ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2006, n. 282.
(Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2006)
Regolamento recante modifica all'articolo 10, commi 2 e 8, del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, concernente il Comitato di verifica per le cause di servizio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
...omissis...
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche al D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
1. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (1), è sostituto dal seguente: "2. Il Comitato è formato da un numero di componenti non superiore a 40 e non inferiore a 30, scelti fra gli esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, nonché tra gli ufficiali superiori medici delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle Amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in medicina legale e delle assicurazioni. Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a Corpi di polizia, anche a ordinamento civile, il Comitato è di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a 2.".
2. Il comma 8 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 è seguito dal seguente: "8. Il Comitato opera presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e si avvale di una segreteria costituita da un contingente di personale non superiore alle 100 unità, appartenente all'Amministrazione dell'economia e delle finanze.".
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 405; I.L.P. 2002, pagg. 656, 657.
Art. 2.
Norma finale
1. In attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 settembre 2006
Registrato alla Corte dei conti il 15-11-2006
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 140