ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 142.
(Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002)
Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Presentazione delle domande
1. La domanda per la concessione dei contributi di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 della legge n. 62/2001 (2), di seguito denominata: "legge", è inoltrata, in bollo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
2. L'impresa può presentare domanda, limitatamente ad una sola per quanto riguarda la procedura automatica, per ogni avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge, entro i termini iniziale e finale stabiliti nello stesso.
3. La domanda è compilata conformemente al modulo di cui all'allegato A), è corredata dagli allegati B) e C), ed è accompagnata dalla delibera bancaria di concessione del finanziamento redatta secondo i criteri indicati nell'allegato D), unitamente al relativo contratto, ove già stipulato.
4. La delibera bancaria di cui al comma 3, può essere altresì prodotta anche separatamente dalla domanda di cui al citato comma 3, purchè nei termini di presentazione della domanda previsti dall'avviso di cui agli articoli 6 e 7 della legge.
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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 1225; I.L.P. 2001, pag. 968.
Art. 2.
Procedura automatica - Ammissione al contributo a carico dello Stato
1. L'Amministrazione notifica all'impresa richiedente ed alla banca il provvedimento di concessione del contributo in conto interessi a carico dello Stato, ovvero il provvedimento di reiezione della domanda medesima, entro otto mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nell'avviso di cui all'articolo 6, comma 2, della legge, motivando in entrambi i casi. In caso di accoglimento della domanda la notifica contiene altresì il termine per l'effettivo pagamento del contributo, secondo quanto previsto dal comma 8.
2. In caso di accoglimento della domanda, ricevuto il provvedimento di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria, ove non sia già stato stipulato, stipula entro sei mesi con la banca il contratto di mutuo finalizzato al programma, ad un tasso liberamente concordato tra le parti così come le altre condizioni economiche.
3. Il contratto di mutuo ha una durata massima di dieci anni comprensiva di un periodo di utilizzo/preammortamento della durata massima di due anni, con scadenze semestrali fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
4. Qualora la stipula del contratto non intervenga entro il termine di cui al comma 2, l'impresa perde il diritto al contributo già deliberato.
5. Il contratto di mutuo ed il relativo piano di ammortamento sono inviati entro tre mesi dalla data della stipula all'Amministrazione concedente dalla banca, corredati dalla richiesta bancaria del contributo a carico dello Stato e da un piano di ammortamento, ad uso amministrativo, sviluppato con le stesse modalità e scadenze del mutuo ordinario, al tasso di riferimento vigente alla data del contratto di mutuo stesso, nonchè dal piano di raffronto delle rate in scadenza sviluppate al tasso di riferimento con le rate sviluppate al 50% dello stesso, con l'evidenziazione della quota di contributo a carico dello Stato.
6. Il contributo, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data del contratto di mutuo, è accordato per un periodo di utilizzo/preammortamento che non può essere superiore a due anni con decorrenza dalla data della prima erogazione in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il 50% dello stesso, ferma restando la durata complessiva di dieci anni a partire dalla data di stipula.
7. Per il periodo di ammortamento il contributo è accordato in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata calcolata al 50% dello stesso.
8. La liquidazione dei contributi si effettua entro sei mesi dalle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria alla banca, a condizione della completezza della documentazione.
9. Ricevuto il contributo, la banca lo trasferisce con pari valuta in favore dell'impresa beneficiaria e ne dà comunicazione all'Amministrazione concedente.
10. La banca comunica l'avvenuto pagamento da parte dell'impresa delle rate di preammortamento e di ammortamento alla loro regolare scadenza. L'impresa è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione o interruzione dei pagamenti delle rate del mutuo agevolato.
11. Qualora l'impresa richieda l'erogazione del contributo dello Stato in un'unica soluzione, il contributo viene erogato in unica soluzione direttamente alla banca, attualizzando detto importo al tasso di riferimento vigente al momento della erogazione stessa.
12. La banca eroga all'impresa beneficiaria il contributo statale, ferma restando la realizzazione del programma degli investimenti e la regolarità della documentazione finale di spesa, seguendo le medesime modalità indicate nel comma 9.
13. Il contributo in conto interessi è comunque rideterminato dopo la realizzazione del programma investimenti, tenendo conto degli effettivi importi erogati e delle relative date di erogazione ed è liquidato tenendo conto di quanto eventualmente già corrisposto all'impresa.
Art. 3.
Procedura valutativa - Ammissione al contributo a carico dello Stato
1. Il Comitato previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge, di seguito denominato: "Comitato", esaminata la domanda dell'impresa richiedente, nonchè la delibera e la relazione istruttoria della banca, approva o rigetta il programma, previa specifica valutazione dello stesso con particolare riferimento al complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi assegnati e delibera in merito alla concessione del contributo in conto interessi a carico dello Stato secondo criteri di redditività, sviluppo aziendale e tenendo conto delle prospettive di mercato.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato entro otto mesi dal termine finale per la presentazione delle domande previsto dall'avviso di cui all'articolo 7 della legge ed è comunicato entro tre mesi dall'adozione sia all'impresa sia alla banca.
3. Ricevuto il provvedimento, l'impresa beneficiaria, ove non sia già stato stipulato, stipula entro sei mesi con la banca il contratto di mutuo finalizzato al programma, ad un tasso liberamente concordato tra le parti così come le altre condizioni economiche.
4. Il contratto di mutuo ha una durata massima di dieci anni comprensiva di un periodo di utilizzo/preammortamento della durata massima di due anni, con scadenze semestrali fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
5. Il contratto di mutuo ed il relativo piano di ammortamento sono trasmessi, entro tre mesi dalla data di stipula, all'Amministrazione concedente dalla banca, corredati dalla richiesta bancaria del contributo a carico dello Stato e da un piano di ammortamento, ad uso amministrativo, sviluppato con le stesse modalità e scadenze del mutuo ordinario, nonchè da un piano di raffronto delle rate in scadenza sviluppate al tasso di riferimento con le rate sviluppate al 50% dello stesso, con l'evidenziazione della quota di contributo a carico dello Stato.
6. Qualora la stipula del contratto non intervenga entro il termine indicato al comma 3, l'impresa perde il diritto al contributo già deliberato.
7. Il contributo, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data del contratto di mutuo, è accordato per un periodo di utilizzo/preammortamento che non può essere superiore a due anni con decorrenza dalla data della prima erogazione in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il 50% dello stesso, ferma restando la durata complessiva di dieci anni a partire dalla data di stipula.
8. Per il periodo di ammortamento il contributo è accordato in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata calcolata al 50% dello stesso.
9. La liquidazione dei contributi si effettua entro sei mesi dalle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria alla banca, a condizione della completezza della documentazione.
10. Ricevuto il contributo, la banca lo trasferisce con pari valuta in favore dell'impresa beneficiaria e ne dà comunicazione all'Amministrazione concedente.
11. La banca comunica l'avvenuto pagamento da parte dell'impresa delle rate di preammortamento e di ammortamento alla loro regolare scadenza. L'impresa è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione o interruzione dei pagamenti delle rate del mutuo agevolato.
12. Qualora l'impresa richieda l'erogazione del contributo dello Stato in un'unica soluzione, il contributo viene erogato direttamente alla banca, attualizzando detto importo al tasso di riferimento vigente al momento della erogazione stessa.
13. La banca eroga all'impresa beneficiaria il contributo statale, ferma restando la realizzazione del programma degli investimenti e la regolarità della documentazione di spesa, seguendo le medesime modalità indicate nel comma 10.
14. Qualora l'impresa richieda l'anticipazione del contributo prevista dal comma 6 dell'articolo 7 della legge, l'importo è liquidato direttamente alla banca che lo mette a disposizione dell'impresa beneficiaria, a stato di avanzamento degli investimenti, ferme restando le medesime modalità di cui ai commi 10, 12 e 15. Dalla prima quota è trattenuto un importo non inferiore al 10% dell'agevolazione concessa la cui erogazione è subordinata alla verifica di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge.
15. Il contributo in conto interessi è comunque rideterminato dopo la realizzazione del programma investimenti, tenendo conto degli effettivi importi erogati e delle relative date di erogazione ed è liquidato tenendo conto di quanto eventualmente già corrisposto all'impresa.
Art. 4.
Procedura valutativa - Documentazione di spesa
1. Entro due mesi dalla data di realizzazione del progetto, il soggetto beneficiario produce alla banca finanziatrice la documentazione di spesa; in particolare le imprese beneficiarie sono tenute a trasmettere alle banche documentazione idonea a comprovare l'utilizzo delle somme ricevute in conformità al programma.
2. La documentazione di spesa consiste in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia dichiarata conforme.
3. E' consentito, altresì, documentare le spese con elenchi di fatture o di altri titoli di spesa sempre che siano precisate le componenti tecniche ed economiche delle spese e che la conformità ai documenti originali risulti da attestato notarile o da dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell'impresa.
4. Nel caso di oneri da riqualificazione del personale o da costi organizzativi, occorre esibire:
a) idonea documentazione di spesa nelle ipotesi di ricorso ad organismi esterni all'impresa;
b) elementi di contabilità interna aziendale, nelle altre ipotesi.
5. Copia di tutti i documenti è trasmessa al Comitato a cura delle banche che possono, in sostituzione, far pervenire una dichiarazione dalla quale risulti che il programma di investimento approvato è stato effettivamente attuato e che la documentazione relativa è conservata presso i propri archivi.
Art. 5.
Locazione finanziaria
1. La domanda di cui all'articolo 1, in caso di investimenti realizzati con la locazione finanziaria, è corredata da una breve istruttoria redatta dalla società locataria secondo i criteri di cui all'allegato E) consistente nella descrizione dei beni oggetto della locazione finanziaria stessa con l'indicazione dei singoli costi d'acquisto, nonchè dell'importo dei canoni stabiliti e delle scadenze di pagamento e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante della società locataria da cui risulti che è stato dato l'assenso a che la medesima operazione sia assistita dal contributo dello Stato secondo le procedure indicate nel presente regolamento.
2. La domanda è corredata altresì, ove già stipulato, dal contratto di locazione finanziaria debitamente registrato presso l'ufficio del registro competente.
3. Qualora il contratto non sia stato ancora registrato, l'impresa lo deposita comunque, salvo provvedere successivamente alla registrazione e alla trasmissione all'Amministrazione concedente dell'originale o di copia autenticata.
4. La documentazione di cui al comma 1 può essere prodotta anche separatamente dalla domanda, purchè nei termini previsti dall'avviso di cui agli articoli 6 e 7 della legge.
5. Ricevuto il provvedimento di concessione, l'impresa beneficiaria, ove non sia già stato stipulato, stipula entro sei mesi con la società di locazione finanziaria il contratto finalizzato al programma.
6. Qualora la stipula del contratto non intervenga entro il termine di cui al comma 5, l'impresa perde il diritto al contributo già deliberato.
7. Il contratto, corredato dalla documentazione comprovante l'acquisto dei macchinari, nonchè da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la consegna dei beni oggetto della locazione finanziaria, deve essere trasmesso entro trenta giorni dalla data di registrazione del contratto all'Amministrazione concedente.
8. La liquidazione del contributo in conto canoni, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data di registrazione del contratto ed in riferimento al valore d'acquisto dei beni oggetto del medesimo contratto, senza alcun riferimento alle scadenze di pagamento del canone, è effettuata per annualità posticipate al 31 dicembre di ogni anno alla società esercente la locazione finanziaria che lo trasferisce con pari valuta in favore dell'impresa beneficiaria.
9. A cura della società esercente la locazione finanziaria la ricevuta del versamento di cui al comma 8, a firma del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, è immediatamente trasmessa all'Amministrazione concedente.
10. La società esercente la locazione finanziaria comunica altresì l'avvenuto pagamento da parte dell'impresa dei canoni previsti dal contratto alla loro scadenza. L'impresa è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione o interruzione dei pagamenti dei canoni.
11. L'erogazione del contributo in unica soluzione o a titolo di anticipazione segue le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.
12. Per quanto non espressamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento.
Art. 6.
Comitato deliberante - Organizzazione e funzionamento
1. I componenti del Comitato di cui all'articolo 7, comma 4, della legge, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in modo da assicurare la presenza delle Amministrazioni interessate, degli editori, delle emittenti radiotelevisive, dei rivenditori e dei distributori, dei giornalisti e dei lavoratori tipografici.
2. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.
3. Per il proprio funzionamento il Comitato si avvale di una segreteria nominata con il decreto di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede anche all'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi ai sensi del comma 14 dell'articolo 5 della legge.
4. Il Comitato ha competenza anche sulle eventuali variazioni inerenti a pratiche agevolative concesse ai sensi delle precedenti normative di settore.
Art. 7.
Soggetti beneficiari
1. Possono presentare domanda per accedere ai benefici previsti dagli artt. 4, 5, 6 e 7 le imprese operanti nel settore editoriale ed in particolare le agenzie di stampa, le imprese editrici, stampatrici e distributrici di quotidiani, periodici e libri pubblicati su supporto cartaceo o su supporto informatico od elettronico, nonchè le emittenti di radiodiffusione sonora e televisiva.
2. Possono presentare domanda le imprese che effettuano, in modo esclusivo o prevalente, la commercializzazione dei prodotti editoriali di cui al comma 1.
3. Possono presentare domanda anche le imprese editrici dei giornali italiani all'estero ai sensi del comma 9 dell'articolo 5 della legge.
Art. 8.
Divieto di cumulo
1. Le agevolazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 non sono cumulabili con le altre agevolazioni statali, regionali, delle province autonome di Trento e di Bolzano, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti, mentre sono cumulabili con il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge.
Art. 9.
Variazioni o mancata realizzazione del programma
1. Le variazioni intervenute nel corso della realizzazione del programma di investimenti agevolati sono comunicate per la relativa autorizzazione, all'Amministrazione concedente, in caso di procedura automatica di cui all'articolo 6 della legge o al Comitato in caso di procedura valutativa di cui all'articolo 7 della legge, entro sei mesi dall'effettuazione delle stesse e comunque non oltre sei mesi dalla data di erogazione del saldo del finanziamento bancario.
2. Le variazioni sono ammesse fino alla realizzazione completa del piano di investimenti agevolato.
3. La domanda di variazione è inoltrata al Dipartimento per l'informazione e l'editoria per il tramite della banca finanziatrice e corredata dal relativo parere.
4. Nell'ipotesi di mancata realizzazione totale o parziale del programma nel termine previsto dalla legge si dispone la decadenza totale o parziale dai benefici concessi in relazione alla quota di investimenti già effettuati.
5. Nei casi di estinzione anticipata del mutuo, di fallimento o di assoggettamento ad ogni altra procedura concorsuale, ovvero di commissariamento dell'impresa, l'erogazione dei contributi, nell'ambito della procedura di erogazione pluriennale del contributo statale, cessa rispettivamente a decorrere dalla data di estinzione, da quella di dichiarazione del fallimento, di assoggettamento a procedura concorsuale, o di nomina del commissario.
6. Qualora l'impresa intenda alienare o distogliere dall'uso previsto i beni agevolati chiede l'autorizzazione preventiva, motivandone le ragioni.
Art. 10.
Disposizioni finali e transitorie
1. Gli allegati A), B), C), D) ed E) costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Le agevolazioni di credito di cui al presente regolamento sono riconosciute nel rispetto delle condizioni procedurali previste al paragrafo 3, dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
3. In occasione del primo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge, le domande, presentate ai sensi dell'art. 17 del D.L. del 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (3), e non ammesse alle agevolazioni di credito a causa del trasferimento degli stanziamenti residui al Fondo istituito ai sensi dell'art. 5 della legge, possono essere ripresentate con le modalità e le procedure indicate nel presente regolamento. Possono essere ammessi al contributo gli investimenti già realizzati nell'anno o nei due anni solari precedenti la data di presentazione della domanda, rispettivamente nel caso di procedura automatica o di procedura valutativa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 maggio 2002
Registrato alla Corte dei conti il 12-7-2002
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 140
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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 1011; Suppl. n. 3, pag. 213; I.L.P. 1997, pagg. 572, 904.
Allegati ...omissis...