ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO 11 aprile 2011.

(Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011)

 

Modalità di calcolo e di versamento dell'imposta unica sui giochi di cui al decreto direttoriale n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011.

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

DEI MONOPOLI DI STATO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Il presente decreto individua le caratteristiche generali dell'imposta unica sui giochi di cui al decreto direttoriale prot. n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011 e le relative modalità di versamento.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) bonus, la parte del saldo disponibile costituita dagli importi non prelevabili che il giocatore può impiegare esclusivamente per l'acquisto di diritti di partecipazione ovvero per l'effettuazione dei colpi;

b) colpo/i, esclusivamente con riferimento ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte a distanza organizzati in forma diversa dal torneo, il singolo ciclo di gioco, indipendente rispetto ai cicli precedenti e successivi. Il ciclo di gioco presuppone la disponibilità della posta, che si svolge attraverso la puntata - anche ripetuta - di importi del saldo disponibile e l'assunzione delle decisioni di gioco, secondo quanto previsto dal progetto del singolo gioco, e si conclude con l'accredito alla posta del giocatore;

c) credito di gioco, la parte del saldo disponibile costituita dalle somme depositate, e non ancora utilizzate per l'attività di gioco, e da quelle vinte dal giocatore. Il credito di gioco non include i bonus;

d) diritto di partecipazione, il biglietto virtuale della sessione di gioco, richiesto dal giocatore, assegnato dal concessionario e convalidato dal sistema centralizzato, che dà diritto alla partecipazione a una sessione di gioco;

e) fun bonus, gli importi che il concessionario può concedere ai propri clienti, i quali, se giocati, non danno possibilità di ottenere una vincita in denaro ma, esclusivamente, il diritto a ricevere ulteriori fun bonus ovvero, al verificarsi delle condizioni di utilizzo stabilite dal concessionario, l'accredito di bonus sul conto di gioco;

f) importi puntati, le somme del saldo disponibile impiegate dal giocatore per la partecipazione ad un colpo e per l'acquisto del diritto di partecipazione;

g) importi restituiti in vincita al giocatore, le somme che, al termine della sessione di gioco, vengono restituite al giocatore ed accreditate sul proprio saldo disponibile;

h) gioco a jackpot, la modalità di assegnazione delle vincite nella quale una quota parte della raccolta è assegnata in vincita anche in sessioni di gioco o colpi diversi da quello al quale il montepremi è riferito; l'ammontare del jackpot non ancora assegnato non è nella disponibilità del concessionario; il jackpot può essere costituito anche prelevando quote residenti su fondi nei quali sono accantonate le quote parti della raccolta destinate al jackpot stesso;

i) mano/i, esclusivamente per i giochi di carte, il processo di gioco che prevede la distribuzione di carte ai partecipanti, i giocatori ed eventualmente il banco tenuto dal concessionario, anche in più fasi successive, e si conclude con la raccolta delle carte medesime che sono messe da parte ovvero mescolate assieme alle carte non distribuite, prima di procedere a una eventuale successiva mano;

j) posta iniziale, l'ammontare del saldo che il giocatore rende disponibile dal proprio conto di gioco e utilizza per effettuare i colpi;

k) posta finale, l'ammontare che, alla conclusione della sessione del gioco, è trasferito al saldo disponibile del conto di gioco del giocatore;

l) raccolta, la somma degli importi, relativi al prezzo della partecipazione, pagati dai giocatori partecipanti alla singola sessione di gioco nel caso dei giochi di abilità, ovvero al singolo colpo nel caso dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo;

m) saldo disponibile, la somma del credito di gioco e dei bonus presenti sul conto di gioco;

n) sessione/i di gioco, nel caso dei giochi di abilità, il processo di gioco che s'inizia con la richiesta del diritto di partecipazione e il pagamento del prezzo del diritto di partecipazione e che si conclude con l'assegnazione delle vincite e l'accredito al conto di gioco; nel caso dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, il processo di gioco che s'inizia con la richiesta del diritto di partecipazione e il trasferimento della posta iniziale dal conto di gioco e che si conclude con il trasferimento della posta finale al conto di gioco.

Art. 2.

Imposta unica sui giochi di abilità a distanza,

inclusi i giochi di carte organizzati in forma di torneo

1. Per la tipologia di giochi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto direttoriale prot. n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011, l'imposta unica è applicata nella misura del 3% della raccolta, al netto degli importi dei diritti di partecipazione restituiti ai giocatori, a seguito dell'eventualmente annullamento di sessioni di gioco, autorizzato da AAMS.

2. La base imponibile, per il calcolo dell'imposta, è costituita dai diritti di partecipazione convalidati dal sistema centrale nell'arco delle 24 ore di ciascun giorno del mese. A tal fine fanno fede la data e l'ora restituiti dal sistema centrale, a seguito della convalida dei citati diritti.

3. Il sistema centrale rende disponibile entro il 1° giorno di ogni mese, a ciascun concessionario, l'imposta dovuta in base ai diritti di partecipazione convalidati per le sessioni di gioco del mese precedente.

Art. 3.

Giochi di sorte a quota fissa e giochi di carte organizzati

in forma diversa dal torneo

1. Per le tipologie di giochi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto direttoriale prot. n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011, l'imposta unica è determinata nella misura del 20% della base imponibile su base mensile. Tale modalità di determinazione dell'imposta unica si applica ai:

a) giochi di sorte a quota fissa in modalità a solitario;

b) giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, offerti in modalità "a solitario";

c) giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, offerti in modalità "tra giocatori".

2. La base imponibile per il calcolo dell'imposta, è costituita, per ciascun mese e per ciascuna delle tipologie di gioco sopra elencate, dalla somma algebrica dei valori risultanti, al termine di ogni sessione di gioco svoltasi nell'arco del mese stesso, dalla differenza tra gli importi puntati e gli importi restituiti in vincita. Tale differenza, limitatamente ai giochi di cui ai precedenti punti a) e b), può assumere, per ciascuna sessione di gioco, anche valore negativo in caso di totale delle vincite superiore al totale degli importi puntati o nullo. La base imponibile viene calcolata sommando gli importi valorizzati e trasmessi dal concessionario tramite il messaggio di protocollo (430) al sistema di controllo al termine di ciascuna sessione di gioco del giocatore, nell'arco delle 24 ore di ciascun giorno del mese (a tal fine fanno fede la data e l'ora restituiti dal sistema centrale, a seguito della registrazione dei messaggi di fine partecipazione - 430). Il sistema di controllo verifica la congruità tra tale importo e le informazioni di dettaglio inviate successivamente dal concessionario tramite il messaggio di protocollo (580).

3. Se la base imponibile per i giochi di cui al comma 1, lettere a) e b), nell'arco del mese, assume valore negativo o nullo, l'imposta mensile dovuta per tale tipologia di gioco è pari a zero. Se la base imponibile assume valore positivo, l'imposta dovuta è parti al 20% di tale valore.

4. Il sistema centrale rende disponibile il 1° giorno di ogni mese, a ciascun concessionario, l'imposta dovuta relativa alle sessioni di gioco chiuse nel mese precedente.

5. Nel caso di gioco a jackpot, le somme accantonate per la costituzione del jackpot stesso, per ciascuna sessione di gioco, in quanto quota parte della raccolta e pertanto già predestinate a vincite, sono considerate "importi restituiti in vincita" ai fini del calcolo della base imponibile per quella sessione di gioco.

6. Per la tipologia di giochi di cui al comma 1, lettera c), la base imponibile è determinata, come negli altri casi, al termine della sessione di gioco del giocatore, sulla base del valore, di cui al successivo comma 7, comunicato dal concessionario al sistema di controllo tramite il messaggio di protocollo (630) nell'arco delle 24 ore di ciascun giorno del mese. A tal fine fanno fede la data e l'ora restituiti dal sistema centrale, a seguito della registrazione dei messaggi di fine partecipazione (430).

7. Il valore da comunicare è costituito dalla contribuzione apportata dal giocatore al compenso del concessionario con il quale lo stesso è contrattualizzato, sulla base delle puntate da lui effettuate durante i diversi colpi della propria sessione di gioco.

Il sistema di controllo verifica la congruità tra il valore comunicato al termine della sessione di gioco e le informazioni di dettaglio relative alle singole mani inviate successivamente dal concessionario tramite il messaggio di protocollo (780).

8. Non sono considerati parte degli importi puntati e degli importi restituiti in vincita e, pertanto, non rientrano nel calcolo della base imponibile, i fun bonus eventualmente assegnati dal concessionario.

Art. 4.

Versamento dell'imposta

1. Il concessionario effettua il versamento degli importi dovuti nei termini e con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 2002, n. 66, mediante il modello F24 accise, come previsto dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I codici tributo da utilizzare per i versamenti sono pubblicati sul sito: www.aams.gov.it.

2. L'imposta unica dovuta in base ai conteggi resi disponibili ai concessionari mensilmente è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 11 aprile 2011

Registrato alla Corte dei conti il 3-5-2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 189

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda