ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2021, n. 235.

(Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021)

Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.).

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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EMANA

 

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

 

Finalità

1. In esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 57, 58, 59 e 60 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, il presente regolamento disciplina lo Sportello unico doganale e dei controlli, al fine di attuare il coordinamento in via telematica di tutti i procedimenti e controlli connessi all'entrata e all'uscita delle merci nel o dal territorio nazionale e di assicurare il conseguimento dell'obiettivo di cui alla Missione 3, riforma 2.1., Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva implementazione dello Sportello unico dei controlli del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Art. 2.

 

Sportello unico doganale

e dei controlli

 

1. I controlli di cui all'articolo 20, commi 1 e 3, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, sono assicurati dallo sportello unico doganale di cui all'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, denominato Sportello unico doganale e dei controlli (SUDOCO).

2. Ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonchè delle relative regole tecniche, il coordinamento per via telematica dei controlli, di cui al comma 1, è realizzato mediante accordi di cooperazione finalizzati all'interoperabilità, tramite il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC) di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tra il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e i sistemi delle Amministrazioni e Organi dello Stato interessati.

3. In caso di indisponibilità dei sistemi informativi, sono assicurate procedure di soccorso sostitutive da individuare in sede di definizione dei sistemi negli accordi di cooperazione, di cui al comma 2.

Art. 3.

 

Portale dello Sportello unico doganale e dei controlli

1. Presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è istituito il Portale dello sportello unico doganale e dei controlli (Portale SUDOCO).

2. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 131 a 134 del Regolamento (UE) n. 2017/625 riguardanti il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) e all'articolo 5, paragrafo 1., del Regolamento (UE) 2019/1239 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la Direttiva n. 2010/65/UE, nonchè le altre disposizioni relative ai sistemi unionali per gli altri controlli diversi da quelli previsti dal citato Regolamento (UE) n. 2017/625, tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2020/1056 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci, il Portale SUDOCO funge da interfaccia unica per l'attivazione, per la tracciabilità dello Stato, per la conclusione e per la consultazione dei procedimenti e dei controlli di cui all'articolo 2.

 

Art. 4.

 

Elenco dei procedimenti e dei controlli

1. I procedimenti e i controlli connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale e finalizzati all'assolvimento delle formalità doganali sono elencati all'interno delle tabelle A e B, allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, e pubblicati sul Portale SUDOCO.

2. Al fine di garantire l'efficace sviluppo dell'interoperabilità e il perseguimento dei principi generali di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, le Amministrazioni e gli Organi dello Stato competenti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente, di cui all'articolo 9, per la successiva pubblicazione sul Portale SUDOCO:

a) le modifiche, intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei termini di conclusione dei procedimenti;

b) le modifiche normative e regolamentari con riferimento ai procedimenti e ai controlli connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale.

 

Art. 5.

 

Trattamento dei dati personali

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 135 e 136 del Regolamento (UE) n. 2017/625 riguardanti il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC), il trattamento dei dati personali forniti dagli operatori al Portale SUDOCO avviene secondo le norme del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

2. Titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1., numero 7), del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativi ai procedimenti e ai controlli di cui all'articolo 2, sono esclusivamente le singole Amministrazioni o i singoli Organi dello Stato competenti, ivi inclusa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La medesima Agenzia delle dogane e dei monopoli è responsabile, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1., numero 8), del Regolamento (UE) n. 2016/679, del trattamento dei dati forniti dagli operatori tramite il Portale SUDOCO alle Amministrazioni o altri Organi dello Stato relativi ai procedimenti e ai controlli di cui all'articolo 2.

3. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati. Le misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 2016/679 sono specificate dalle Amministrazioni o Organi dello Stato anche nell'ambito dei sistemi di cooperazione di cui all'articolo 2, comma 2, e dei relativi accordi di servizio con le Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 6.

 

Procedimenti prodromici all'assolvimento

delle formalità doganali

1. Gli operatori utilizzano il portale SUDOCO per l'attivazione in modalità telematica dei procedimenti prodromici di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242.

2. Il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e i sistemi informativi delle Amministrazioni e Organi dello Stato competenti attivano, subito dopo l'adempimento di cui al comma 1, i processi di interoperabilità necessari al rilascio delle certificazioni, delle autorizzazioni, delle licenze e dei nulla-osta prodromici all'assolvimento delle formalità doganali.

3. All'atto della presentazione della dichiarazione doganale di cui al Capo II del Titolo V del Regolamento (UE) n. 952/2013, il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e i sistemi informativi delle Amministrazioni e Organi dello Stato competenti attivano i processi di interoperabilità necessari al controllo di validità e all'eventuale scarico delle predette certificazioni, autorizzazioni, licenze e nulla-osta.

Art. 7.

 

Controlli contestuali alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali

 

1. Gli operatori forniscono, attraverso il Portale SUDOCO, le informazioni necessarie, per avvalersi dell'esecuzione contemporanea e nello stesso luogo degli eventuali controlli contestuali alla presentazione della merce.

2. Nel caso di controlli di animali e merci disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli da 44 a 72 del Regolamento (UE) n. 2017/625, il comma 1 si applica nel rispetto prioritario di dette disposizioni, in particolare per quanto riguarda le modalità e la frequenza dei controlli da effettuarsi presso le strutture dei posti di controllo frontalieri.

3. All'atto della presentazione delle merci in dogana di cui al Capo II del Titolo IV del Regolamento (UE) n. 952/2013, o della dichiarazione doganale di cui al Capo II del Titolo V del citato regolamento, il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli attiva i processi di interoperabilità necessari all'avvio dei controlli di cui al comma 1, avvalendosi delle informazioni raccolte attraverso il Portale SUDOCO.

4. I sistemi informativi delle Amministrazioni e Organi dello Stato competenti attivano, subito dopo l'adempimento di cui al comma 3, i processi di interoperabilità necessari al coordinamento dei procedimenti e dei controlli e alla conclusione degli stessi.

 

Art. 8.

 

Controlli disposti da altre Amministrazioni

o Organi dello Stato

1. Le Amministrazioni e gli Organi dello Stato, che effettuano controlli ulteriori rispetto a quelli elencati nelle Tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 4 novembre 2010, n. 242, ma che comunque concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, utilizzano il Portale SUDOCO per darne comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. I controlli disposti dall'Autorità giudiziaria e quelli svolti dagli Organi competenti per la sicurezza dello Stato e dalle Forze di polizia sono esclusi dalla comunicazione prevista al comma 1.

3. Al fine di prevenire e contrastare l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto nell'ambito delle operazioni doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pone in essere ogni necessaria forma di coordinamento con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza.

Art. 9.

 

Comitato di coordinamento

e monitoraggio permanente

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è istituito il Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente dello Sportello unico doganale e dei controlli, con il compito di coordinare e armonizzare le scelte strategiche che attengono allo sviluppo dell'interoperabilità dei sistemi informativi che cooperano nell'ambito dello Sportello unico doganale e dei controlli.

2. Il Comitato è presieduto dal Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, o da un dirigente di vertice suo delegato.

3. Il Comitato è composto da:

a) il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

b) il Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile

(ENAC);

c) i Presidenti delle Autorità di Sistema portuale;

d) un dirigente generale di ogni Amministrazione titolare dei procedimenti e dei controlli di cui all'articolo 2 nonchè il Direttore dell'Autorità nazionale-UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali;

e) i dirigenti di vertice responsabili dei sistemi informativi, dei controlli e delle procedure dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

f) i Presidenti delle società di gestione aeroportuali;

g) 3 rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome;

h) il comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;

i) un dirigente generale dell'Agenzia delle entrate.

4. In caso di impossibilità a partecipare, i componenti del Comitato di cui al comma 3 nominano in sostituzione un delegato con poteri decisionali.

5. Al Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate secondo la specifica competenza in ordine alle materie di volta in volta all'ordine del giorno.

6. Il Comitato si avvale delle strutture e delle risorse umane delle Amministrazioni che lo compongono disponibili a legislazione vigente e può avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico-scientifico di esperti indicati dalle Amministrazioni che lo compongono. Si ricorre all'avvalimento di cui al precedente periodo nei limiti delle disponibilità definite dalle predette Amministrazioni e per le finalità devolute al Comitato. Ai componenti del Comitato e agli Osservatori che partecipano alle riunioni non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Le attività di segreteria del Comitato sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

7. Il Comitato stabilisce le azioni, nonchè le tempistiche, per lo sviluppo dello Sportello unico doganale e dei controlli e ne monitora l'andamento. Qualora emergano delle criticità in relazione alle attività sopra descritte, il Comi-tato adotta ogni misura idonea ad assicurarne il regolare funzionamento.

8. In esecuzione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, le Amministrazioni partecipanti sono tenute ad informare il Comitato circa le modifiche dei regolamenti intervenute sulla base di quanto previsto dall'art. 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine del coordinamento delle attività derivanti dalle modifiche stesse.

9. Il Comitato, dopo aver ricevuto dalle Amministrazioni e Organi dello Stato interessati la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, provvede a dare tempestiva pubblicità delle modifiche e aggiornamenti intervenuti, attraverso la pubblicazione degli atti normativi di modifica e aggiornamento dei termini procedimentali sul Portale SUDOCO.

Art. 10.

 

Zone economiche speciali

e Zone logistiche semplificate

 

1. Il Comitato di cui all'articolo 9, nell'ambito delle scelte strategiche relative allo sviluppo dell'interoperabilità, si raccorda con il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12, nonchè, ove istituito, con il Comitato di indirizzo della zona logistica semplificata (ZLS), anche al fine di perseguire ulteriori azioni di semplificazione amministrativa a beneficio delle imprese operanti nelle predette Zone speciali.

Art. 11.

 

Supporto logistico all'attività

dello Sportello unico doganale e dei controlli

 

1. Le Autorità di Sistema portuale:

a) forniscono, in caso di necessità e a titolo gratuito, le infrastrutture adeguate a supportare lo svolgimento dei compiti istituzionali dello Sportello unico doganale e dei controlli;

b) coadiuvano, nell'ambito delle proprie risorse umane e strumentali, lo Sportello unico doganale e dei controlli, al fine dell'esecuzione efficiente dei controlli.

2. Le Società di gestione aeroportuale ed i gestori delle

strutture logistiche interessate dallo Sportello unico doganale e dei controlli, nell'ottica dell'ottimale organizzazione delle attività di competenza relative alla gestione delle infrastrutture volte ad assicurare la fluidità del traffico merci, forniscono, a titolo gratuito, con modalità stabilite in apposito accordo, il supporto logistico necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionale dello Sportello unico doganale e dei controlli e per l'esecuzione efficiente dei controlli.

Art. 12.

 

Disposizioni transitorie

per il coordinamento operativo

1. La richiesta di esecuzione dei controlli per i quali non è ancora attiva l'interoperabilità va comunicata attraverso il Portale SUDOCO, affinchè il controllo sia eseguito, di norma, contemporaneamente e nello stesso luogo.

2. Il Comitato di cui all'articolo 9 promuove le iniziative necessarie per attuare il coordinamento dei procedimenti e dei controlli anche nella fase transitoria.

Art. 13.

 

Disposizioni di coordinamento normativo

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 1, 5, 6 e 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 14.

 

Disposizioni di attuazione della Riforma 2.1

della componente M3C2 PNRR

1. Per il perseguimento delle finalità dello Sportello unico doganale e dei controlli si tengono in considerazione le disposizioni del Regolamento (UE) n. 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la Direttiva n. 2010/65/UE nonchè del Regolamento (UE) n. 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci.

2. Le modalità tecniche di realizzazione del SUDOCO e il loro aggiornamento sono definite con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenendo anche conto delle specifiche e tempistiche del sistema di interfaccia unica marittima europea (EMSWe), di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1239, anche con l'obiettivo di assicurare l'interoperabilità tra i relativi sistemi in conformità con gli sviluppi tecnici e regolatori definiti in sede europea.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce gli elementi di competenza per il monitoraggio dell'attuazione della Riforma 2.1 della Missione 3 componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), anche ai fini della relazione sullo stato di attuazione del PNRR, di cui all'art. 2, c. 2, lett. e), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modif., dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 15.

 

Disposizioni finanziarie

 

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente regolamento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2021

 

Registrato alla Corte dei conti il 31-12- 2021

Ufficio di controllo atti Ministero Economia e Finanze, reg.ne n. 1814

 

 

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