ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 2010, n. 215.

(Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010)

 

Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Camera di commercio: la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) diritti di segreteria: i diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle Camere di commercio, come determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (9), e successive modificazioni;

c) registro delle imprese: il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

d) ufficio del registro delle imprese: l'ufficio della Camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 518; I.L.P. 1994, pag. 355.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di recupero coattivo dei diritti di segreteria non versati, che costituiscono proventi delle camere di commercio ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. E' comunque fatto salvo il diritto della Camera di commercio di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 76, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (10).

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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 3543.

Art. 3.

Disciplina del procedimento

1. Verificati gli importi dei diritti di segreteria che risultano non pagati, aumentati degli accessori a qualunque titolo dovuti, le camere di commercio procedono alla valutazione circa la convenienza economica della procedura di recupero ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254.

2. La valutazione di cui al comma 1 viene comunicata al Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

3. Valutata la convenienza al recupero, il responsabile del procedimento intima all'interessato di pagare le somme dovute, con le modalità in uso presso le Camere di commercio, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della intimazione, avvertendo che, in mancanza, si procederà alla riscossione coattiva dell'importo mediante iscrizione a ruolo. La suddetta intimazione vale atto di costituzione in mora del debitore, anche ai sensi dell'articolo 2943, comma 3, del Codice civile.

4. La riscossione coattiva dei diritti di segreteria è effettuata mediante ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 2010

Registrato alla Corte dei conti il 2-12-2010

Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 319

 

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