ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 2016, n. 108.

(Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2016)

 

Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Statuto dell'Agenzia nazionale

per le politiche attive del lavoro

1. E' approvato lo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

2. Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 2016

Registrato alla Corte dei conti il 15-6-2016

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro e Politiche Sociali, reg.ne prev. n. 2568

Allegato

STATUTO DELL'AGENZIA NAZIONALE

PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Art. 1.

Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

1. L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito denominata ANPAL, istituita ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (1), di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio.

L'ANPAL è sottoposta alla vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

2. L'attività dell'ANPAL è disciplinata dal decreto istitutivo e dal presente statuto.

3. L'ANPAL ha sede in Roma e utilizza le sedi già in uso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'ISFOL, fino alla definizione di un piano logistico generale di riorganizzazione del Ministero.

4. L'ANPAL si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre1933, n. 1611.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 2708.

Art. 2.

Fini istituzionali

1. L'ANPAL svolge le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal decreto istitutivo, coordinando la rete dei servizi per le politiche del lavoro, al fine di promuovere l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all'elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione e il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all'articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro.

2. L'ANPAL si conforma e provvede all'attuazione:

a) delle linee di indirizzo triennali e degli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro stabiliti dal Ministero del Lavoro, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) della specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale così come stabiliti dal Ministero del Lavoro, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

Poteri ministeriali di vigilanza

1. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esercita sull'ANPAL i poteri di indirizzo e vigilanza previsti dall'articolo 8, commi 2 e 4, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dal decreto istitutivo e dal presente Statuto.

2. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esprime il parere preventivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto istitutivo, sui seguenti atti dell'ANPAL:

a) circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o regolamento;

b) modalità operative e ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto istitutivo;

c) atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi europei gestiti dall'ANPAL in qualità di Autorità di gestione.

Art. 4.

Organizzazione e funzionamento

1. Con propri regolamenti, approvati dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, l'ANPAL disciplina:

a) l'organizzazione e il funzionamento degli Organi e delle Strutture;

b) l'amministrazione e la contabilità.

Art. 5.

Organi

1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto istitutivo, sono organi dell'ANPAL e restano in carica per 3 anni rinnovabili per una sola volta:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Consiglio di vigilanza;

d) il Collegio dei revisori.

2. Il Presidente è nominato con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto istitutivo. Il relativo incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato, nonchè con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'ANPAL.

3. Il Consiglio di amministrazione, nominato con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto istitutivo, è composto dal Presidente e da 2 membri, di cui uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e uno su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Con le medesime modalità di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto istitutivo si procede alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. I componenti cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri. Il compenso dei Consiglieri di amministrazione è determinato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Consiglio di vigilanza, nominato con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo, è composto da 10 membri, scelti tra esperti di comprovata esperienza e professionalità, almeno quinquennale, nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, i quali non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. Con le medesime modalità di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo si procede alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. I componenti cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri.

5. Il Collegio dei revisori, nominato con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto istitutivo, è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti. Due membri del Collegio sono in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui uno con funzioni di Presidente e uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ai membri del Collegio si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Il compenso dei componenti del Collegio dei revisori è determinato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ANPAL e, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto istitutivo, svolge le seguenti funzioni:

a) presiede il Consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e definisce l'ordine del giorno;

b) può assistere alle sedute del Consiglio di vigilanza;

c) in caso di necessità e urgenza, sotto la sua responsabilità, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione da sottoporre a ratifica dello stesso nella 1ª seduta utile. Detti provvedimenti sono immediatamente esecutivi;

d) sottoscrive le convenzioni di cui all'articolo 4, comma 17, all'articolo 9 comma 2, all'articolo 11, comma 1, lettera e), all'articolo 13, comma 6, all'articolo 19, comma 7, e all'articolo 27, comma 3, del decreto istitutivo.

2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio di amministrazione con maggiore anzianità complessiva nella funzione, o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.

Art. 7.

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione esercita ogni funzione non compresa nella sfera di competenza degli altri Organi dell'ANPAL, conformemente all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (2), e all'articolo 7, comma 3, del decreto istitutivo e in particolare:

a) approva i piani annuali dell'azione in materia di politiche attive, da adottarsi con il decreto di cui all'articolo 2 del decreto istitutivo;

b) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

c) delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili;

d) adotta i regolamenti di contabilità e di organizzazione, sulla base della proposta del Direttore generale;

e) delibera sulle scelte strategiche e sulle linee d'indirizzo dell'Agenzia in tutti i casi previsti dalle disposizioni del decreto istitutivo e del presente Statuto e negli altri casi previsti dai regolamenti di contabilità e di amministrazione;

f) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 13, del decreto istitutivo e in coerenza con le previsioni dell'articolo 2 del medesimo decreto, determina gli obiettivi annuali di Italia lavoro e le modalità di verifica del raggiungimento dei risultati.

Con le medesime modalità può emanare specifici atti di indirizzo e direttiva nei confronti di Italia lavoro Spa;

g) delibera su ogni questione che il Presidente pone all'ordine del giorno.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno 4 volte all'anno.

3. Su specifici argomenti, e dandone previa informazione agli altri membri del Consiglio, il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio di amministrazione i rappresentanti di altre Amministrazioni o agenzie, nonchè esperti, interni ed esterni, nelle materie da trattare.

L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno, deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno 12 ore prima, con ogni mezzo idoneo.

4. Il Consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti almeno 2 suoi componenti. Possono essere oggetto di discussione argomenti non posti preventivamente all'ordine del giorno solo se individuati all'unanimità dei componenti del Consiglio.

5. Sono considerati presenti, altresì, i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti di telecomunicazione che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l'identificazione e la regolare partecipazione ai lavori.

In tal caso, la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente.

6. Le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, fatta eccezione per i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d).

7. Delle sedute del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale.

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pagg. 2282, 3268; I.L.P. 2001, pagg. 2266, 2576.

Art. 8.

Attribuzioni del Consiglio di vigilanza

1. Il Consiglio di vigilanza, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto istitutivo esercita le seguenti attribuzioni:

a) formula proposte sulle linee di indirizzo generale al Consiglio di amministrazione;

b) propone gli obiettivi strategici al Consiglio di amministrazione;

c) vigila sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi strategici adottati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Attribuzioni e funzionamento del Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e provvede agli altri compiti ad esso demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica. In particolare:

a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

b) esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

c) accerta periodicamente la consistenza di cassa;

d) redige le relazioni di propria competenza;

e) svolge il controllo di regolarità secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (3).

2. Il Collegio dei revisori è convocato dal Presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre e si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti tutti e 3 i membri.

3. I membri del Collegio assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza alla riunione, purchè collegati con le modalità di cui all'articolo 7, comma 5.

4. Compatibilmente con le attività da svolgere, alle sedute del Collegio dei revisori si considerano presenti anche i componenti che partecipano a distanza alla riunione, purchè collegati con le modalità di cui all'articolo 7, comma 5.

5. Le sedute del Collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del Collegio, custodito presso l'ANPAL.

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pag. 2287.

Art. 10.

Attribuzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale, scelto secondo le modalità previste all'articolo 8, comma 1, del decreto istitutivo esercita le seguenti attribuzioni:

a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo, coordina l'organizzazione interna del personale, degli Uffici e dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo;

b) propone al Consiglio di amministrazione i regolamenti di contabilità e di organizzazione;

c) dà attuazione alle delibere del Consiglio di amministrazione;

d) può assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione su invito dello stesso;

e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'ANPAL e consistenza degli organici, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

f) provvede, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme di legge, dai contratti collettivi e dai decreti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo, all'attribuzione degli incarichi ai dirigenti e ne effettua la valutazione;

g) esercita ogni altro potere attribuitogli dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione, e tutti gli atti gestionali non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti interni ad altri soggetti.

2. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del Direttore sono esercitate da un dirigente dell'ANPAL, con funzioni vicarie, nominato dallo stesso Direttore, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11.

Dirigenza

1. Fermo restando quanto disposto dal decreto istitutivo e come previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dirigenti dell'ANPAL:

a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal Direttore adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando, laddove previsto dal regolamento di contabilità, i relativi poteri di spesa;

b) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore;

c) dirigono, controllano e coordinano l'attività degli Uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;

d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri Uffici;

e) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore generale;

f) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri Uffici, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento e dal regolamento di organizzazione.

Art. 12.

Organismo indipendente di valutazione

della performance e Comitato unico di garanzia

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere

di chi lavora e contro le discriminazioni

1. L'ANPAL si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione della performance nonchè del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 13.

Princìpi generali di organizzazione e di funzionamento

1. L'ANPAL è articolata in Uffici dirigenziali di livello non generale in un numero non superiore a 7 unità, nonchè in strutture non dirigenziali di ricerca e consulenza tecnico scientifica, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione.

2. Con il medesimo regolamento di organizzazione, sono disciplinati il numero degli Uffici e l'individuazione dei compiti, favorendo il decentramento delle responsabilità operative.

Art. 14.

Bilancio dell'ANPAL

1. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il Direttore trasmette il bilancio preventivo al Collegio dei revisori, che lo esamina entro i 15 giorni successivi. Entro il 31 ottobre, il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo che viene trasmesso dal Presidente al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Entro il 31 dicembre, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, approva il bilancio preventivo o lo restituisce indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il regolamento di contabilità definisce le modalità di autorizzazione all'esercizio del bilancio provvisorio.

2. Entro il 15 aprile il Direttore, trasmette il conto consuntivo dell'esercizio precedente al Collegio dei revisori dei conti, che lo esamina entro i 10 giorni successivi.

3. Entro il 30 aprile, il Consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo, che viene trasmesso dal Presidente al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, approva il conto consuntivo o lo restituisce indicando le motivazioni della mancata approvazione.

4. Il bilancio preventivo e le relative variazioni e il conto consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ANPAL entro 10 giorni dall'approvazione.

Art. 15.

Mezzi finanziari dell'ANPAL

1. Le entrate dell'ANPAL sono costituite:

a) dalle risorse di cui all'articolo 5 del decreto istitutivo;

b) dalle risorse derivanti dal blocco delle assunzioni presso ISFOL, in relazione alle cessazioni di personale avvenute negli anni 2015 e 2016, e quelle relative alle economie per le cessazioni del personale delle aree funzionali, già in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avvenute nell'anno 2015, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto istitutivo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

c) dalle risorse derivanti dal trasferimento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'ISFOL, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo;

d) dalle risorse derivanti dalla riduzione degli oneri di funzionamento dell'ISFOL, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto istitutivo;

e) dalle eventuali ulteriori risorse che pervengano all'ANPAL espressamente assegnate dalla legge o derivanti da altri proventi patrimoniali o di gestione.

Art. 16.

Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche allo Statuto dell'ANPAL sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

 

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