ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 11 novembre 2014, n. 165.

(Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014)

 

Disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad Enti territoriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Procedure in materia di bonifica

e messa in sicurezza di siti contaminati

1. Il comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è così sostituito: "7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonchè opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano nè interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, nè determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.".

Art. 2.

Misure finanziarie relative ad Enti territoriali

1. Al comma 8-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 8-ter".

Art. 3.

Disposizioni in materia di acquisizione di lavori,

beni e servizi da parte degli Enti pubblici

1. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (1), le parole: "dell'Abruzzo" e le parole: "dell'Emilia Romagna" sono soppresse .

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 2396.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 2014

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