ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2003, n. 348.
(Gazzetta Ufficiale n. 298 del 24 dicembre 2003)
Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
...omissis...
Decreta:
TITOLO I
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
Art. 1.
Ambito di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dall'1 gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.
Art. 2.
Assegno funzionale
1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140 (13), fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 (14), a decorrere dall'1 gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
| Qualifica | 17 anni di servizio euro | 29 anni di servizio euro |
| Agente e qualifiche equiparate | 1.131,60 | 1.694,40 |
| Agente scelto e qualifiche equiparate | 1.131,60 | 1.694,40 |
| Assistente e qualifiche equiparate | 1.131,60 | 1.694,40 |
| Assistente capo e qualifiche equiparate | 1.131,60 | 1.694,40 |
| Vice sovrintendente e qualifiche equiparate | 1.406,40 | 2.358,00 |
| Sovrintendente e qualifiche equiparate | 1.406,40 | 2.358,00 |
| Sovrintendente capo e qualifiche equiparate | 1.406,40 | 2.358,00 |
| Vice ispettore e qualifiche equiparate | 1.429,20 | 2.398,80 |
| Ispettore e qualifiche equiparate | 1.429,20 | 2.398,80 |
| Ispettore capo e qualifiche equiparate | 1.429,20 | 2.398,80 |
| Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate | 1.429,20 | 2.398,80 |
2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2001, a decorrere dall'1 gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
| Qualifica | 17 anni di servizio euro | 29 anni di servizio euro |
| Vice commissario e qualifiche equiparate | 1.682,40 | 2.524,80 |
| Commissario e qualifiche equiparate | 1.682,40 | 2.524,80 |
| Commissario capo e qualifiche equiparate | 2.164,80 | 4.018,80 |
| Vice questore agg.to e qualifiche equiparate | 2.439,60 | 4.018,80 |
3. A decorrere dall'1 gennaio 2003, ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2 del presente articolo, per il compimento della prescritta anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.
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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 2791.
(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 3529.
Art. 3.
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è incrementato, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti risorse economiche annue:
a) Polizia di Stato: € 3.475.100,00;
b) Polizia penitenziaria: € 1.406.100,00;
c) Corpo forestale dello Stato: € 218.300,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
Art. 4.
Tutela assicurativa
1. A decorrere dall'1 gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
a) Polizia di Stato: € 660.000,00;
b) Polizia penitenziaria: € 260.000,00;
c) Corpo forestale dello Stato: € 40.000,00.
Art. 5.
Buoni pasto
1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, sono assegnate, a ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, a decorrere dall'1 gennaio 2003, le seguenti risorse per la concessione dei buoni pasto, così ripartite:
a) Polizia di Stato: € 715.000,00;
b) Polizia penitenziaria: € 289.000,00;
c) Corpo forestale dello Stato: € 45.000,00.
2. I criteri per l'utilizzo delle somme sopra indicate e per l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.
TITOLO II
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
Art. 6.
Ambito di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dall'1 gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.
Art. 7.
Assegno funzionale
1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dall'1 gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
| Grado | 17 anni di servizio euro | 29 anni di servizio euro |
| Carabiniere e finanziere | 1.131,60 | 1.694,40 |
| Carabiniere scelto e finanzierie scelto | 1.131,60 | 1.694,40 |
| Appuntato | 1.131,60 | 1.694,40 |
| Appuntato scelto | 1.131,60 | 1.694,40 |
| Vice brigadiere | 1.406,40 | 2.358,00 |
| Brigadiere | 1.406,40 | 2.358,00 |
| Brigadiere capo | 1.406,40 | 2.358,00 |
| Maresciallo | 1.429,20 | 2.398,80 |
| Maresciallo ordinario | 1.429,20 | 2.398,80 |
| Maresciallo capo | 1.429,20 | 2.398,80 |
| Maresciallo aiutante s.U.P.S. e Maresciallo aiutante | 1.429,20 | 2.398,80 |
2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, a decorrere dall'1 gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
| Grado | 17 anni di servizio euro | 29 anni di servizio euro |
| Sottotenente | 1.682,40 | 2.524,80 |
| Tenente | 1.682,40 | 2.524,80 |
| Capitano | 2.164,80 | 4.018,80 |
| Maggiore | 2.439,60 | 4.018,80 |
| Tenente colonnello | 2.439,60 | 4.018,80 |
3. A decorrere dall'1 gennaio 2003, ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2, per il compimento della prescritta anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.
Art. 8.
Efficienza dei servizi istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti somme annue:
a) Arma dei carabinieri: € 3.344.600,00;
b) Guardia di finanza: € 2.160.600,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
Art. 9.
Tutela assicurativa
1. A decorrere dall'1 gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
a) Arma dei carabinieri: € 640.000,00;
b) Corpo della guardia di finanza: € 400.000,00.
Art. 10.
Buoni pasto
1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, sono assegnate, a ciascuna Forza di polizia ad ordinamento militare, a decorrere dall'1 gennaio 2003, le seguenti risorse per la concessione dei buoni pasto, così ripartite:
a) Arma dei carabinieri: € 688.000,00;
b) Corpo della guardia di finanza: € 444.000,00.
2. I criteri per l'utilizzo delle somme sopra indicate e per l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11.
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di concertazione.
Art. 12.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 134,736 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (15), iscritta sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 novembre 2003
Registrato alla Corte dei conti il 17-12-2003
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 293
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(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247.