ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2002, n. 240.

(Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2002)

 

Regolamento recante modifica degli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, in materia di pagamento della vincita nel gioco del lotto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303 (15), introdotto dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 560 (16), è sostituito dal seguente:

"Art. 34 (Pagamento delle vincite da parte dei raccoglitori). - 1. Per le vincite di importo non superiore a € 2.300, lo scontrino deve essere presentato al raccoglitore che ha ricevuto la giocata. Quest'ultimo provvede al ritiro dello scontrino ed al pagamento della vincita, previo accertamento dell'integrità e completezza dello stesso, nonchè previa validazione da parte del concessionario tramite l'utilizzo del sistema di automazione.

2. Nell'ultimo giorno utile per la richiesta di pagamento, è consentito al vincitore di presentare lo scontrino direttamente al concessionario, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che provvederà al pagamento della vincita.

3. Il raccoglitore deve inviare ogni venerdì, a mezzo assicurata postale, al competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato un plico contenente una copia dell'estratto conto, l'attestato di versamento al concessionario del saldo a debito dell'importo pagato e gli originali degli scontrini annullati, rimborsati, digitati manualmente, giocati presso rivendite speciali e non pagati dalle stesse, le schede del lotto telefonico e gli scontrini relativi a vincite prenotate.

4. Al raccoglitore che effettui il versamento mediante ritenuta diretta in conto corrente postale o bancario è consentito di svolgere le operazioni descritte al comma 3 il primo venerdì di ciascun mese, fermo restando il termine settimanale previsto per le operazioni di chiusura della settimana contabile e per il relativo versamento degli introiti.

5. Gli scontrini non ricompresi tra quelli indicati al comma 3 sono affidati in custodia al raccoglitore, che ne cura la conservazione per un anno dall'emissione, provvedendo poi alla relativa distruzione; i competenti Ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato esercitano l'attività di controllo sulla corretta custodia degli scontrini in questione, mediante verifiche o disponendone l'acquisizione, anche con criteri di campionatura.

6. Analogamente, i controlli sugli scontrini inviati dai raccoglitori ai sensi del comma 3 devono essere effettuati entro un anno dalla data di emissione, decorso il quale termine gli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato ne cureranno la distruzione.

7. Il concessionario trasmette settimanalmente al competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, ai fini dei necessari controlli amministrativi, un tabulato contenente gli estratti conto di ciascun raccoglitore, i relativi versamenti effettuati nonchè la segnalazione dei casi di ritardato, parziale od omesso versamento, per le determinazioni che dovranno essere assunte dallo stesso Ispettorato.".

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(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 3065.

(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1996, pag. 726.

Art. 2.

1. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 35 del D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inse-rito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 2002

Registrato alla Corte dei conti il 14-10-2002

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 169

 

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