ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2007, n. 158.

(Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2007)

 

Regolamento recante criteri, procedure e modalità di attuazione degli interventi a sostegno del settore turistico, a norma dell'articolo 1, comma 1227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e oggetto degli interventi

1. Il regolamento disciplina la gestione delle risorse finanziarie assegnate per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ai sensi dell'articolo 1, comma 1227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (38). Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'attuazione amministrativa del presente regolamento ed alla gestione delle risorse assegnate.

2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati a conseguire, anche in conformità all'articolo 5, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135 (39), e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, recante recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e l'interazione con le autonomie locali e le associazioni imprenditoriali del settore, la valorizzazione dei territori nazionali e delle relative potenzialità turistiche.

3. Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 gli interventi concernono specificamente la valorizzazione di itinerari turistici a valenza interregionale regionale o provinciale caratterizzati da spiccati elementi di rilevanza storica, culturale, religiosa e da un potenziale di attrazione della domanda turistica internazionale.

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(38) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.

(39) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 2116.

Art. 2.

Attuazione degli interventi

1. Al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è assegnata una quota pari all'1,5% della disponibilità finanziaria annualmente stabilita dall'articolo 1, comma 1227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per l'esecuzione delle azioni di monitoraggio e di promozione dei programmi beneficiari del cofinanziamento, come dettagliato nella allegata Tabella 1 (...omissis...). Tale quota non potrà superare annualmente il limite di spesa di € 150.000,00.

2. Al fine di assicurare l'equa distribuzione sul territorio delle risorse, fatta salva la quota di cui al comma 1, la disponibilità massima attribuibile complessivamente a ciascuna regione e provincia autonoma nella partecipazione alla realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento è determinata a valere sulle risorse annualmente disponibili ai sensi della allegata Tabella 2 (...omissis...).

Art. 3.

Programmi di intervento

1. I programmi di intervento di cui al presente regolamento sono presentati ciascuno congiuntamente per il tramite di almeno 2 regioni e province autonome e prevedono la partecipazione degli Enti locali ovvero di altri soggetti pubblici e privati.

2. Le domande riferite a ciascun intervento, predisposte ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, e degli articoli 4 e 5, sottoscritte dalle regioni e dalle province autonome copresentatrici, sono presentate, a cura di una delle regioni e delle province autonome firmatarie, definita capofila, al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. Le domande relative all'annualità 2007 dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, mentre per le annualità successive dovranno essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo si pronuncia, sulla scorta della valutazione degli elementi di cui agli articoli 4 e 5, circa l'accoglimento ovvero il rigetto della domanda entro i successivi 45 giorni. Nel caso in cui il Dipartimento ritenga che la domanda presentata necessiti di ulteriore istruttoria, assegna alla capofila un termine non superiore a 10 giorni per la produzione di atti e documenti integrativi, che possono tener conto anche di una eventuale rimodulazione dell'intervento, pronunciandosi definitivamente entro 10 giorni dal ricevimento degli stessi.

3. All'esito della positiva valutazione dei programmi di intervento il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo adotta il decreto di assegnazione delle risorse.

Art. 4.

Contenuti dei programmi di intervento

1. Ciascun programma d'intervento individua i contenuti e le articolazioni delle attività e definisce compiutamente i seguenti elementi, che devono essere indicati nella domanda di finanziamento:

a) soggetti presentatori;

b) contenuti e obiettivi del programma, sia a livello generale che a carattere specifico per ciascuna regione e provincia autonoma co-presentatrice;

c) ambiti territoriali entro cui sono previsti gli interventi e nei quali si prevedono effetti indotti;

d) tipologia degli interventi ricompresi nel programma, connessione agli obiettivi del programma stesso ed alle finalità turistiche e livello di progettazione esistente delle eventuali opere infrastrutturali (preliminare, definitivo, esecutivo);

e) piano finanziario con evidenziazione delle quote di finanziamento regionale;

f) programma delle azioni previste;

g) modalità e strumenti previsti per la prosecuzione delle politiche di valorizzazione turistica dell'area interessata al programma nelle fasi successive alla sua realizzazione;

h) esplicitazione di eventuali interventi suppletivi organici ai programmi;

i) scheda riassuntiva degli investimenti con l'indicazione delle specifiche destinazioni dei contributi.

Art. 5.

Interventi ammissibili

1. Possono essere ammessi a finanziamento, fino ad massimo del 90% della spesa, programmi relativi a:

a) interventi strutturali, infrastrutturali e di creazione di servizi, con esclusione comunque della manutenzione ordinaria;

b) interventi di qualificazione e riqualificazione delle risorse professionali;

c) interventi integrati a favore dello sviluppo competitivo del settore e della promozione del prodotto turistico.

Art. 6.

Durata dei programmi di intervento

1. I programmi di intervento hanno inizio formale entro 90 giorni dalla data del decreto di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 3, e si concludono entro i 24 mesi successivi. Il mancato rispetto dei termini di inizio e di conclusione degli interventi comporta la decadenza o la riduzione del beneficio del cofinanziamento in ragione di quanto non eseguito, fatte salve comprovate cause di forza maggiore o eventuali proroghe di cui al comma 3. Ai fini di una corretta gestione delle risorse, ciascuna regione e provincia autonoma invia comunicazione al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sia dell'inizio dei lavori che della conclusione degli stessi, in entrambi i casi in modo analitico per ciascun programma d'intervento, facendo specifico riferimento a quanto contenuto nella domanda di cui all'articolo 3.

2. Le regioni e le province autonome comunicano al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo le mancate realizzazioni o l'annullamento dei programmi, o comunque eventuali riduzioni di attività rispetto alle risorse assegnate. Il Dipartimento, valutato quanto comunicato dalle regioni e dalle province autonome, dispone la revoca integrale o parziale del decreto di assegnazione delle risorse con la conseguente determinazione della restituzione integrale o parziale dei finanziamenti erogati.

3. Le eventuali varianti sostanziali, con esclusione comunque di oneri aggiuntivi per lo Stato, devono attenere alle finalità della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del presente regolamento, devono essere concordate fra le regioni e le province autonome co-presentatrici del programma e devono essere comunicate al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. Eventuali proroghe del termine dei lavori, purchè non comportino oneri aggiuntivi per lo Stato e quando ricadano all'interno dei programmi oggetto di cofinanziamento statale, devono essere approvate dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Art. 7.

Oneri a carico dei soggetti proponenti

1. La regione o la provincia autonoma capofila, entro il periodo di tempo intercorrente tra il decreto di assegnazione delle risorse e l'inizio dei lavori relativi al programma, invia al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo il progetto esecutivo del programma stesso, corredato dalla definizione delle modalità di attuazione e dalla descrizione delle modalità di partecipazione di altri Enti pubblici e soggetti privati all'iniziativa progettuale.

Art. 8.

Modalità di erogazione

1. Previa richiesta di ciascuna regione e provincia autonoma interessata, per ciascun programma il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede:

a) al trasferimento del 20% a titolo di anticipazione contestualmente all'adozione del decreto di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 3;

b) al trasferimento del 60% in correlazione alla data di comunicazione dell'inizio lavori;

c) al trasferimento del residuo 20% successivamente alla data di positiva ultimazione dei lavori, da accertarsi da parte del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Art. 9.

Clausola di salvaguardia

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2007

Registrato alla Corte dei conti il 10-9-2007

Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 341

 

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