AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Pubblica Amministrazione
Contratto collettivo nazionale di lavoro per la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale nel biennio 2002-2003 al personale non dirigente dell'ENEA.
(Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2004)
In data 15 luglio 2004 alle ore 10.00 ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN nella persona del dott. Antonio Guida per delega del Presidente avv. Guido Fantoni (firmato),
e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali:
CGIL/SNUR (firmato),
CISL/RICERCA (firmato),
UIL/PA (firmato),
CISAL/RICERCA (firmato),
UNIRI (ANPRI/EPR-RICERCA),
Confederazioni sindacali:
CGIL (firmato),
CISL (firmato),
UIL (firmato),
CISAL (firmato),
CIDA.
Al termine della riunione le Parti hanno sottoscritto il seguente contratto nel testo che si allega.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE NEL BIENNIO 2002-2003 AL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ENEA
Art. 1.
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi degli articoli 47, 48 e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA).
2. Il presente contratto collettivo nazionale ha per oggetto la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale, per il biennio economico 2002-2003, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 6 del CCNL personale non dirigente ENEA del 21 febbraio 2002.
Art. 2.
Indennità di vacanza contrattuale
1. Al personale destinatario del presente CCNL, è corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale - determinata con gli stessi criteri, modalità e scadenze previste dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 - negli importi mensili lordi e con le decorrenze di cui alla Tabella A, allegata al presente CCNL.
2. L'indennità di cui al comma 1 è erogata fino al suo riassorbimento con gli incrementi contrattuali che saranno corrisposti per il biennio economico 2002-2003.
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TABELLA A
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE
(Valori in euro)
Categorie | Valori mensili n. 13 mensilità | |
| IVC 1/4/2002 | IVC 1/7/2002 | |
| 9.2 | 13,66 | 22,77 |
| 9.1 | 11,54 | 19,23 |
| 9 | 9,73 | 16,22 |
| 8.1 | 9,21 | 15,35 |
| 8 | 8,66 | 14,43 |
| 7 | 7,96 | 13,27 |
| 6 | 7,23 | 12,05 |
| 5 | 6,80 | 11,34 |
| 4 | 6,43 | 10,71 |
| 3 | 6,05 | 10,08 |