ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2006, n. 287.

(Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2006)

 

Regolamento concernente la disciplina e i criteri di ripartizione del Fondo per il rimborso agli Enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ripartizione del Fondo

1. Il Fondo di € 10 milioni, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (2), è ripartito tra gli Enti locali, così come individuati dall'articolo 2, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa trasmissione da parte degli enti stessi della certificazione di cui alla scheda allegata al presente decreto, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

2. Il pagamento del contributo statale, previsto per il solo anno finanziario 2005, spettante a ciascun ente avviene in unica soluzione.

3. Nel caso di richieste di rimborso superiori allo stanziamento disponibile, il riparto è disposto in misura proporzionale.

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 246; I.L.P. 2005, pag. 117.

Art. 2.

Contenuti della certificazione

1. La certificazione, da compilare secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, deve riportare la denominazione delle società, comunque costituite alla data del 31 dicembre 2003, che gestivano i servizi pubblici locali ed in relazione alle quali vengono attestate le minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta per l'anno 2004. La stessa deve altresì riportare l'importo lordo degli utili prodotti, l'importo delle imposte pagate, l'importo del credito d'imposta non fruito e l'importo complessivo richiesto a rimborso.

Art. 3.

Modalità per l'inoltro delle certificazioni

1. Le certificazioni di cui all'articolo 2 sono inviate, entro il previsto termine perentorio, al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - Ufficio trasferimenti ordinari agli enti locali e risanamento degli enti locali dissestati - Piazza del Viminale, 1 - 00187 Roma, mediante posta elettronica certificata, fax ovvero con lettera raccomandata, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 2006

Registrato alla Corte dei conti il 10-11-2006

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 154

Allegato ...omissis...

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