AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 maggio 2016.

(Agenzia delle Entrate)

 

Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei percettori di compensi per la raccolta effettuata tramite gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

1.1. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l'Amministrazione fiscale e il contribuente, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di specifiche categorie di contribuenti titolari di reddito d'impresa, con le modalità previste dal presente provvedimento, elementi e informazioni di cui è in possesso e ad essi riferibili.

A seguito del confronto dei dati dichiarativi con quelli comunicati dalle società concessionarie della rete telematica per la gestione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), sono emerse delle possibili anomalie nella dichiarazione dei compensi percepiti dai soggetti coinvolti nella filiera per avere concorso alla raccolta effettuata per il tramite dei predetti apparecchi.

Tali informazioni, il cui dettaglio è riportato al successivo punto 1.2., sono rese disponibili al contribuente al fine di consentirgli una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell'Agenzia delle entrate, nonché di fornire eventuali elementi, fatti e circostanze - dalla stessa non conosciuti - in grado di giustificare la presunta anomalia.

1.2. Dati contenuti nelle comunicazioni:

a) codice fiscale e denominazione/nome e cognome del contribuente;

b) numero identificativo della comunicazione;

c) codice atto;

d) ammontare complessivo dei compensi percepiti per la gestione - nell'anno 2011 - di apparecchi che distribuiscono vincite in denaro.

Ulteriori elementi informativi sono resi disponibili secondo le modalità descritte nel successivo punto 2.1.

2. Modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni

2.1. L'Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2., agli indirizzi di posta elettronica certificata - attivati dai contribuenti ai sensi dell'art. 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Le informazioni di dettaglio relative alla comunicazione sono consultabili, da parte del contribuente, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle entrate, denominata "Cassetto fiscale", in cui sono resi disponibili i seguenti dati:

a) ammontare complessivo dei compensi percepiti per la gestione di apparecchi che distribuiscono vincite in denaro;

b) modello di dichiarazione IVA presentata relativa all'anno 2011;

c) protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione di cui alla lettera precedente;

d) ammontare complessivo delle operazioni esenti indicate nella dichiarazione IVA (rigo VE33);

e) importo delle operazioni esenti parzialmente o totalmente omesso, emergente dal confronto con l'ammontare complessivo dei compensi comunicati dalle società concessionarie;

f) dettaglio dei compensi comunicati, con separata indicazione delle società concessionarie e della tipologia di apparecchi.

3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

3.1. Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.

4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza

4.1. I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza tramite strumenti informatici.

5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

5.1. I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.

Motivazioni

L'articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza.

Con il presente provvedimento sono dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti la non corretta dichiarazione delle remunerazioni percepite dai soggetti coinvolti nella gestione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). I dati e le informazioni in oggetto sono stati richiesti ai sensi dell'art. 51, comma 2 n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 32, comma 1 nn. 4) e 8), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle società concessionarie della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni.

Gli elementi e le informazioni riportati ai punti 1.2. e 2.1. del presente provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Tale istituto è stato, infatti, profondamente rinnovato dall'articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, proprio al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell'intervento correttivo.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

Disciplina normativa di riferimento

Regio decreto 18 giugno 1931, numero 773 e successive modificazioni - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633 e successive modificazioni - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni - Imposta sugli spettacoli;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998;

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e successive modificazioni;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, recante adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008;

decreto-legge 18 ottobre 2012, numero 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, numero 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;

legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636).

 

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