ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004)

 

Autorizzazione alle assunzioni nelle Pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 3, commi 53, 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 53, 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (1), le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli Enti pubblici non economici, le università e gli Enti di ricerca di cui alle Tabelle 1 e 2 e 3 allegate al presente decreto, sono autorizzate, a decorrere dal 15 ottobre 2004, ad assumere a tempo indeterminato, un contingente di personale pari a complessive 8.210 unità corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a € 257.042.694, di cui € 61.383.887 quale onere relativo all'anno 2004 e € 257.042.694 corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime a decorrere dall'anno 2005, da far valere sul fondo di cui all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Alle Forze armate, ai Corpi di polizia ed al Corpo dei vigili del fuoco è assegnato, per l'anno 2004, un contingente di personale pari a 6.191 unità, come risulta dalla Tabella 1 allegata al presente decreto, nel limite di spesa, per l'anno 2004, di € 40.669.980, e di € 195.215.904 a decorrere dall'anno 2005. Per l'anno 2004 è posto a carico del fondo di cui all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la spesa di € 7.833.326 relativa ai richiami in servizio autorizzati ai sensi della normativa vigente per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri. Per la decorrenza delle assunzioni previste al presente comma sono fatti salvi i corsi già programmati, fermi restando i limiti di spesa indicati nella Tabella 1.

3. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, le amministrazioni di cui alla Tabella 2 allegata al presente decreto, sono autorizzate, a decorrere dal 15 ottobre 2004, ad assumere a tempo indeterminato 2.019 unità di personale corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a € 61.826.790, di cui € 12.880.581 quale onere relativo all'anno 2004 e € 61.826.790 corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime per l'anno 2005.

4. Per il settore università è autorizzata una spesa complessiva annua lorda a regime pari a € 20.000.000, di cui € 4.166.667 quale onere relativo all'anno 2004 e € 20.000.000 corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime a decorrere dall'anno 2005, da far valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per il medesimo settore, con successivo provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (2), sono individuati il contingente complessivo di personale da assumere ed i criteri di ripartizione tra i singoli atenei, tenendo conto delle richieste e delle esigenze dei singoli istituti universitari, nonchè del contingente e della spesa relativa al personale assunto nell'anno 2003 sulla base dei decreti del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003, e 24 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate al settore dell'Università dal presente decreto.

5. Nell'ambito del contingente di cui al comma 3 è autorizzata l'immissione di 6 unità di personale provenienti dalle ex basi Nato presso il Ministero della Giustizia - Direzione degli archivi notarili.

6. Le amministrazioni, con esclusione di quelle di cui al comma 2, che hanno presentato richiesta di autorizzazione all'assunzione avvalendosi della deroga concernente le priorità che non riguardano l'assunzione dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, sono autorizzate ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del contingente di cui al comma 3, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi 53, 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

7. Nell'ambito del contingente di personale di cui al comma 6, è autorizzata l'assunzione di 45 unità di personale a tempo indeterminato presso l'ACI il cui onere finanziario è posto direttamente a carico dei bilanci autonomi del predetto Istituto.

8. Le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 che, per esigenze organizzative e gestionali sopravvenute, intendano assumere unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, ovvero utilizzare graduatorie concorsuali diverse rispetto a quelle considerate nel corso dell'istruttoria prevista dall'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono autorizzate ad avviare le relative assunzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna amministrazione dal presente decreto.

9. Ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 (3), a decorrere dall'anno 2004, è prevista la spesa di € 1,2 milioni annui, a decorrere dall'anno 2004, ai fini del collocamento, anche in soprannumero e nel limite complessivo di 30 unità, del personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti SPA mediante l'attivazione di procedure di mobilità verso Pubbliche amministrazioni, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con corrispondente riduzione della relativa autorizzazione di spesa.

10. Ai sensi dell'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, numero 350, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile è prevista l'assunzione di personale nel limite massimo di 180 unità il cui onere, pari a € 1,75 milioni a decorrere dall'anno 2004 e € 6,3 milioni a decorrere dall'anno 2005, è ripartito, quanto a € 1,75 milioni a decorrere dall'anno 2004 a carico del fondo di cui al comma 54 dell'articolo 3 della citata legge 24 dicembre 2003, numero 350 e, quanto a € 4,55 milioni a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, numero 225 (4).

11. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro e non oltre il 30 novembre 2004, a trasmettere per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle Pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili professionali ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale del part-time, nonchè l'eventuale amministrazione di provenienza, ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la spesa per l'anno 2004, nonchè quella annua lorda a regime effettivamente da sostenere. Al completamento delle procedure di assunzione va, altresì, fornita dimostrazione da parte delle amministrazioni interessate del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

12. Alla copertura dell'onere a carico delle amministrazioni interessate, con esclusione di quella di cui al comma 7, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'unità previsionale di base (UPB) 4.1.54. Fondi da ripartire per oneri di personale cap. 3032, dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2004 e corrispondenti capitoli per esercizi successivi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 agosto 2004

Registrato alla Corte dei conti il 16-9-2004

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 303

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 245.

(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 264.

(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 808.

(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, Suppl. n. 7-8, pag. 282.

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TABELLA 1

(Prevista dall'art. 1, comma 1)

Settore sicurezza Autorizzazioni Oneri 2004 (euro) Oneri 2005 (euro)
Forze Armate 871 6.325.140 30.360.674
Carabinieri 1.200 7.895.536 37.898.571
Polizia penitenziaria 1.500 9.250.384 44.401.845
Guardia di finanza 690 4.674.724 22.438.677
Corpo forestale dello Stato 130 808.707 3.881.794
Polizia di Stato 1.450 9.423.295 45.231.817
Vigili del fuoco 350 2.292.193 11.002.526
Totale settore sicurezza 6.191 40.669.980 195.215.904
Onero richiami Carabinieri   7.533.092  
Oneri richiami Forze Armate
  300.234  
Totale generale settore sicurezza 6.191 48.503.306 195.215.904

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TABELLA 2

(Prevista dall'art. 1, comma 1)


Ministeri
Autorizzazioni anno 2004
Autorizzazioni Oneri 2004 Oneri 2005
Affari Esteri 40 360.298 1.729.430
Affari Esteri - Istituto Agronomico dell'Oltremare 3 19.880 95.423
Attività produttive 4 16.017 76.880
Beni ed Attività Culturali 39 250.572 1.202.745

Politiche Agricole e Forestali (Ispettorato centrale repressione frodi)

48 307.348 1.475.270
Giustizia - Organizzazione giudiziaria 154 986.627 4.735.808
Giustizia - Dipartimento giustizia minorile 10 78.054 374.661

Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria-civile

22 138.619 665.371

Giustizia - Ufficio centrale degli archivi notarili

7 37.987 182.337

Commissariato del Governo - Provincia autonoma di Bolzano

10 64.067 307.520

Infrastrutture e Trasporti

91 418.879 2.010.617

Salute

65 636.966 3.057.438

Corte dei conti

13 69.605 334.103

Difesa

511 3.410.965 16.372.631

Autorità del bacino Tevere

2 10.452 50.168

Autorità del Bacino Po

4 43.736 209.932

Autorità del Bacino Arno

2 11.404 54.740

Autorità del Bacino Liri, Garigliano e Volturno

2 15.124 72.593

Ministero Economia e Finanze

75 588.000 2.822.398

Ministero Economia e Finanze - Monopoli di Stato

19 48.455 232.586

Consiglio di Stato

40 227.798 1.093.429

A) Totale Ministeri

1.161 7.740.850 37.156.080
Enti pubblici non economici Autorizzazioni Oneri 2004 Oneri 2005

INPDAP

105 605.025 2.904,122

INPS

190 816.016 3.916,875

Registro italiano dighe

2 12.274 58.916

IPOST

35 90.769 435.691

ENIT

13 80.904 388.340

ENPALS

6 56.151 269.526

INAIL

102 653.730 3.137.903

ACI

45 0 0

Ente nazionale Gran Sasso e monti della Laga

3 15.968 76.646

Accademia nazionale dei Lincei

1 6.667 32.000

Ente parco Gran Paradiso

1 6.137 29.458

Ente nazionale del Pollino

4 22.311 107.092

Parco nazionale Foreste Casentinesi

3 16.431 78.868

Ente parco del Cilento e vallo di Diano

1 4.671 22.423

Ente parco nazionale dell'Aspromonte

3 15.826 75.966

Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR)

1 8.297 39.827

ENAC

20 320.504 1.538.420

B) Totale Enti pubblici non economici

535 2.731.682 13.112.073
Enti di ricerca Autorizzazioni Oneri 2004 Oneri 2005

ISTAT

31 90.890 436.271

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

6 67.649 324.715

Istituto nazionale di astrofisica

30 223.563 1.073.101

Istituto nazionale di economia agraria (INEA)

2 23.222 111.468

Istituto nazionale di fisica nucleare

64 221.703 1.064.173

INSEAN

7 101.046 485.023

ENEA

45 425.364 2.041.746

Fisica della materia

25 262.280 1.258.945

Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale

4 46.445 222.936

Consiglio nazionale delle ricerche

2 13.051 62.645

Istituto superiore di sanità

30 255.852 1.228.089

Istituto nazionale fauna Alessandro Ghigi

2 11.645 55.898

Istituto nazionale ottica applicata

7 69.465 333.433

Istituto studi e analisi economica

9 31.341 150.438

Ente nazionale sementi elette

2 26.120 125.376

ISPESL

10 85.714 411.429

Istituto Galileo Ferraris

5 60.954 292.578

ASI

11 84.621 406.182

Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

30 295.512 1.418.457

Istituto papirologico "G. Vitelli"

1 11.611 55.734

C) Totale Enti di ricerca

323 2.408.049 11.558.637

Totale generale (A + B + C)

2.019 12.880.581 61.826.790

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TABELLA 3

(Prevista dall'art. 1, comma 1)

RIEPILOGO

Comparti Autorizzazioni
assunzioni
Oneri 2004 (euro) Oneri 2005 (euro)
Settore sicurezza 6.191 40.669.980 195.215.904
Oneri relativi ai richiami 0 Oneri 2004 (euro) 0
Forze armate 0 300.234 0
Arma dei Carabinieri 0 7.533.092 0
Totale settore sicurezza 6.191 48.503.306 195.215.904
Ministeri 1.161 7.740.850 37.156.080
Enti pubblici non economici 490 2.731.682 13.112.073
ACI 45 0 0
Totale Enti pubblici non economici 535 2.731.682 13.112.073
Enti di ricerca 323 2.408.049 11.558.637
Università 0 4.166.667 20.000.000
Totale generale 8.210 65.550.554 277.042.694

Note:

a) Fanno carico al fondo, per un totale di 2,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 i seguenti importi:

- 1,75 milioni di euro per le esigenze del Dipartimento della protezione civile (art. 3, comma 9, Legge Finanziaria 2004);

- 1,2 milioni di euro per il personale della Cassa depositi e prestiti (legge n. 47/2004).

b) Le assunzioni di personale riguardanti l'ACI non gravano sul fondo.

c) Il contingente di personale da assumere per le università e la sua ripartizione per i singoli atenei sono individuate con successivo provvedimento.

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