ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2008, n. 94.

(Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008)

 

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia (biennio 2006-2007).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

Art. 2.

Decorrenza e durata

1. Il presente decreto concerne il periodo dall'1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per gli aspetti relativi alla parte economica.

Art. 3.

Struttura del trattamento economico

1. La struttura del trattamento economico dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, a decorrere dall'1 gennaio 2006, è articolata nelle seguenti componenti:

a) stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante, e indennità integrativa speciale, ferme restando le disposizioni dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107 (27);

b) retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte;

c) retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

2. Il trattamento economico di cui al comma l è onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai funzionari diplomatici.

---------

(27) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 1259.

Art. 4.

Stipendio tabellare

1. A decorrere dall'1 gennaio 2006 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per 13 mensilità:

Ambasciatore: € 97.222,42;

Ministro plenipotenziario: € 80.422,55;

Consigliere d'ambasciata: € 63.703,90;

Consigliere di legazione: € 52.176,78;

Segretario di legazione: € 37.639,39.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2007 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per 13 mensilità:

Ambasciatore: € 107.650,00;

Ministro plenipotenziario: € 91.600,00;

Consigliere d'ambasciata: € 71.000,00;

Consigliere di legazione: € 55.000,00;

Segretario di legazione: € 41.200,00.

Art. 5.

Retribuzione individuale di anzianità

1. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114 (28), in materia di retribuzione individuale di anzianità.

---------

(28) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 2275.

Art. 6.

Fondo per la retribuzione di posizione

e la retribuzione di risultato

1. Il fondo di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, ferme restando le modifiche ed integrazioni previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144, e dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:

a) € 230 mensili pro capite per 13 mensilità per l'anno 2007;

b) € 252,5 mensili pro capite per 13 mensilità a decorrere dal 31 dicembre 2007.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 31 dicembre 2005.

3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota pari al 28,67% viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.

4. In caso di modifica del decreto del Ministro degli Affari Esteri n. 2069 del 5 luglio 2000 e fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale relativo al biennio economico 2008-2009, le misure della retribuzione di posizione e di risultato correlate alle nuove posizioni funzionali, individuate dal nuovo decreto del Ministro degli Affari Esteri con le procedure per esso previste, sono stabilite utilizzando parte del finanziamento aggiuntivo disponibile a decorrere dal 31 dicembre 2007, quantificata in € 297.576 lordi, mantenendo un proporzionato rapporto rispetto alle posizioni funzionali esistenti.

5. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.

Art. 7.

Retribuzione di posizione

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dall'1 gennaio 2006, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli Affari Esteri n. 2069 del 5 luglio 2000 rimangono determinate nei valori annui lordi per 13 mensilità stabiliti nell'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2007, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli Affari Esteri n. 2069 del 5 luglio 2000 sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per 13 mensilità:

a) Segretario generale, € 116.600,00;

b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto n. 2069/2000, € 80.000,00;

c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c), del decreto n. 2069/2000, € 50.000,00;

d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto n. 2069/2000, € 30.850,00;

e) Funzionari di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto n. 2069/2000, € 13.500,00;

f) Funzionari addetti agli uffici, € 9.609.05.

3. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonchè all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, rimangono determinate, per il biennio economico 1 gennaio 2006-31 dicembre 2007, nei valori annui lordi per 13 mensilità stabiliti nell'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.

Art. 8.

Retribuzione di risultato

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dall'1 gennaio 2006, i parametri della retribuzione di risultato, ivi fissati in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli Affari Esteri n. 2069 del 5 luglio 2000, e successive modificazioni, rimangono definiti dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2007 la retribuzione di risultato è ridefinita nei seguenti valori annui lordi per 13 mensilità:

a) Segretario Generale, € 72.322,59;

b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto n. 2069/2000, € 52.795,49;

c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c), del decreto n. 2069/2000, € 34.714,84;

d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto n. 2069/2000, € 17.357,42;

e) Funzionari di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto n. 2069/2000, € 8.534,07;

f) Funzionari addetti agli uffici, € 7.159,94.

Art. 9.

Effetti del nuovo trattamento economico

1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 4 e 7 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

Art. 10.

Risorse di cui all'articolo 1, comma 177

della legge 23 dicembre 2005, n. 266

1. La quota parte delle risorse aggiuntive stanziate dall'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (29), a decorrere dal 2006, in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005 per la definizione dei contratti collettivi di lavoro per il biennio economico 2004-2005, pari ad € 455.000 lordi, è destinata agli incrementi di cui all'articolo 4.

2. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, è soppresso.

---------

(29) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 212.

Art. 11.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.

Art. 12.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in € 1.080.809 per l'anno 2006, in € 13.709.145 per l'anno 2007 e in € 14.120.931 a decorrere dall'anno 2008, si provvede:

per l'anno 2006, quanto ad € 630.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto ad € 450.809, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

per l'anno 2007, quanto ad € 665.968 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto ad € 1.445.756 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quanto ad € 2.597.421 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto ad € 9.000.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 14, comma 3, della legge 27 dicembre 2007, n. 246;

a decorrere dall'anno 2008, quanto ad € 665.968 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto ad € 4.043.177 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quanto ad € 411.786 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto ad € 9.000.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 14, comma 3, della legge 27 dicembre 2007, n. 246.

2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2008

Registrato alla Corte dei conti il 26-5-2008

Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 63

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda