AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 9 giugno 2015.

(Agenzia delle Entrate)

Accesso al regime premiale previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Ambito di applicazione

1.1. I contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore previsti dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che nel periodo di imposta di riferimento risultano congrui, anche per effetto dell'adeguamento, e coerenti agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi medesimi, accedono al regime premiale di cui all'articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2011 (24) alle condizioni indicate al successivo punto 1.2.

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(24) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pag. 3118; 2012, pag. 244; I.L.P. 2011, pag. 2181; 2012, 84.

1.2. I contribuenti di cui al precedente punto 1.1. accedono al regime premiale se:

a) la coerenza sussiste per tutti gli indicatori di coerenza e di normalità previsti dallo studio applicabile;

b) nell'ipotesi in cui conseguono redditi di impresa e di lavoro autonomo, l'assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussiste per entrambe le categorie reddituali;

c) la congruità e la coerenza sussiste per tutti gli studi di settore applicabili;

d) hanno regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti.

1.3. Ai fini degli adempimenti di cui al precedente punto 1.2., lettera d), la fedeltà dei dati dichiarati risulta sussistere anche nel caso di errori o omissioni, nella compilazione dei modelli degli studi di settore, di dati che non comportano la modifica:

- dell'assegnazione ai cluster;

- del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati;

- del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza;

rispetto alle risultanze dell'applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri.

2. Accesso al regime premiale per il periodo di imposta 2014

2.1. Per il periodo d'imposta 2014 accedono al regime premiale i contribuenti per i quali si applicano gli studi di settore indicati nell'allegato 1 a questo provvedimento.

2.2. Nel caso in cui il contribuente interessato applichi 2 studi di settore, compreso il caso in cui si tratti del medesimo studio applicato sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, per accedere al regime premiale è necessario che per entrambi gli studi sia soddisfatta la condizione di cui al precedente punto 2.1.

3. Tipologie di indicatori

3.1. Gli indicatori di coerenza rilevanti ai fini del regime premiale previsti dai rispettivi decreti di approvazione o di modifica degli studi di settore sono riportati nell'allegato 2 a questo provvedimento, distinti per le seguenti tipologie:

a) efficienza e produttività del fattore lavoro;

b) efficienza e produttività del fattore capitale;

c) efficienza di gestione delle scorte;

d) redditività;

e) struttura.

4. Individuazione degli studi di settore per l'accesso al regime premiale

4.1. Gli studi di settore di cui al precedente punto 2.1. sono individuati tra quelli per i quali risultano approvati:

a) indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno 4 diverse tipologie tra quelle indicate nell'allegato 2 a questo provvedimento;

b) indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie tra quelle indicate nell'allegato 2 a questo provvedimento e che contemporaneamente prevedono l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti".

4.2. L'individuazione degli studi di settore con le caratteristiche di cui al punto 4.1., lettera b) è stata effettuata escludendo quelli che risultano soddisfare il criterio di cui alla precedente lettera a).

Motivazioni

L'articolo 10, commi da 9 a 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede uno specifico regime premiale applicabile ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

In particolare, è previsto che nei confronti dei contribuenti cui si applica tale regime:

a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), 2° periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, numero 633. Tale disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del Codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, numero 74;

c) la determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 quello dichiarato.

Per accedere a tale regime è necessario che il contribuente:

1) dichiari, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi di settore;

2) abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;

3) risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

Con riguardo a tali condizioni è necessario che:

I) la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile;

II) nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, l'assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussista per entrambe le categorie reddituali;

III) nel caso in cui il contribuente applichi 2 diversi studi di settore, compreso il caso in cui si tratti del medesimo studio applicato sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, la congruità e la coerenza sussista per entrambi gli studi; inoltre entrambi gli studi devono risultare interessati dall'applicazione del regime premiale in argomento.

Il comma 12 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolo, tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente e che, con lo stesso provvedimento, sono dettate le relative disposizioni di attuazione.

Al riguardo, con il provvedimento 12 luglio 2012 sono state fornite, ai punti 1. e 4., le disposizioni attuative del regime premiale in argomento, mentre ai punti 2. e 3., è stata fornita, in via sperimentale, la disciplina di accesso per il solo periodo di imposta 2011; con i successivi provvedimenti 5 luglio 2013 e 26 giugno 2014 sono state fornite, in via sperimentale, le discipline di accesso, rispettivamente, per il soli periodi di imposta 2012 e 2013, in attesa di estendere il citato regime premiale a tutti gli studi di settore a seguito delle modifiche agli stessi conseguenti la relativa fase di evoluzione.

In relazione all'applicazione del regime premiale al periodo di imposta 2014, si è provveduto a sentire le associazioni di categoria rappresentate nella Commissione degli esperti per gli studi di settore prevista dal comma 7 dell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998.

In particolare, con nota protocollo n. 67572 del 18 maggio 2015 RU, è stato chiesto a tali associazioni di comunicare, sulla scorta della pregressa esperienza, valutazioni in merito alla sussistenza di particolari specificità di comparto e dei possibili effetti delle stesse sull'applicazione della disciplina premiale.

Inoltre, in data 29 maggio 2015 si è tenuto uno specifico incontro di approfondimento sul tema, con le organizzazioni di categoria presenti nella Commissione degli esperti per gli studi di settore.

Dalle analisi effettuate sulla base dei dati dichiarativi e tenuto conto delle modifiche agli studi di settore apportate dai decreti ministeriali 29 dicembre 2014, 30 marzo 2015 e 15 maggio 2015, sentite le organizzazioni di categoria, attesa l'esigenza di garantire l'applicazione del regime premiale ai contribuenti che dichiarano fedelmente i dati degli studi di settore e che risultano congrui alle risultanze degli studi stessi, si è previsto di confermare anche per il periodo di imposta 2014, in via sperimentale, i criteri previsti per il 2013, ad eccezione di quello previsto al punto 1.2., lettera c) del provvedimento del 25 giugno 2014.

In attesa di estendere il regime premiale ad altri studi di settore, a seguito delle opportune modifiche agli stessi anche conseguenti alla relativa fase di evoluzione, l'accesso per il periodo d'imposta 2014 è relativo ai contribuenti che applicano gli studi indicati nell'allegato 1 a questo provvedimento.

Tenuto conto della particolare funzione di stima prevista per alcuni studi delle attività professionali, che nel valorizzare le prestazioni rese non riesce a cogliere appieno i possibili casi di omessa fatturazione, i relativi studi, in attesa delle eventuali modifiche che potranno essere introdotte in fase di evoluzione degli stessi, non vengono interessati dal regime premiale in argomento per l'annualità 2014.

La presenza di diverse tipologie di indicatori, come individuate al punto 4. del presente provvedimento, nel caso in cui forniscano un risultato di coerenza, tenuto conto dei risultati delle analisi effettuate anche con il supporto della SOSE, si ritiene possa sufficientemente garantire la correttezza dei dati dichiarati nella modulistica degli studi di settore, pur restando impregiudicata la facoltà per l'Amministrazione finanziaria di procedere al controllo degli stessi.

Gli studi cui si applica il regime premiale per il periodo di imposta 2014 sono stati quindi individuati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno:

1) 4 delle seguenti tipologie:

a) efficienza e produttività del fattore lavoro;

b) efficienza e produttività del fattore capitale;

c) efficienza di gestione delle scorte;

d) redditività;

e) struttura;

2) 3 delle tipologie in precedenza indicate e che contemporaneamente prevedono l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti".

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;

legge 8 maggio 1998, n. 146 (artt. 10 e 10-bis): Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007: Approvazione della Tabella di classificazione delle attività economiche;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore;

decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli studi di settore;

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 (art. 10): Regime premiale per favorire la trasparenza;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 12 luglio 2012: Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, della modifica della modulistica relativa agli studi di settore e del provvedimento del 22 dicembre 2011;

decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012, 23 dicembre 2013 e 29 dicembre 2014: Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio;

decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 marzo 2013, 28 marzo 2013, 24 marzo 2014 e 30 marzo 2015: Approvazione delle modifiche degli studi di settore;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 5 luglio 2013: Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 del decreto legge n. 201 del 2011, della modifica della modulistica relativa agli studi di settore;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 25 giugno 2014: Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 maggio 2015: Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 22 maggio 2015: Approvazione di 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2014.

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ALLEGATO 1

1. Studi di settore che presentano almeno 4 delle tipologie di indicatori previste dall'articolo 2 del presente provvedimento:

UG98U - Riparazione di beni di consumo nca

VD05U - Produzione e conservazione di carne

VD11U - Produzione di olio di oliva e di semi

VD15U - Trattamento igienico e confezionamento di latte e derivati

VD17U - Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica

VD22U - Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione, di lampade elettriche ed insegne luminose

VD23U - Laboratori di corniciai

VD25U - Concia delle pelli e del cuoio

VD29U - Produzione di calcestruzzo e di altri prodotti per l'edilizia

VD30U - Recupero e preparazione per riciclaggio e commercio all'ingrosso di rottami metallici

VD31U - Fabbricazione di saponi, detersivi, profumi e oli essenziali

VD36U - Fusione di metalli, prima trasformazione del ferro e dell'acciaio

VD37U - Costruzione e riparazione di imbarcazioni

VD39U - Fabbricazione di coloranti, pitture, vernici

VD40U - Fabbricazione di motori, generatori ed altri apparecchi elettrici

VD41U - Fabbricazione e riparazione di macchine ed attrezzature per ufficio

VD42U - Fabbricazione e riparazione di elementi per ottica

VD43U - Fabbricazione di apparecchi medicali e protesi

VD44U - Fabbricazione di accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette

VD45U - Lavorazione e commercio all'ingrosso di caffè

VD46U - Fabbricazione di prodotti chimici

VD49U - Fabbricazione di materassi

VG38U - Riparazione di calzature e di altri articoli in pelle, cuoio o in altri materiali simili

VG52U - Confezionamento di generi alimentari e non

VG76U - Servizi di ristorazione collettiva

VG79U - Noleggio di autovetture e altri mezzi di trasporto terrestre

VG85U - Discoteche, sale da ballo, night club e scuole di danza

VG89U - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto

VG96U - Altre attività di manutenzione autoveicoli e di soccorso stradale

WD01U - Produzione dolciaria

WD02U - Produzione di paste alimentari

WD03U - Molitoria dei cereali

WD04B - Segagione, frantumazione e lavorazione artistica del marmo e pietre affini

WD06U - Fabbricazione di ricami

WD07A - Fabbricazione di articoli di calzetteria

WD07B - Confezione ed accessori per abbigliamento

WD08U - Fabbricazione di calzature, parti e accessori

WD09A - Fabbricazione di mobili, poltrone e divani, porte e finestre in legno

WD09B - Lavorazione del legno

WD10U - Confezione di biancheria

WD12U - Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria

WD13U - Nobilitazione dei tessili

WD14U - Produzione tessile

WD16U - Confezione su misura di vestiario

WD18U - Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta

WD19U - Fabbricazione di porte e finestre in metallo, tende da sole

WD20U - Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo

WD21U - Fabbricazione e confezionamento di occhiali comuni e da vista

WD24U - Confezione e commercio al dettaglio di articoli in pelliccia

WD26U - Confezione di vestiario in pelle

WD27U - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria

WD28U - Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro

WD32U - Fabbricazione, installazione e riparazione di macchine e apparecchi meccanici

WD33U - Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria

WD34U - Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie

WD35U - Editoria, prestampa, stampa e legatoria

WD38U - Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi

WD47U - Fabbricazione di articoli in carta e cartone

WG31U - Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori

WG33U - Servizi degli istituti di bellezza

WG34U - Servizi di acconciatura

WG36U - Servizi di ristorazione commerciale

WG37U - Bar, gelaterie e pasticcerie

WG44U - Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere

WG55U - Servizi di pompe funebri e attività connesse

WM01U - Commercio al dettaglio di alimentari

2. Studi di settore che presentano almeno 3 delle tipologie di indicatori previste dall'articolo 2 del presente provvedimento e che, contemporaneamente, prevedono l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti":

UM87U - Commercio al dettaglio di altri prodotti nca

UM88U - Commercio all'ingrosso di altri prodotti nca

VG40U - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili

VG46U - Riparazione di trattori agricoli

VG48U - Riparazione di elettrodomestici e di prodotti di consumo audio e video

VG53U - Servizi linguistici e organizzazione di convegni e fiere (per l'attività di impresa)

VG54U - Sale giochi e biliardi, gestione di apparecchi automatici da intrattenimento

VG78U - Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator

VG81U - Noleggio di macchine e attrezzature per l'edilizia

VG88U - Autoscuole, scuole nautiche e agenzie di disbrigo pratiche

VG90U - Esercizio della pesca e attività connesse

VG95U - Servizi dei centri per il benessere fisico e stabilimenti termali

VM11U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria, termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti

VM12U - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati

VM13U - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

VM17U - Commercio all'ingrosso di cereali, legumi secchi e sementi

VM23U - Commercio all'ingrosso di medicinali, di articoli medicali e ortopedici

VM24U - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

VM31U - Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria

VM33U - Commercio all'ingrosso di cuoio, pelli e pellicce

VM34U - Commercio all'ingrosso di calzature, pelletterie e articoli da viaggio

VM36U - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali

VM37U - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi, profumi e cosmetici

VM39U - Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento

VM40B - Commercio al dettaglio ambulante di fiori e piante

VM41U - Commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature per ufficio

VM42U - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici

VM43U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di macchie e attrezzature agricole e per il giardinaggio

VM44U - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature ufficio

VM46U - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e strumenti scientifici

VM47U - Commercio al dettaglio di natanti e forniture di bordo

VM48U - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

VM80U - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione

VM81U - Commercio all'ingrosso di combustibili

VM82U - Commercio all'ingrosso di metalli

VM83U - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici

VM84U - Commercio all'ingrosso di macchine utensili

VM85U - Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco

VM86U - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

WD04A - Estrazione di pietre ornamentali, ghiaia e sabbia e altri minerali

WG50U - Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici

WG58U - Campeggi, aree attrezzate per roulotte e villaggi turistici

WG60U - Stabilimenti balneari

WG67U - Tintorie e lavanderie

WG68U - Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco

WG70U - Servizi di pulizia

WG72A - Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente

WG72B - Altri trasporti terrestri di passeggeri

WG74U - Attività fotografiche (per l'attività di impresa)

WG75U - Installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri impianti

WK16U - Amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto terzi e sevizi integrati di gestione (per l'attività di impresa e di lavoro autonomo)

WK21U - Attività degli studi odontoiatrici (per l'attività di impresa)

WM02U - Commercio al dettaglio di carni

WM03A - Commercio al dettaglio ambulante di alimentari e bevande

WM03B - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento

WM03C - Commercio al dettaglio ambulante di mobili e altri articoli n.c.a.

WM03D - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie

WM04U - Farmacie

WM05U - Commercio ad dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori

WM06A - Commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi

WM06B - Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

WM07U - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria

WM08U - Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi

WM09A - Commercio di autoveicoli

WM09B - Commercio di motocicli e ciclomotori

WM10U - Commercio di parti e accessori di autoveicoli e motoveicoli

WM15A - Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli

WM15B - Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione

WM16U - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria e per l'igiene personale

WM18A - Commercio all'ingrosso di fiori e piante

WM18B - Commercio all'ingrosso di animali vivi

WM19U - Commercio all'ingrosso di tessuti ed abbigliamento

WM20U - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

WM21A - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi

WM21B - Commercio all'ingrosso di bevande

WM21C - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca

WM21D - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata

WM21E - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari

WM22A - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo, materiale elettrico e supporti audio e video

WM22B - Commercio all'ingrosso di casalinghi

WM22C - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale

WM25A - Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli

WM25B - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi

WM27A - Commercio al dettaglio di frutta e verdura

WM27B - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

WM28U - Commercio al dettaglio di tessuti, tappeti e biancheria per la casa

WM29U - Commercio al dettaglio di mobili e articoli in legno, sughero, vimini e plastica

WM30U - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

WM32U - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria, bigiotteria, bomboniere, articoli da regalo e per fumatori

WM35U - Erboristerie

WM40A - Commercio al dettaglio di fiori e piante.

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ALLEGATO 2

1. Nella tipologia di indicatore di efficienza e produttività del fattore lavoro rientrano i seguenti indicatori di coerenza economica:

- Margine del professionista;

- Margine per addetto non dipendente giornaliero;

- Margine per addetto non dipendente;

- Margine per addetto non dipendente - in assenza di spese per prestazioni di lavoro;

- Rendimento lordo per addetto;

- Resa giornaliera;

- Resa oraria per addetto;

- Valore aggiunto lordo giornaliero per addetto;

- Valore aggiunto lordo giornaliero;

- Valore aggiunto lordo per addetto;

- Valore aggiunto lordo per addetto - in presenza di spese per prestazioni di lavoro.

2. Nella tipologia di indicatore di efficienza e produttività del fattore capitale rientrano i seguenti indicatori di coerenza economica:

- Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo.

3. Nella tipologia di indicatore di efficienza di gestione delle scorte rientra il seguente indicatori di coerenza economica:

- Durata delle scorte.

4. Nella tipologia di indicatore di redditività rientrano i seguenti indicatori di coerenza economica:

- Incidenza delle spese sui compensi;

- Incidenza dei costi e spese sui ricavi;

- Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi;

- Incidenza del costo per acquisto di ricambi e accessori sui ricavi;

- Indice di copertura del costo per il godimento di beni terzi e degli ammortamenti;

- Incidenza del margine operativo lordo sui ricavi;

- Margine lordo sui ricavi;

- Provvigione per trattativa conclusa di locazione residenziale e industriale;

- Provvigione per trattativa conclusa di compravendita;

- Provvigioni sulle vendite;

- Provvigioni sulle vendite di veicoli nuovi;

- Provvigioni sulle vendite di veicoli usati;

- Redditività;

- Ricarico;

- Ricarico per l'attività d'organizzazione.

5. Nella tipologia di indicatore di struttura rientrano i seguenti indicatori di coerenza economica:

- Chili di pescato su sforzo di pesca;

- Compensi per amministrazione ordinaria di un condominio con oltre 30 unità immobiliari;

- Compensi per amministrazione ordinaria di un condominio fino a 30 unità immobiliari;

- Costo dei carburanti per chilometri percorsi;

- Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo d'imposta;

- Giornate teoriche di pieno utilizzo delle strutture di base;

- Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi;

- Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi;

- Margine di intermediazione commerciale relativo alla vendita di pacchetti e servizi turistici;

- Margine di intermediazione commerciale relativo alla vendita di biglietterie e altri servizi (al netto delle quote non commissionabili);

- Numero di pasti erogati per addetto;

- Numero posti per addetto;

- Numero servizi per addetto;

- Numero servizi giornalieri per addetto;

- Percorrenza chilometrica per automezzo;

- Ponti sollevatori per mq di officina;

- Resa chilometrica;

- Resa dei consumi di acqua;

- Resa dei consumi di energia elettrica;

- Resa del riunito;

- Resa delle cartelle tradotte;

- Resa delle giornate di interpretariato;

- Resa delle superfici commerciali;

- Ricavo medio orario delle attività di pulizia;

- Ricavo medio per revisione;

- Ricavi al metro quadro locato;

- Ricavi al metro quadro venduto;

- Ricavo medio per apparecchio senza vincita in denaro;

- Ricavo medio per apparecchio con vincita in denaro;

- Ricavo medio per presenza relativo ad utenza a forfait mensile/stagionale/annuale;

- Ricavo medio per presenza relativo ad utenza non a forfait mensile/stagionale/annuale;

- Ricavo medio per patente;

- Ricavo medio per patente nautica;

- Ricavo medio per pratica automobilistica;

- Ricavi per amministrazione ordinaria di un condominio con oltre 30 unità immobiliari;

- Ricavi per amministrazione ordinaria di un condominio fino a 30 unità immobiliari;

- Ricavi per presenza;

- Ricavo medio per servizio;

- Superfice complessiva dei locali per riunito;

- Tasso medio di occupazione;

- Velocità di rotazione dei tavoli.

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