ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2005, n. 304.
(Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2006)
Regolamento di semplificazione in materia di comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (58) (All. A, n. 26).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
...omissis...
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Soppressione dell'obbligo di comunicazione ai comuni
1. L'articolo 30, comma 6, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, meramente riproduttivo dell'articolo 18, comma 6, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (59), è abrogato.
2. Nell'articolo 47, comma 2, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, meramente riproduttivo dell'articolo 21, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è soppresso il periodo: "l'osservanza della formalità prevista dal comma 6 dello stesso articolo 30 tiene anche luogo della denuncia di cui all'articolo 331 del Codice di procedura penale".
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(58) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 84.
(59) Ved. Boll. Lav. 1985, pagg. 665, 1778.
Art. 2.
Modificazioni all'art. 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, concernenti la soppressione dell'obbligo di comunicazione
alle questure
1. A decorrere dall'1 gennaio 2007, il comma 1 dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310 (60), è sostituito dai seguenti:
"1. I notai che ricevono atti o autenticano scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di terreni nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, comunicano, entro il mese successivo a quello della stipula, al questore del luogo ove è ubicato l'immobile i dati relativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti, al bene compravenduto e al prezzo indicato.
1-bis. Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia la necessità di verificare se un atto negoziale sia stato posto in essere per le finalità indicate nell'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (61), il questore può richiedere al notaio rogante o autenticante copia dell'atto e al notaio competente copia di ogni altro atto o contratto che sia connesso o comunque collegato con l'atto negoziale per il quale è stata fatta inizialmente la richiesta.".
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(60) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 2688; I.L.P. 1993, pag. 1665.
(61) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, pag. 3152.
Art. 3.
Consultazione a distanza degli archivi
dei Servizi di pubblicità immobiliare
1. Il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del territorio, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, stipulano una convenzione per la consultazione a distanza degli archivi dei Servizi di pubblicità immobiliare, come disciplinata dal decreto in data 10 ottobre 1992 (62) del Ministro delle Finanze e del Ministro di Grazia e Giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 16 dicembre 1992.
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(62) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 187.
Art. 4.
Trasmissione periodica delle trascrizioni
1. L'Agenzia del territorio ed il Ministero dell'Interno regolano la trasmissione mensile al predetto Ministero dei dati contenuti nelle formalità di trascrizione relative agli atti aventi ad oggetto i trasferimenti di terreni con una convenzione, stipulata entro l'1 luglio 2006, che definisce altresì il rimborso dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 novembre 2005
Registrato alla Corte dei conti il 16-2-2006
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 25