AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Pubblica Amministrazione

Contratto collettivo nazionale di lavoro per la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale nel biennio 2002-2003 al personale non dirigente dell'ENEA.

(Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2004)

In data 15 luglio 2004 alle ore 10.00 ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del dott. Antonio Guida per delega del Presidente avv. Guido Fantoni (firmato),

e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali:

CGIL/SNUR (firmato),

CISL/RICERCA (firmato),

UIL/PA (firmato),

CISAL/RICERCA (firmato),

UNIRI (ANPRI/EPR-RICERCA),

Confederazioni sindacali:

CGIL (firmato),

CISL (firmato),

UIL (firmato),

CISAL (firmato),

CIDA.

Al termine della riunione le Parti hanno sottoscritto il seguente contratto nel testo che si allega.

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE NEL BIENNIO 2002-2003 AL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ENEA

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi degli articoli 47, 48 e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA).

2. Il presente contratto collettivo nazionale ha per oggetto la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale, per il biennio economico 2002-2003, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 6 del CCNL personale non dirigente ENEA del 21 febbraio 2002.

Art. 2.

Indennità di vacanza contrattuale

1. Al personale destinatario del presente CCNL, è corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale - determinata con gli stessi criteri, modalità e scadenze previste dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 - negli importi mensili lordi e con le decorrenze di cui alla Tabella A, allegata al presente CCNL.

2. L'indennità di cui al comma 1 è erogata fino al suo riassorbimento con gli incrementi contrattuali che saranno corrisposti per il biennio economico 2002-2003.

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TABELLA A

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE

(Valori in euro)


Categorie
Valori mensili n. 13 mensilità
IVC 1/4/2002 IVC 1/7/2002
9.2 13,66 22,77
9.1 11,54 19,23
9 9,73 16,22
8.1 9,21 15,35
8 8,66 14,43
7 7,96 13,27
6 7,23 12,05
5 6,80 11,34
4 6,43 10,71
3 6,05 10,08

 

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