ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2021, n. 209.

(Gazzetta Ufficiale n. 294 dell'11 dicembre 2021)

 

Misure urgenti finanziarie e fiscali.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

...omissis...

 

EMANA

 

il seguente decreto-legge:

 

Art. 1.

 

Misure urgenti per l'anticipo di spese

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 1.450 milioni di euro nell'anno 2021.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (1), è incrementato di 1.850 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'acquisto dei vaccini anti-SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 4.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2021, pag. 445.

 

Art. 2.

 

Proroga delle misure per la funzionalità

delle Forze di polizia

1. Ai fini della prosecuzione, dall'1 agosto al 31 dicembre 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonchè dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di € 49.103.808, di cui € 900.558 per il pagamento dei servizi espletati congiuntamente dal personale della Polizia di Stato e dal personale delle Forze armate, € 1.940.625 per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, € 15.835.500 per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia ed € 30.427.125 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

2. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dall'1 agosto al 31 dicembre 2021, è autorizzata la spesa complessiva di € 3.948.105 per l'anno 2021 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico.

3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari ad € 53.051.913 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 4.

Art. 3.

 

Norma di interpretazione autentica in materia

di contributi a fondo perduto per

l'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto, si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 4.

 

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, pari a € 3.353.051.913 per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 497 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112;

b) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

e) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

f) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'Erario;

g) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

h) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

i) quanto a 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 13, 1° periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, relativi ai trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA);

l) quanto a 150 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

m) quanto a 300 milioni di euro, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

n) quanto a 868 milioni di euro, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

o) quanto a 93 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

p) quanto a 18,046 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

 

Art. 5.

 

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2021

 

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