ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2020.

(Gazzetta Ufficiale n. 120 dell'11 maggio 2020)

 

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 2019 di ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" anno 2019.

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

...omissis...

 

Decreta:

 

Art. 1.

 

All'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2019 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione, prioritariamente per far fronte alle esigenze socio-sanitarie e alle difficoltà operative causate alle strutture deputate alla protezione e al sostegno delle donne vittime di violenza dall'epidemia da COVID-19".

Art. 2.

L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2019 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Modalità di trasferimento delle risorse). - 1. Il Dipartimento per le pari opportunità provvede a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nelle Tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, da parte dei competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'avvenuta registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti.

2. Le regioni trasmettono entro il 30 giugno 2020 al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri una scheda programmatica, che deve recare per ciascuno degli interventi di cui agli articoli 2 e 3, del presente decreto:

la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto;

l'indicazione delle attività da realizzare per l'attuazione degli interventi;

il cronoprogramma delle attività;

la descrizione degli interventi che si prevede di realizzare ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lettera d) o l'indicazione che tali interventi non sono necessari;

un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.

3. Il mancato invio della scheda programmatica di cui al comma precedente nel previsto termine del 30 giugno 2020 comporta la ripetizione delle somme trasferite ai sensi del presente articolo".

 

Art. 3.

L'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2019 è modificato come segue:

a) al comma 3 le parole "30 marzo 2020" sono sostituite con "30 settembre 2020";

b) al comma 4, dopo le parole "Entro il 30 settembre di ciascun anno" sono aggiunte le seguenti parole ", ad eccezione del 2020 il cui termine è fissato al 31 dicembre 2020,".

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana ed assume efficacia a far data dalla registrazione degli organi di controllo.

Roma, 2 aprile 2020

 

Registrato alla Corte dei conti il 6-4-2020

Ufficio di controllo sugli atti P.C.M., del Ministero della Giustizia e del Ministero degli Affari Esteri, reg.ne n. 594

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