ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
DECRETO-LEGGE 10 giugno 2002, n. 107.
(Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002)
Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
...omissis...
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato, indetti con ordinanza del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 12 marzo 2002, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, per la sessione del 25 giugno 2002, secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
2. Coloro i quali provengono dalla Sezione B dell'Albo degli assistenti sociali sono esonerati dalla seconda prova scritta prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, per gli esami di Stato per l'accesso alla Sezione A dell'Albo stesso, limitatamente agli esami di Stato indetti per l'anno 2002.
Art. 2.
1. Per l'anno accademico 2002-2003 le prove di ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (1), si svolgono con le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537.
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2060; I.L.P. 1997, pag. 1306.
Art. 3.
1. Fino al riordino della professione di dottore commercialista, di ragioniere e perito commerciale, hanno titolo:
a) per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di dottore commercialista, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, così come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 206 (2), coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali;
b) per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, così come modificato dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183 (3), coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, nonchè coloro che sono in possesso del diploma di laurea nelle classi 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, e 28, classe delle lauree in scienze economiche.
2. All'iscrizione nei registri dei praticanti di cui al comma 1, lettere a) e b), hanno titolo anche coloro che sono in possesso di laurea rilasciata dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, . 127.
3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, per coloro che sono in possesso dei diplomi di laurea e laurea specialistica di cui ai commi 1 e 2, non è richiesto il requisito del conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, così come modificato dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183.
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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, pag. 1690; I.L.P. 1992, pag. 1429.
(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, pag. 1682; I.L.P. 1992, pag. 1420.
Art. 4.
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in materia di procedure elettorali e funzionamento degli organi degli ordini professionali regolamentati, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2003, i consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, sono prorogati nella composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 giugno 2002