ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
DECRETO-LEGGE 13 gennaio 2003, n. 2.
(Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2003)
Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
...omissis...
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione
e dalla tassa automobilistica
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (1), si applicano relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di euro per l'anno 2003 e di 11,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad € 31,9 milioni per l'anno 2003 e ad € 11,4 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (2).
3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenuto conto del limitato utilizzo riscontrato nell'anno 2002, è attribuito a decorrere dall'anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro.
4. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pagg. 2678, 2759; I.L.P. 2002, pagg. 1882, 1995.
(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 gennaio 2003