ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
DECRETO 1 aprile 2011.
(Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2011)
Atto di indirizzo per l'attuazione delle disposizioni della Legge finanziaria 2007 concernenti l'estensione dell'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
...omissis...
Decretano:
Le regioni e le province autonome, nel sottoscrivere le convenzioni previste ai sensi del comma 858 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (10), si attengono ai seguenti indirizzi.
1. Le convenzioni da stipularsi con la Cassa depositi e prestiti SPA possono avere a riferimento ogni singola tipologia di intervento agevolativo, secondo i princìpi e le modalità di cui agli allegati A e B che costituiscono parte integrante dei presenti indirizzi e nel rispetto delle disposizioni comuni che seguono.
2. La dotazione finanziaria del fondo da destinare agli interventi di cui al comma 856, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non può essere superiore a 1,75 miliardi di euro.
3. In sede di 1ª applicazione, per i primi 8 mesi dalla data di emanazione del presente atto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono accedere alle risorse di cui al precedente punto 2. in misura non superiore a quanto determinato sulla base della tabella allegata. Successivamente il fondo opera indistintamente sulla base delle risorse disponibili e delle richieste avanzate dalle regioni e dalle province autonome.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per poter sottoscrivere le convenzioni previste ai sensi del comma 858 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, prevedono, in funzione delle previsioni, anche temporali, di effettivo utilizzo delle risorse, nel proprio bilancio appositi stanziamenti.
5. Alla Cassa depositi e prestiti SPA è riconosciuto, ai sensi dell'art. 1, comma 360, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (11), il rimborso delle spese di gestione nella misura pari allo 0,4% una tantum delle somme erogate. Al fine di consentire la verifica delle condizioni di efficacia e di efficienza allocativa delle risorse di cui al punto 2., le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di informazioni semestrali rese da Cassa depositi e prestiti, presentano una relazione semestrale di monitoraggio sullo stato attuativo dei protocolli stipulati con la Cassa depositi e prestiti SPA al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
6. Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 858 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tra l'altro, devono:
a) prevedere che le procedure di valutazione del merito di credito dei soggetti agevolabili siano coerenti con la vigente disciplina bancaria in materia e che siano definite le procedure per l'accertamento della sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, in modo che sia giustificata l'erogazione di agevolazioni pubbliche;
b) concordare il tasso d'interesse minimo da applicare ai finanziamenti agevolati in misura comunque non inferiore allo 0,5% annuo;
c) determinare la durata massima dei finanziamenti agevolati anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili ed in misura comunque non superiore a 15 anni comprensivi del periodo di preammortamento;
d) elencare le leggi regionali di agevolazione, gli interventi conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e gli atti di programmazione comunitaria, per gli investimenti produttivi e per la ricerca, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intendono attivare - rispettivamente con le modalità di cui agli allegati A o B ai presenti indirizzi - e declinarne le relative modalità attuative;
e) ove non già fissata dalla legge regionale di agevolazione, stabilire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi:
i) la quota massima di copertura del finanziamento agevolato e ordinario bancario (per le modalità di utilizzo di cui all'allegato A ai presenti indirizzi), ovvero
ii) la quota massima di copertura del finanziamento bancario e leasing agevolato a provvista mista (per le modalità di utilizzo di cui all'allegato B ai presenti indirizzi), rispetto al programma d'investimento/progetto da agevolare;
f) prevedere le modalità di pagamento alla Cassa depositi e prestiti SPA delle somme dovute.
7. Alle distinte modalità di utilizzo di cui agli allegati A e B ai presenti indirizzi si applica, comunque, il decreto del 12 luglio 2006 con il quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha disciplinato i criteri, le condizioni e le modalità di concessione della garanzia statale sulle risorse erogate dalla Cassa depositi e prestiti SPA a valere sul fondo. Alla modalità di utilizzo di cui all'allegato A ai presenti indirizzi si applica il decreto del 12 luglio 2006 con il quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del comma 358 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, ha stabilito il tasso di interesse sulle somme erogate.
8. Alla modalità di utilizzo di cui all'allegato B ai presenti indirizzi si applicheranno eventuali nuovi decreti che il Ministro dell'Economia e delle Finanze emanerà, sempre ai sensi del comma 358 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, tenuto conto del diverso profilo di rischio che assumono le operazioni di finanziamento della Cassa depositi e prestiti SPA secondo tali modalità.
---------
(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.
(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 246; I.L.P. 2005, pag. 117.
Roma, 1 aprile 2011
---------
ALLEGATO A
1. Le risorse di cui ai punti 2. e 3. del presente decreto sono erogate nel rispetto dei seguenti princìpi generali:
a) integrazione contrattuale tra i canali di finanziamento agevolato e bancario ordinario;
b) redditività dei progetti di investimento da finanziare;
c) adeguato merito di credito delle imprese beneficiarie e capacità potenziale di restituzione del finanziamento;
d) trasparenza delle condizioni di mercato;
e) congruità dei costi di gestione delle operazioni di finanziamento attivate.
2. Il finanziamento con capitale di credito è composto da un finanziamento pubblico e da un finanziamento bancario o da un'operazione di leasing a condizioni ordinarie e a tasso di mercato, che deve essere di importo superiore o uguale a quello del finanziamento pubblico agevolato. Nei soli settori dell'incentivazione alla ricerca e all'innovazione la quota di finanziamento bancario o derivante dalle operazioni di leasing ordinario può essere inferiore al finanziamento pubblico, nel rispetto comunque del limite minimo del 10% del finanziamento totale e del principio di pariteticità delle 2 componenti di finanziamento. Il finanziamento bancario e le operazioni di leasing ordinario può essere concesso esclusivamente dai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Il finanziamento leasing ordinario può essere concesso anche dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.
3. Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario o le operazioni di leasing ordinario avranno pari durata, o pari scadenza in presenza di finanziamento leasing, e le garanzie che verranno richieste assisteranno entrambi in misura direttamente proporzionale all'ammontare di ciascuno di essi.
---------
ALLEGATO B
1. Le risorse del fondo possono costituire, con riferimento ad ogni singola tipologia normativa di intervento agevolativo appositamente individuata da ciascuna regione o provincia autonoma in sede di sottoscrizione dell'atto convenzionale con la Cassa depositi e prestiti SPA, provvista finanziaria di scopo per le banche e per le società di leasing per la concessione di finanziamenti alle imprese a provvista mista, nell'ambito dei rispettivi interventi agevolativi.
2. Le risorse di cui al punto 1. possono essere utilizzate esclusivamente per abbattere l'effettivo onere complessivo per interessi a carico delle imprese finanziate. Le banche e le società di leasing convenzionate assumeranno il rischio dell'intera operazione, impegnandosi in ogni caso e per tutto il periodo di ammortamento a rimborsare alla Cassa depositi e prestiti SPA le quote erogate con l'utilizzo delle risorse provenienti dal fondo, indipendentemente dall'effettivo pagamento delle rate da parte delle imprese finanziate. Nel caso di default di una banca/società di leasing convenzionata, la Cassa depositi e prestiti SPA è surrogata, per la quota di finanziamento bancario/leasing agevolato a provvista mista assicurata dalle dotazioni del fondo, nei diritti verso il soggetto beneficiario.
3. L'intervento del fondo può assicurare non più del 50% dell'importo del finanziamento con capitale di credito complessivamente erogato. Nei soli settori dell'incentivazione alla ricerca e all'innovazione tale quota può raggiungere il limite massimo dell'80%. Il finanziamento bancario o leasing agevolato a provvista mista può essere concesso esclusivamente dai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Il finanziamento agevolato leasing a finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.
TABELLA DI RIPARTO TRA REGIONI
| Regione | Percentuale |
| Piemonte | 8,700 |
| Valle d'Aosta | 0,109 |
| Lombardia | 18,489 |
| Provincia di Bolzano | 0,269 |
| Provincia di Trento | 0,239 |
| Veneto | 11,277 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1,365 |
| Liguria | 2,357 |
| Emilia-Romagna | 10,026 |
| Toscana | 7,449 |
| Umbria | 1,612 |
| Marche | 3,600 |
| Lazio | 4,332 |
| Abruzzo | 2,690 |
| Molise | 0,536 |
| Campania | 8,241 |
| Puglia | 6,494 |
| Basilicata | 1,400 |
| Calabria | 2,133 |
| Sicilia | 4,948 |
| Sardegna | 3,734 |
| Totale | 100,000 |