ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
DECRETO-LEGGE 10 settembre 2003, n. 253 (2). nel testo coordinato con la LEGGE 6 novembre 2003, n. 300.
(Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003) (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2003)
Disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 2724. Le parti aggiunte o modificate dalla legge di conversione sono riportate in corsivo.
Art. 1.
Accelerazione delle procedure di assunzione
di personale della Polizia di Stato
1. Per l'assunzione di mille agenti della Polizia di Stato, prevista dall'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (3), nei limiti di spesa ivi indicati, si provvede:
a) per 550 unità, utilizzando la graduatoria degli idonei del concorso per allievo agente, indetto con bando in data 8 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - n. 101 del 20 dicembre 1996;
b) per le rimanenti 450 unità, corrispondenti alla riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, assumendo i primi 450 della graduatoria del concorso per l'accesso nella carriera iniziale della Polizia di Stato, indetto con bando in data 26 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - n. 43 dell'1 giugno 1999. Conseguentemente i posti del predetto concorso disponibili per la Polizia di Stato sono aumentati da 280 a 730. L'eventuale parte residua dei 730 posti non coperta dagli idonei della Polizia di Stato è destinata agli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie di merito del medesimo concorso relative all'accesso nelle carriere iniziali delle Forze armate e delle altre amministrazioni di cui all'articolo 18 del predetto decreto legislativo n. 215 del 2001, previa selezione e secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa. Per i posti eventualmente ancora non coperti, si provvede mediante concorso riservato esclusivamente ai volontari in ferma prefissata o in ferma breve delle Forze armate, comunque reclutati, che abbiano concluso il periodo di ferma da non più di due anni.
2. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa definite, per la Polizia di Stato, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può riammettere in servizio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, quarto comma, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il personale già appartenente ai ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, trasferito, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, ad altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (4).
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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.
(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pagg. 2282, 3268; I.L.P. 2001, pagg. 2266, 2576.
Art. 1-bis.
Modifica all'articolo 5-bis del D.L. 6 maggio 2002, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133
1. All'art. 5-bis, comma 1, del D.L. 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, dopo le parole: "incarichi istituzionali di Governo" sono inserite le seguenti: "nazionali e dell'Unione europea nonchè ad altre personalità, da individuare con decreto del Ministro dell'Interno".
Art. 2.
Soppresso dalla legge di conversione.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.