ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 2003, n. 349.
(Gazzetta Ufficiale n. 298 del 24 dicembre 2003)
Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle Forze armate.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dall'1 gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
Art. 2.
Assegno funzionale
1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139 (16), fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 (17), a decorrere dall'1 gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
| Grado | 17 anni di servizio euro | 29 anni di servizio euro |
| 1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti | 1.131,60 | 1.694,40 |
| Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti | 1.131,60 | 1.694,40 |
| Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti | 1.131,60 | 1.694,40 |
| Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti | 1.131,60 | 1.694,40 |
| Sergente e gradi corrispondenti | 1.406,40 | 2.358,00 |
| Sergente maggiore e gradi corrispondenti | 1.406,40 | 2.358,00 |
| Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti | 1.406,40 | 2.358,00 |
(Segue)
| Grado | 17 anni di servizio euro | 29 anni di servizio euro |
| Maresciallo e gradi corrispondenti | 1.429,20 | 2.398,80 |
| Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti | 1.429,20 | 2.398,80 |
| Maresciallo capo e gradi corrispondenti | 1.429,20 | 2.398,80 |
| 1° Maresciallo e gradi corrispondenti | 1.429,20 | 2.398,80. |
2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1999, a decorrere dall'1 gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
| Grado | 17 anni di servizio euro | 29 anni di servizio euro |
| Tenente e gradi corrispondenti | 1.682,40 | 2.524,80 |
| Capitano e gradi corrispondenti | 2.164,80 | 4.018,80 |
| Maggiore e gradi corrispondenti | 2.439,60 | 4.018,80 |
| Tenente colonnello e gradi corrispondenti | 2.439,60 | 4.018,80 |
---------
(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 2789.
(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 3544.
Art. 3.
Indennità operativa
1. Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpreta nel senso che il personale percettore dell'indennità fondamentale di aeronavigazione o di volo di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e di una delle indennità supplementari previste dall'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della medesima legge, quando cessa di percepire la predetta indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari ad un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni anteriormente alla data di entrata in vigore del comma 10 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
2. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nonchè dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.
Art. 4.
Buoni pasto
1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, è assegnata, a decorrere dall'1 gennaio 2003, la somma di € 819.000,00 per la concessione dei buoni pasto.
2. I criteri per l'utilizzo della somma sopra indicata e per l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.
Art. 5.
Tutela legale
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, al personale delle Forze Armate, indagato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di € 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
Art. 6.
Importo aggiuntivo pensionabile
1. A decorrere dall'1 gennaio 2003, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è rideterminato per il personale sottoindicato, nelle seguenti misure mensili lorde:
| Grado | Euro |
| Caporal maggiore capo scelto | 171 |
| Caporal maggiore capo | 171 |
| Caporal maggiore scelto | 170 |
Art. 7.
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite nei precedenti provvedimenti di concertazione.
Art. 8.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in € 49,513 milioni a decorrere dal 2003, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (18), iscritta sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 novembre 2003
Registrato alla Corte dei conti il 17-12-2003
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 292
---------
(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247.