AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

 

Pubblica Amministrazione

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente dell'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) - Biennio economico 2008-2009.

(Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010)

Il giorno 18 marzo alle ore 16,30 presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del Commissario straordinario cons. Antonio Naddeo (firmato),

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali:

CGIL FP (non firma);

FIT/CISL(firmato);

UIL/PA (firmato);

UIL TRASPORTI (firmato);

SDL (firmato),

Confederazioni :

CGIL (non firmato);

CISL (firmato);

UIL (firmato);

SDL (firmato).

Al termine della riunione le Parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente dell'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) per il biennio economico 2008-2009.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto collettivo nazionale stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4, del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti e i professionisti della prima qualifica - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (d'ora in avanti ENAC o ente).

2. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.L.vo n. 165 del 2001.

3. Il presente contratto si riferisce al periodo dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

4. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.

TITOLO II

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 2.

Stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 15 CCNL del 30 novembre 2009, sono incrementati degli importi mensili lordi, per 13 mensilità, indicati nella Tabella 1 ed alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella 2.

3. Gli stipendi tabellari, stabiliti dall'art. 15 comma 3 del CCNL del 30 novembre 2009, biennio economico 2006-2007, relativi ai professionisti della seconda qualifica professionale, sono incrementati degli importi mensili lordi, per 12 mensilità, indicati nella Tabella 3, con le decorrenze ivi previste.

4. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 3 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall' allegata Tabella 4.

5. Gli incrementi di cui ai commi 1 e 3 comprendono ed assorbono gli aumenti corrisposti a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla 13ª mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sul TFR, sull'indennità di cui all'art. 20, comma 6, (Codice disciplinare) e dall'art. 22, comma 7 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del 19 febbraio 2007, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 2 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché di quella prevista dall'art. 2122 Cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 16, comma 3 del CCNL del 30 novembre 2009.

Art. 4.

Fondo unico di amministrazione

1. Al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, le risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività di cui all'art. 64, del CCNL del 19 dicembre 2001, come aumentate dall'art. 4 del CCNL del 18 febbraio 2002 e con le modifiche e gli incrementi di cui all'art. 28 del CCNL del 19 febbraio 2007 e dell'art. 4 del CCNL del 19 febbraio 2007 nonché con gli aumenti di cui all' art. 17 del CCNL del 30 novembre 2009 saranno integrate sulla base di specifiche disposizioni di legge, come segue:

- le risorse derivanti dai tagli ai Fondi unici di amministrazione di cui all'articolo 67 comma 5, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella legge n. 133 del 2008, che saranno recuperate, con le modalità previste dall'art. 61, comma 17;

- una quota parte degli eventuali risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell'art. 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Finanziaria per il 2009), realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione del citato D.L. n. 112 del 2008, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata dal Ministro della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2, comma 33 della medesima Legge finanziaria.

Art. 5.

Indennità di ente

1. L'indennità di cui all'art. 18 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 30 novembre 2009 è incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 2009, nelle misure previste nell'allegata Tabella 5.

Art. 6.

Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti

di seconda qualifica professionale

1. Le risorse del fondo di cui all'art. 19 del CCNL del 30 novembre 2009 relative al personale appartenente ai professionisti della seconda qualifica professionale, sono incrementate, con decorrenza dal 1 gennaio 2009, di un importo pari allo 0,4% del monte salari dell'anno 2007.

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TABELLA 1

INCREMENTI MENSILI DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE

Valori in euro mensili da corrispondere per 13 mensilità

DALL'1 APRILE 2008

  C1 C2 C3 C4 C5
Funzionario 8,80 9,74 10,69 11,55 12,49
  B1 B2 B3 B4  
Collaboratore 7,64 8,17 8,67 9,19  
  A1 A2 A3 A4  
Operatore 6,67 7,14 7,51 7,88  

RIDETERMINATO DALL'1 LUGLIO 2008 (*)

  C1 C2 C3 C4 C5
Funzionario 14,67 16,24 17,81 19,26 20,82
  B1 B2 B3 B4  
Collaboratore 12,74 13,61 14,45 15,32  
  A1 A2 A3 A4  
Operatore 11,12 11,90 12,52 13,14  

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(*) Il valore a decorrere dall'1 luglio 2008 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dall'1 aprile 2008.

RIDETERMINATO DALL'1 GENNAIO 2009 (*)

  C1 C2 C3 C4 C5
Funzionario 66,47 73,59 80,72 87,27 94,37
  B1 B2 B3 B4  
Collaboratore 57,72 61,69 65,50 69,43  
  A1 A2 A3 A4  
Operatore 50,41 53,92 56,72 59,53  

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(*) Il valore a decorrere dall'1 gennaio 2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dall'1 luglio 2008.

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TABELLA 2

RETRIBUZIONE TABELLARE

Valori in euro annui per 12 mensilità a cui aggiungere la 13ª mensilità

DALL'1 APRILE 2008

  C1 C2 C3 C4 C5
Funzionario 21.942,55 24.293,90 26.646,69 28.809,00 31.151,94
  B1 B2 B3 B4  
Collaboratore 19.054,27 20.364,24 21.623,13 22.918,65  
  A1 A2 A3 A4  
Operatore 16.642,00 17.798,43 18.724,91 19.651,52  

RIDETERMINATO DALL'1 LUGLIO 2008

  C1 C2 C3 C4 C5
Funzionario 22.012,99 24.371,90 26.732,13 28.901,52 31.251,90
  B1 B2 B3 B4  
Collaboratore 19.115,47 20.429,52 21.692,49 22.992,21  
  A1 A2 A3 A4  
Operatore 16.695,40 17.855,55 18.785,03 19.714,64  

RIDETERMINATO DALL'1 GENNAIO 2009

  C1 C2 C3 C4 C5
Funzionario 22.634,59 25.060,10 27.487,05 29.717,64 32.134,50
  B1 B2 B3 B4  
Collaboratore 19.655,23 21.006,48 22.305,09 23.641,53  
  A1 A2 A3 A4  
Operatore 17.166,88 18.359,79 19.315,43 20.271,32  

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TABELLA 3

INCREMENTI MENSILI DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE

Valori in euro mensili da corrispondere per 13 mensilità

Livelli economici
di professionalità
Dall'1/4/2008 Rideterminato
dall'1/7/2008 (*)
Rideterminato
dall'1/1/2009 (**)
P II 4 13,20 22,01 99,94
P II 3 11,76 19,61 89,03
P II 2 10,33 17,22 78,19
P II 1 9,05 15,09 68,51
(*) Il valore a decorrere dall'1 luglio 2008 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dall'1 aprile 2008.
(**) Il valore a decorrere dall'1 gennaio 2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dall'1 luglio 2008.

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TABELLA 4

RETRIBUZIONE TABELLARE

Valori in euro annui per 12 mensilità a cui aggiungere la 13ª mensilità

Livelli economici
di professionalità
Dall'1/4/2008 Dall'1/7/2008 (*) Dall'1/1/2009 (**)
P II 4 33.014,51 33.120,23 34.055,39
P II 3 29.413,09 29.507,29 30.340,33
P II 2 25.830,49 25.913,17 26.644,81
P II 1 22.632,70 22.705,18 23.346,22

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TABELLA 5

TABELLA ENTE

Valori in euro mensile da corrispondere per 12 mensilità

Posizione
economica
Incremento
dall'1/1/2008
Indennità mensile
dall'1/1/2009
C5 9,38 268,64
C4 9,38 268,64
C3 9,38 268,64
C2 7,70 220,48
C1 7,16 204,96
B4 6,54 187,30
B3 6,54 187,30
B2 6,54 187,30
B1 6,13 175,53
A4 5,89 168,57
A3 5,89 168,57
A2 5,89 168,57
A1 5,53 158,40

Dichiarazione congiunta n. 1

Con riferimento all'art. 4, comma 1, 1° alinea (Fondo unico di amministrazione), le Parti convengono sulla necessità che il recupero delle risorse ivi previste avvenga entro la fine dell'anno in corso.

Dichiarazione congiunta n. 2

Le Parti auspicano che la problematica relativa ai profili professionali dell'area operativa collocati nella categoria dei collaboratori di cui alla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL del 19 febbraio 2007, sia affrontata, nell'ambito della normativa vigente, in un apposito tavolo di confronto in sede di ente.

 

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