AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 8 novembre 2017.

(Agenzia delle Entrate)

 

Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d'affari dichiarato e l'importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

1.1. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l'Amministrazione fiscale e il contribuente, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati all'Agenzia delle entrate, dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA, ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, da cui risulterebbe che gli stessi abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.

L'Agenzia delle entrate rende disponibili le informazioni, il cui dettaglio è riportato ai successivi punti 1.2. e 2.2., per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

1.2. Dati contenuti nelle comunicazioni di cui al punto 1.1.:

a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;

b) numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;

c) codice atto;

d) totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso (queste ultime al netto dell'IVA determinata secondo l'aliquota ordinaria) ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata, resi disponibili nei modi descritti nel successivo p. 2.2.

2. Modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni

2.1. L'Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2., agli indirizzi di Posta elettronica certificata - attivati dai contribuenti ai sensi dell'art. 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2.2. La stessa comunicazione di cui al punto 2.1. e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle entrate, denominata "Cassetto fiscale", in cui sono resi disponibili i seguenti dati:

a) protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d'imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;

b) somma algebrica dell'ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE23, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi), e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione di cui al punto a);

c) importo della somma delle operazioni relative a:

- cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e considerate al netto dell'IVA determinata secondo l'aliquota ordinaria;

d) ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione di cui al punto a);

e) dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);

f) ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi IVA di cui al punto e);

g) dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);

h) ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali di cui al punto g).

3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

3.1. Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.

4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza

4.1. I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza tramite strumenti informatici.

5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

5.1. I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese dall'Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata.

Motivazioni

L'articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza.

In particolare, con il presente provvedimento sono dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.

Gli elementi e le informazioni riportati ai punti 1.2. e 2.2. del presente provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni: Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442: Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni: Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni: Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.187 del 12 agosto 1998;

legge 27 luglio 2000, n. 212: Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e successive modificazioni;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, recante adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008;

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;

legge 23 dicembre 2014, n. 190: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636).

 

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