ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
DECRETO-LEGGE 13 gennaio 2003, n. 2 (1) nel testo coordinato con la LEGGE 14 marzo 2003, n. 39.
(Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2003) (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2003)
Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche.
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 324; I.L.P. 2003, pag. 231. Le parti aggiunte o modificate dalla legge di conversione sono riportate in corsivo.
Art. 1.
Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (2), si applicano relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003, nonchè, limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra l'1 e il 12 gennaio 2003; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di euro per l'anno 2003 e di 12,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell'Interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente comma.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad € 31,9 milioni per l'anno 2003 e ad € 12,2 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (3).
3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenuto conto del limitato utilizzo riscontrato nell'anno 2002, è attribuito nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2003 e di 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d'imposta.
4. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pagg. 2678, 2759; I.L.P. 2002, pagg. 1882, 1995.
(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.