ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2004, n. 100.

(Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2004)

 

Regolamento recante modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico presso il Ministero dell'Interno con la apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di immigrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "Testo unico": il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (19), così come modificato dal decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106 (20); dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (21); dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222 (22);

b) "Comitato": il Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio di quanto previsto dal Testo unico, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis del medesimo Testo unico;

c) "gruppo tecnico": il gruppo tecnico di lavoro istituito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-bis del Testo unico;

d) "struttura": l'insieme delle risorse umane e strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri che supportano, nell'esercizio delle competenze di cui al Testo unico, le attività del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del medesimo Testo unico, individuate nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1.

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(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2634; I.L.P. 1998, Suppl. n. 6, pag. 591.

(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 1867.

(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 2599; I.L.P. 2002, pag. 1949.

(22) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 3076; I.L.P. 2002, pag. 2260.

Art. 2.

Attività del gruppo tecnico

1. Il gruppo tecnico svolge l'istruttoria degli affari di competenza del Comitato.

2. Le funzioni di segreteria del gruppo tecnico sono espletate dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, che trasmette altresì alla struttura le risultanze delle istruttorie svolte dal gruppo tecnico.

Art. 3.

Attività della struttura

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con proprio decreto, la struttura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), determinandone altresì i compiti e le modalità di funzionamento.

2. Sulla base degli indirizzi espressi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e delle indicazioni fornite ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 21 del Testo unico, la struttura cura la predisposizione del documento di programmazione triennale, di cui al medesimo articolo 3 del Testo unico.

3. Sulla base degli indirizzi e delle indicazioni di cui al comma 2 e di quelle del Comitato, che si avvale delle elaborazioni fornite dal gruppo tecnico, la struttura cura la predisposizione del decreto annuale sui flussi di ingresso e degli eventuali decreti da adottare in via transitoria, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Testo unico.

4. Sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo tecnico, la struttura cura, secondo le procedure di cui al comma 3, la predisposizione dei decreti di decurtazione delle quote annuali di ingresso fissate a norma dell'articolo 3, comma 4, del Testo unico, in applicazione dell'articolo 32, comma 1-quater, del medesimo Testo unico, nonchè dell'articolo 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222.

Art. 4.

Ulteriori modalità di coordinamento

1. La struttura assicura il coordinamento tra le attività del gruppo tecnico e quelle proprie anche mediante riunioni periodiche tra rappresentanti dei due organismi.

Art. 5.

Disposizione finale

1. Dall'applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2004

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