ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 2009, n. 83.

(Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009)

 

Regolamento recante modalità di ripartizione e di erogazione del fondo relativo agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 83-bis, comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (1).

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pagg. 2244, 2694; I.L.P. 2008, pagg. 1462, 1812.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente regolamento definiscono le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse, nel limite dell'importo di € 7 milioni, volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitività, l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro, mediante azioni di formazione generale e specifica, promosse dalle imprese di autotrasporto di merci o dai loro raggruppamenti.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende:

a) autotrasporto di cose per conto di terzi: l'attività di cui all'articolo 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

b) albo degli autotrasportatori: l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

c) impresa di autotrasporto: la persona fisica o giuridica iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercita l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e che è iscritta all'albo degli autotrasportatori;

d) raggruppamento di imprese: le strutture societarie costituite a norma del Libro V, Titolo VI, Capo I, o del Libro V, Titolo X, Capo II, Sezioni II e II-bis, del Codice civile, iscritte nell'apposita sezione dell'albo degli autotrasportatori;

e) piccole e medie imprese: rispettivamente le imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro;

f) microimpresa: un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Art. 2.

Azioni formative

1. Le azioni di formazione, specifica o generale, secondo le definizioni date dall'art. 38 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, incentivabili ai sensi del presente regolamento, sono realizzate nel corso del biennio 2009-2010 e consistono in piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite modalità e termini per la realizzazione delle attività formative proposte.

Art. 3.

Soggetti beneficiari - Soggetti attuatori

1. Soggetti beneficiari delle misure di aiuto di cui al presente regolamento sono le imprese di autotrasporto o loro raggruppamenti, come definiti dall'articolo 1, comma 2.

2. I soggetti attuatori delle azioni formative, da indicare esplicitamente in sede di presentazione dell'istanza per accedere ai contributi, sono individuati esclusivamente fra gli enti o istituti, che siano in possesso di almeno 1 dei seguenti requisiti:

a) siano di diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti in seno al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ovvero di loro articolazioni territoriali che, all'atto della presentazione del progetto, siano in grado di documentare lo svolgimento di attività formativa nel settore dell'autotrasporto e producano apposita lettera di accreditamento dell'associazione nazionale cui aderiscono;

b) costituiscano associazioni temporanee di imprese o associazioni temporanee di scopo comprendenti enti o istituti in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).

Art. 4.

Costi ammissibili - Intensità e modalità degli aiuti

1. Le azioni formative di cui al presente regolamento sono oggetto di contributi, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, entro i limiti massimi di intensità fissati per gli aiuti alla formazione dall'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

2. Le misure di aiuto sono concesse mediante sovvenzione diretta.

3. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 800/2008, sono escluse dal presente regime le imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Art. 5.

Valutazione delle istanze

e procedure per l'erogazione dei contributi

1. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sono stabiliti termini e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento, nonchè i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere, fra le quali figurano obbligatoriamente:

a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

e) numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori;

f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, è istituita una Commissione, che provvede, con le risorse umane e strumentali già in dotazione allo stesso Ministero, a valutare le istanze presentate per accedere ai benefici di cui al presente regolamento. Con lo stesso decreto, sono individuati i criteri cui tale Commissione dovrà attenersi nella valutazione delle istanze; ai componenti della suddetta Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Art. 6.

Oneri a carico dello Stato

1. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 2009

Registrato alla Corte dei conti il 24-6-2009

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 183

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