ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 13 novembre 2006, n. 279.

(Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2006)

 

Disposizioni urgenti in materia di previdenza complementare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (1), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "Entro il 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2006 per quanto concerne gli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), ed entro il 31 marzo 2007 per quanto concerne gli adeguamenti di cui alla lettera b), n. 1)";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dall'1 luglio 2007.";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. A decorrere dall'1 gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dall'1 luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra l'1 gennaio 2007 ed il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente è consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di 2 anni di cui all'articolo 14, comma 6.".

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pagg. 29, 455; I.L.P. 2006, pagg. 68, 500.

Art. 2.

Disposizioni concernenti la COVIP

1. All'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi pensione".

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 2006

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