comma 2-bis del TUIR. Si applica il punto 1.5.

2.8. Gli Stati o territori esteri di cui al comma 5 dell'articolo 24-bis del TUIR, per i quali il contribuente ha esercitato, in sede dell'esercizio dell'opzione o successivamente, la facoltà di non avvalersi dell'applicazione del regime di imposta sostitutiva per i propri familiari, possono essere integrati da ulteriori Stati o territori in una dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata esercitata la predetta facoltà.

2.9. Qualora si renda applicabile il punto 2.8., ciascun familiare indica gli ulteriori Stati o territori nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta dal quale iniziano a decorrere gli effetti dell'estensione dell'opzione.

2.10. L'estensione degli effetti dell'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un'ipotesi di cessazione degli effetti, revoca dell'opzione o decadenza dal regime di cui al paragrafo 3.

3. Cessazione degli effetti, revoca dell'opzione e decadenza dal regime

3.1. Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all'estero cessano, in ogni caso, decorsi 15 anni dal 1° periodo d'imposta di validità dell'opzione.

3.2. Il contribuente che ha esercitato l'opzione, o il familiare a cui la stessa è stata estesa, possono revocare l'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata esercitata. In tal caso, qualora per tale periodo di imposta il soggetto non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, effettua apposita comunicazione alla Direzione centrale accertamento entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione, secondo le modalità di cui al punto 1.7.

3.3. Il contribuente che ha esteso l'opzione ai familiari ai sensi del punto 2.1. può revocare l'estensione per ciascun familiare con le modalità di cui al punto 3.2. In tal caso, il familiare indica tale revoca nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di efficacia della stessa.

3.4. Il soggetto che esercita l'opzione decade dal regime nei seguenti casi:

a) omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo d'imposta rispetto al quale doveva essere eseguito il versamento;

b) trasferimento della residenza fiscale in altro Stato o territorio, con effetto dal periodo d'imposta in cui perde la residenza in Italia ai fini fiscali.

3.5. La revoca dell'opzione e la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

3.6. La cessazione degli effetti, la revoca dell'opzione e la decadenza dal regime del soggetto che esercita l'opzione comportano la cessazione degli effetti dell'opzione anche rispetto ai familiari a cui è esteso, salvo quanto disposto al punto 3.9.

3.7. I familiari di cui al punto 2.1. decadono dal regime nei seguenti casi:

a) omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva dagli stessi dovuta entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo d'imposta rispetto al quale doveva essere eseguito il pagamento;

b) trasferimento della residenza fiscale in altro Stato o territorio con effetto dal periodo d'imposta in cui perdono la residenza in Italia ai fini fiscali.

3.8. Nelle ipotesi di decadenza di cui ai punti 3.4., lettera b), e 3.7., lettera b), il contribuente che trasferisce la residenza in altro Stato o territorio effettua apposita comunicazione alla Direzione centrale accertamento con le modalità di cui al punto 1.7. entro la data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui perde la residenza fiscale in Italia.

3.9. La cessazione degli effetti, la revoca dell'opzione e la decadenza dal regime del soggetto che esercita l'opzione non precludono a ciascuno dei familiari a cui è estesa di esercitare un'opzione autonoma con efficacia per i periodi d'imposta residui fino a un totale di 15 periodi d'imposta, computando anche le annualità in cui tali soggetti hanno goduto del regime come familiari. In tal caso, ciascun familiare che esercita un'opzione autonoma può estenderne gli effetti ai suoi familiari, ma questi ultimi non possono godere del regime per più di 15 periodi d'imposta complessivi, computando le annualità in cui hanno già fruito del regime per effetto dell'estensione dell'opzione di altro soggetto.

4. Versamento dell'imposta

4.1. I soggetti di cui al punto 1.1. provvedono al versamento dell'imposta sostitutiva, nella misura di € 100.000, in un'unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

4.2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al punto 2.1., per ciascun familiare al quale si estende il regime è versata l'imposta sostitutiva nella misura di € 25.000, in un'unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime medesimo, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

4.3. L'imposta sostitutiva di cui ai punti 4.1. e 4.2. è versata con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con successiva risoluzione è istituito il codice tributo da indicare in fase di versamento e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Motivazioni

L'articolo 1, comma 152, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (5) (cosiddetta "Legge di bilancio 2017"), ha inserito nel TUIR l'articolo 24-bis.

Tale ultima disposizione intende favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento di nuclei familiari ed individui ad alto potenziale in Italia da parte di soggetti non residenti, prevedendo, in alternativa alla disciplina ordinaria, un regime fiscale speciale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato purché non siano state residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del TUIR, in almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

Il regime è opzionale e consente di versare un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche relativamente ai redditi prodotti all'estero (fatta eccezione per le plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate in soggetti esteri, realizzate entro 5 anni dal trasferimento in Italia).

Il regime fiscale opzionale può essere esteso ai familiari dell'istante specificati dall'articolo 433 del Codice civile, a condizione che i predetti familiari trasferiscano la residenza in Italia e versino l'imposta per i residenti non domiciliati in Italia.

La misura dell'imposta sostitutiva è pari a € 100.000 per ciascun anno d'imposta cui si riferisce la predetta opzione e ad € 25.000 per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti dell'opzione medesima.

Il comma 157 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2017 demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-bis.

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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2017, pag. 195; I.L.P. 2017, pag. 68.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Legge 11 dicembre 2016, n. 232, commi da 152 a 159;

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi);

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni);

decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 [Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23];

decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 (Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato);

decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3);

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

 

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