AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 marzo 2022.

(Agenzia delle Entrate)

 

Disposizioni per l'attuazione del regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

 

IL DIRETTORE

 

in base alle attribuzioni conferite dalle disposizioni normative riportate nel seguito del presente provvedimento

 

DISPONE

 

1. Competenze per i controlli e per le attività relative al regime

1.1. Le competenze per i controlli e per le attività relative al regime individuate al Capo IV del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017, per gli anni 2022, 2023 e 2024, sono attribuite in via esclusiva all'ufficio adempimento collaborativo della Divisione contribuenti - Direzione centrale grandi contribuenti e internazionale.

1.2. Nell'esercizio dei poteri istruttori di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, comma 2 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 finalizzati all'acquisizione di dati e notizie utili ai fini del controllo sostanziale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ammessi al regime, durante il periodo di applicazione del regime stesso, l'ufficio adempimento collaborativo è supportato dagli uffici grandi contribuenti delle Direzioni regionali di Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto.

1.3. Per le finalità di cui al precedente punto 1.2.:

a) gli uffici grandi contribuenti delle Direzioni regionali di Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto svolgono, in relazione ai contribuenti di propria competenza, le analisi del profilo di rischio dell'impresa, previste all'articolo 27, comma 11, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed eseguono i controlli sulle dichiarazioni dei soggetti aderenti, su delega, secondo le direttive e sotto il coordinamento dell'ufficio adempimento collaborativo;

b) l'ufficio adempimento collaborativo della Direzione centrale grandi contribuenti e internazionale:

- definisce, mediante direttive, gli indirizzi operativi delle strutture regionali per le attività di risk-analysis dei contribuenti ammessi al regime, monitora le attività e ne verifica i relativi esiti;

- definisce, mediante direttive, gli indirizzi operativi alle strutture regionali per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti ammessi al regime, monitora le attività e ne verifica i relativi esiti.

1.4. L'Agenzia delle entrate non reitera i controlli già effettuati nell'ambito delle fattispecie oggetto di interlocuzione costante e preventiva, ivi incluse le "posizioni rinviate" e le "posizioni sospese" di cui al punto 6.1. lettere a) e c) del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017, fatta salva la verifica della corretta applicazione delle risposte rese, sempre che non emergano mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini della valutazione effettuata ovvero si ravvisi che le circostanze di fatto o di diritto rappresentate dall'impresa sono non veritiere o non complete.

1.5. Quanto disposto nei punti precedenti si applica anche nel caso di esclusione del contribuente dal regime, per i periodi d'imposta in cui il regime stesso ha trovato applicazione, ad eccezione del periodo nel corso del quale è emesso il provvedimento di esclusione.

 

2. Modalità di applicazione del regime

2.1. Le modalità di applicazione del regime declinate nei Capi I, II e III del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017 sono estese agli anni 2022, 2023 e 2024.

 

Motivazioni

L'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha introdotto nell'Ordinamento un regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

L'istituto dell'adempimento collaborativo si pone l'obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è perseguito tramite l'interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l'anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.

Il regime comporta l'assunzione di impegni sia per l'Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell'applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

L'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128 prevede una prima fase di applicazione del regime riservata "ai contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a 10 miliardi di euro e, comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto pilota sul regime di adempimento collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate" al termine della quale è prevista l'apertura di una ulteriore fase in cui "con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di 100 milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese".

Inoltre, l'articolo 7, comma 4, lettera b), 3° periodo, del medesimo decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, prevede che "entro il 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è fissato il termine finale della fase di prima applicazione del regime".

In attuazione di tali previsioni normative, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2016 ha fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di adempimento collaborativo e, successivamente, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2022 ha individuato gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime dell'adempimento collaborativo, per gli anni 2022, 2023 e 2024, ampliando la possibilità di accesso ai contribuenti con volume di affari e ricavi non inferiore a un miliardo di euro.

Ciò premesso, con il presente provvedimento si è inteso aggiornare le previsioni in materia di competenza e modalità di applicazione del regime già declinate, con riferimento esclusivo alla fase di prima applicazione, dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017, confermando le scelte organizzative effettuate nel citato provvedimento e coordinando le stesse con le disposizioni contenute nell'Atto direttoriale del 13 gennaio 2022 prot. n. 9694 denominato "Gestione del regime di adempimento collaborativo - integrazione delle attribuzioni di taluni uffici centrali e regionali".

A tale riguardo, in applicazione dell'articolo 1, commi 360 e 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 1, comma 3 lettera b), del regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, il presente provvedimento, nel confermare la competenza esclusiva dell'ufficio adempimento collaborativo della Divisione contribuenti - Direzione centrale grandi contribuenti e internazionale, per l'esercizio dei poteri istruttori di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, comma 2 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti aderenti, si propone altresì l'obiettivo, già fatto proprio dal citato Atto direttoriale, di consolidare le strategie adottate nella gestione del regime, in vista di una progressiva estensione della platea di contribuenti ammessa per legge [in coerenza con le previsioni dell'art. 7, comma 4, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128].

Viene così declinato, con maggior grado di dettaglio rispetto a quanto già definito nel citato Atto direttoriale, il ruolo di ascolto ed interlocuzione attiva degli uffici grandi contribuenti delle Direzioni regionali (aventi competenza su contribuenti di rilevanti dimensioni - con volume d'affari, ricavi e compensi di importo non inferiore a 100 milioni di euro - e presenti nelle Direzioni regionali di Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto) che divengono partecipi del processo di risk analysis dei contribuenti e di controllo sulle relative dichiarazioni presentate, supportando l'azione dell'ufficio adempimento collaborativo della Direzione centrale grandi contribuenti e internazionale.

All'ufficio adempimento collaborativo della Direzione centrale grandi contribuenti e internazionale vengono affidati compiti di indirizzo attraverso cui orientare e valorizzare il contributo delle 9 strutture regionali coinvolte.

L'assegnazione di nuove attribuzioni punta a potenziare le attività di gestione dell'istituto in un'ottica proattiva, ponendo le basi, infatti, anche per la gestione di evoluzioni normative che prevedano una progressiva estensione del regime.

Resta confermata, per i periodi d'imposta in cui è operante il regime di adempimento collaborativo, la competenza, in via esclusiva, dell'ufficio adempimento collaborativo, per la gestione del complesso delle attività di cui all'articolo 6, comma 1 e 2, del decreto, così come la competenza delle articolazioni territoriali nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente per il controllo formale e per la rettifica delle dichiarazioni presentate.

 

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 [articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4].

Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, e successive modificazioni: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: Testo unico delle imposte sui redditi;

legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali;

decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

legge 24 dicembre 2007, n. 244;

legge delega 11 marzo 2014, n. 23, articolo 6;

decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, articoli 3, 4, 5, 6 e 7, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23;

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2016;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2020;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2022;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017 recante "Disposizioni per l'attuazione del regime di Adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128";

Atto direttoriale del 13 gennaio 2022 prot. n. 9694 denominato "Gestione del regime di adempimento collaborativo - integrazione delle attribuzioni di taluni uffici centrali e regionali".

 

 

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